13 gennaio 2020
Francesca Saccavino
Il 1° gennaio 2020 sono stati pubblicati in Francia i testi del Decreto n. 2019-1590 del 31 dicembre 2019 e dell’Arrêté del medesimo giorno, relativi alle modifiche apportate alla disciplina sul controllo degli investimenti stranieri. Questa aveva già subito delle modifiche con la legge “Pacte” nel maggio del 2019, con lo scopo di rafforzare i controlli agli investimenti ed allargarne l’ambito di applicazione. Il preambolo introduttivo al nuovo decreto di modifica esprime chiaramente quali sono gli obbiettivi della riforma: (i) prendere le misure necessarie per implementare le modifiche già apportate dalla legge Pacte del 22 maggio 2019; (ii) chiarificare quali sono gli ambiti di applicazione della disciplina, con l’intento di distinguere tra le attività relative ai settori già elencati nella normativa, da intendersi in senso ampio, e le attività di stretta ricerca e sviluppo delle tecnologie critiche e dual use, le quali avranno rilevanza ai fini dalla riforma solamente in quanto destinate ad essere utilizzate in uno dei settori elencati dalla normativa, (iii) trarre le conclusioni circa le conseguenze dell’adozione del regolamento europeo 2019/452 ed infine (iv) rafforzare e migliorare la disciplina del controllo degli investimenti stranieri anche attraverso una semplificazione della procedura.
Tre sono i pilastri fondamentali che reggono questa recentissima riforma: innanzitutto, in uno spirito di maggiore prevenzione, vengono attribuiti al ministro dell’economia nuovi poteri sanzionatori, nel caso in cui un investimento venga realizzato senza previa autorizzazione o qualora le condizioni necessarie per la legalità dell’investimento non siano state rispettate. In secondo luogo, nell’ottica di un maggiore adeguamento alla nuova disciplina europea, viene ampliato l’ambito di applicazione di questi “poteri speciali” a nuovi settori, come ad esempio quello della stampa scritta e digitale, la catena di distribuzione alimentare, e le tecnologie c.d. critiche utilizzate in settori considerati sensibili od essenziali. Infine, e sono forse queste le novità più importanti, vengono apportate delle modifiche alla procedura per la richiesta di autorizzazione, la quale viene semplificata al fine di garantire celerità e trasparenza, prevedendo un termine di 30 giorni, entro i quali deve pervenire la risposta del ministro dell’economia, che può essere anche interpellato preventivamente dall’impresa al fine di emettere un parere circa l’essenzialità e la sensibilità delle attività svolte dall’impresa stessa. I giorni sono invece 45 qualora il ministro intenda concedere l’autorizzazione apponendo però determinate condizioni. Occorre inoltre ricordare che a differenza di quanto avviene nella disciplina italiana, in questo caso l’inutile decorrenza dei termini implica il rigetto della richiesta di autorizzazione.
Tutto questo si accompagna ad un generale abbassamento della soglia di rilevanza degli investimenti, che vengono attratti alla disciplina della autorizzazione preventiva qualora comportino l’acquisizione di azioni con diritto di voto che superino la soglia del 25%, contro una soglia precedentemente stabilita del 33%. A tal proposito è interessante notare come, sebbene ai fini della disciplina siano considerati investitori stranieri anche i soggetti che appartengano ad uno degli Stati membri dell’Unione Europea, viene previsto che la riduzione della soglia al 25% non si applichi all’investitore straniero, qualora questo possegga determinate caratteristiche: (i) sia di nazionalità appartenente ad uno degli Stati membri dell’Unione o del SEE, (ii) abbia concluso con l’amministrazione francese un accordo relativamente alla lotta contro la frode e l’evasione fiscale, (iii) sia domiciliato in uno dei summenzionati Stati membri. Inoltre gli investitori stranieri saranno obbligati, al momento della richiesta di autorizzazione preventiva, a rivelare i loro eventuali legami con enti statali o governativi stranieri, in modo che eventuali rischi per la pubblica sicurezza francese possano essere presi in considerazione ed eventualmente incidere nella decisione di non concedere la suddetta autorizzazione. Le modifiche apportate dal decreto sono in realtà numerosissime, e di tutte colpisce l’estrema chiarezza e precisione. Tuttavia altrettanto interessanti sono le novità introdotte dall’ Arrêté, il quale ha la finalità di implementare e permettere l’esecuzione delle nuove regole introdotte dal Decreto. A tal fine, l’Arrêté indica in maniera precisa e dettagliata tutte le informazioni che devono essere fornite dall’investitore per poter effettuare le varie richieste e rilasciare le dichiarazioni menzionate dal Decreto 2019-1590. All’articolo 1, infatti, viene previsto un lungo e dettagliato elenco di informazioni che devono essere fornite dall’investitore nel momento di presentazione della domanda di autorizzazione, riguardanti sia l’investitore stesso e le eventuali società o entità che lo controllano, sia il progetto di investimento che si intende portare avanti. Stessa precisione e chiarezza non sono invece presenti nella normativa italiana, dove si fa vagamente riferimento alla necessità di fornire una “informativa completa sulla delibera atto o operazione” e di fornire “tutte le informazioni idonee a consentire le valutazioni” necessarie all’esercizio dei poteri speciali. Questo aspetto della nuova disciplina dimostra come il legislatore francese prenda molto seriamente il concetto di trasparenza e semplificazione che viene richiesto a livello europeo. La chiarezza nella formulazione delle norme rappresenta un vantaggio per l’investitore che non può essere sottovalutato, soprattutto in un momento di inasprimento dei meccanismi di scrutinio in questo settore. Difatti, se da una parte la crescente e forte ingerenza dei poteri speciali nelle procedure di investimento sia un elemento di possibile scoraggiamento per l’investitore, dall’altra, una disciplina trasparente, veloce e semplice, potrebbe essere l’elemento che permette di riequilibrare la bilancia, attraendo nuovi investitori.