Lab-IP

Verso un nuovo mutamento dell’architettura della vigilanza europea? La proposta della Commissione sull’attribuzione di maggiori poteri all’Esma

Di Benedetta Barmann

21/09/2017

Come è noto, la crisi finanziaria esplosa nel 2007 ha determinato l’emersione di una serie di lacune nel sistema di vigilanza sui mercati finanziari in ambito europeo (e non solo). In particolare, si è evidenziato come la globalizzazione e la sempre più crescente integrazione tra i mercati fossero incompatibili con un sistema di vigilanza su base nazionale, in cui, cioè, i poteri di supervisione e di intervento sono attribuiti esclusivamente alle autorità nazionali. La crisi, dunque, come spesso accade in questo settore, ha costituito il propulsore per l’avvio di un vasto processo di riforma, ancora oggi in corso.

Il primo tassello di questo processo che qui interessa è stata la creazione, nel corso del 2010, del Sistema europeo di vigilanza finanziaria (c.d. Sevif), composto dal Comitato europeo per il rischio sistemico (con compiti di vigilanza macroprudenziale)  e dalle c.d. ESAs – European supervisory Authorities – (cui spetta la vigilanza microprudenziale)[1]. Nello specifico, le ESAs sono tre, ciascuna competente per un determinato segmento del sistema finanziario: l’Eba (European Banking Authority) per quanto riguarda il mercato bancario; l’Esma (European Securities and Markets Authority) per quanto riguarda il mercato mobiliare; l’Eiopa (European Insurance and Occupational Pension Authority), per il mercato assicurativo. Le stesse vengono comunemente considerate espressione della c.d. third generation di agenzie, dal momento che sono destinatarie di poteri nuovi rispetto a quelli tradizionalmente attribuiti nel contesto unionale.

L’analisi dei regolamenti istitutivi ci consegna un quadro piuttosto variegato di attribuzioni: accanto a poteri di proposta normativa e regolazione delegata si pongono poteri di soft law (raccomandazioni e pareri), poteri di coordinamento e di risoluzione di controversie tra autorità nazionali e, infine, poteri di intervento d’urgenza.

Le autorità, dunque, sono, in linea di principio, prive di poteri di regolazione e vigilanza diretti. Difatti, per quanto concerne i primi, gli atti normativi devono essere adottati sempre dalla Commissione e non devono implicare decisioni strategiche o scelte politiche. Con riferimento ai secondi, si esclude che le autorità possano adottare decisioni direttamente nei confronti di singoli soggetti o intermediari, come accade per autorità di vigilanza nazionali.

Fanno eccezione, sotto quest’ultimo profilo, due recenti interventi normativi che hanno riguardato l’Esma. Anzitutto, ci si riferisce al Regolamento UE n. 1060/2009, che ha attribuito esclusivamente a quest’ultima la vigilanza diretta sulle agenzie di rating. In secondo luogo, al Regolamento UE n. 236/2012, che, al ricorrere di determinate circostanze, consente all’Esma di porre il divieto di determinate operazioni (nello specifico, le vendite allo scoperto) direttamente nei confronti di singoli intermediari.

Il comun denominatore di questi interventi è costituito dalla valutazione per cui la vigilanza esercitata a livello sovranazionale, in un contesto di forte integrazione dei mercati e di operatività transfrontaliera dei soggetti, è sicuramente più efficace.

Tali considerazioni sono alla base di una recente proposta della Commissione europea, evidenziata dal Sole24ore nella giornata di ieri[2], nel senso di un maggiore accentramento a livello europeo delle competenze in materia di vigilanza. Gli aspetti più interessanti riguardano proprio l’Esma, rispetto alla quale si auspica l’introduzione di poteri diretti su alcuni settori del mercato mobiliare (come l’approvazione dei prospetti di Borsa provenienti da società non europee e da alcune società europee, il coordinamento delle indagini relative ai fenomeni di market abuse, l’autorizzazione all’operatività di alcuni particolari fondi di investimento).

Sembra, dunque, che si voglia in parte estendere anche al mercato mobiliare il modello della vigilanza integrata, ormai operativo dal 2014 nel mercato bancario, ove la Banca centrale europea esercita poteri di vigilanza diretta sugli enti creditizi dei Paesi dell’Eurozona. Occorrerà attendere l’intervento legislativo per valutare la effettiva portata innovativa della proposta della Commissione.

[1] Parallelamente alla creazione del Sevif si è dato avvio al processo di costruzione della c.d. Unione Bancaria, di cui, tuttavia, non si tratterà in questa sede.

[2] Articolo disponibile a https://goo.gl/K4DupU

FacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail