6/12/2021
A cura di Matteo Farnese
Lo scorso anno la Commissione europea ha presentato la proposta di regolamento sul controllo delle sovvenzioni estere con effetto distorsivo nel mercato interno. Si tratta di un’iniziativa molto importante perché è la prima volta che l’Ue si interessa di cosa avviene al di fuori di essa in materia di aiuti di stato, prevedendo, tra l’altro, tre strumenti di controllo: il primo, basato sulla notificazione per le concentrazioni in cui il fatturato dell’impresa dell’UE supera i 500 milioni di EUR e i contributi finanziari esteri superano i 50 milioni di EUR; il secondo, basato sulla notificazione per le offerte nelle gare d’appalto pubbliche con un valore contrattuale superiore a 250 milioni di EUR; il terzo, d’ufficio per tutte le altre situazioni di mercato nonché per le concentrazioni e le procedure di appalto pubblico al di sotto delle soglie fissate nei casi precedenti.
La proposta è ancora nella fase iniziale dell’iter di approvazione ma ha già registrato un importante contributo da parte del Comitato economico e sociale europeo (di seguito Comitato). Il 5 novembre 2021, il Comitato, attraverso il parere INT/954, ha condiviso l’esigenza di rafforzare gli strumenti di protezione del mercato unico, sottolineando, però, alcuni aspetti problematici, soprattutto in materia di semplificazione e trasparenza.
Con riguardo al primo profilo, vengono prese in considerazione tre aree critiche. In primo luogo, il coordinamento con i regimi esistenti di controllo, utile a diminuire il carico burocratico sulle aziende operanti nel territorio europeo. Per esempio, una stessa operazione potrebbe essere soggetta a tre diverse procedure: controllo delle fusioni, screening degli investimenti esteri e controllo delle sovvenzioni estere ai sensi della proposta, ciascuna con proprie procedure e tempistiche. In secondo luogo, il rapporto tra le competenze di Commissione e Stati Membri. A questi ultimi è affidata la procedura di controllo degli investimenti esteri, per cui è opportuno chiarire l’ambito di
applicazione del regolamento in modo da garantire un’uniforme applicazione a livello europeo, riducendo il rischio di interpretazioni divergenti tra gli Stati. In questa prospettiva, il Comitato suggerisce di istituire uno sportello informativo per le imprese circa la normativa riguardante i sussidi esteri. In terzo luogo, la lentezza della procedura di controllo delle offerte nei contratti pubblici. Questa, in caso di in-depth investigation, può addirittura superare i 200 giorni per la verifica, non permettendo agli enti di aggiudicare il contratto alla società che sia sotto esame della Commissione, rappresentando per le imprese un costo burocratico non facile da sopportare, e per gli Stati un ostacolo all’espletamento delle procedure di attuazione del Next Generation EU.
Con riguardo al secondo profilo, quello della trasparenza, l’attenzione è rivolta alla valutazione degli effetti positivi e negativi delle operazioni ed il relativo bilanciamento utile all’adozione del provvedimento finale. La Commissione eserciterà i propri poteri qualora verifichi la sussistenza di una “distorsione sul mercato interno”, cioè quando la sovvenzione sia capace di migliorare la posizione competitiva dell’impresa in modo, potenzialmente o effettivamente, distorsivo della concorrenza. La proposta, quindi, conferisce all’autorità un’ampia discrezionalità nel valutare gli indicatori, come, per esempio, l’importo e la natura della sovvenzione o la situazione dell’azienda o dei mercati interessati. Riguardo gli effetti positivi dell’operazione, la proposta menziona solamente lo sviluppo dell’attività economica in cui opera l’impresa oggetto di verifica. Il Comitato consiglia, quindi, di specificare quali effetti positivi possono essere presi in considerazione e quando il bilanciamento sia giustificabile. A tal fine, il Comitato ricorda che la disciplina in materia di aiuti di stato intra-UE può fornire un’importante guida.
Il Comitato si preoccupa, infine, dell’ampiezza della definizione di sussidio e della soglia utile all’attivazione della procedura, fissata nella proposta a 5 milioni. Considerando che l’ampiezza della definizione di sussidio permette all’autorità europea di indagare con la necessaria flessibilità le situazioni più varie, il Comitato segnala l’opportunità di indicare quali indagini meritino priorità, magari attraverso la definizione di alcuni criteri-guida. Esso, inoltre, presenta rilievi anche in relazione alla soglia di esenzione considerata eccessivamente bassa. Il Comitato ne propone un aumento, anche se solamente in via generale, senza specificare il quantum appropriato.
L’innalzamento di tale soglia porterebbe beneficio sia alla Commissione europea, in quanto permetterebbe di indagare le distorsioni più importanti, sia agli investimenti nei confronti delle PMI. La combinazione di questi fattori, inoltre, potrebbe far gravare sulla Commissione europea una mole di lavoro tale da produrre rallentamenti nei procedimenti di verifica, con conseguenti ulteriori costi amministrativi per le imprese, e il rischio di contenziosi nelle operazioni contestate.
In conclusione, il Comitato offre alle istituzioni un contributo molto rilevante improntato a una migliore considerazione dei principi generali di semplificazione e trasparenza. Il parere, peraltro, tiene conto dell’esperienza maturata in materia di aiuti di Stato e sviluppa ulteriormente il principio di legalità inteso come prevedibilità dell’azione amministrativa. Infatti, chiarimenti riguardo il nuovo regime, soprattutto in rapporto con gli altri regimi di controllo esistenti, e la diminuzione degli oneri amministrativi sulle imprese sono considerate dal Comitato misure essenziali al fine di agevolare l’applicazione della nuova normativa.