Emanuel Silvestri 23 novembre 2020 Con Dpcm del 24 ottobre 2020, il Governo ha imposto un’ulteriore stretta nelle restrizioni su tutto il territorio nazionale, per contenere la diffusione del contagio da coronavirus. Nel decreto, all’art. 1, co. 9 l. s, viene stabilito che l’attività della scuola primaria continua a svolgersi in presenza, prevedendo tuttavia che le Regioni, dietro parere del Ministero della Salute, ove sussistano situazioni di criticità o particolarerischio, possano adottare forme flessibili di organizzazione per le istituzioni scolastiche di secondo grado facendo ricorso alla didattica a distanza (Dad) pari al 75% delle loro attività. Il 28 ottobre 2020, con propria ordinanza, il Presidente della Regione Puglia decide di chiudere tutte le scuole di ogni ordine e grado per un mese a causa dell’incremento dei contagi. Il Ministro dell’Istruzione, pur rammaricandosi pubblicamente per la scelta, decide di non impugnare l’ordinanza. Con successivo Dpcm del 3 novembre 2020, il Governo impone una differenziazione normativa sul territorio nazionale per aree di criticità, individuand0 3 zone di rischio: un’area gialla, a rischio moderato, un’area arancione a rischio intermedio ed infine, un’area rossa a rischio elevato. Nel nuovo art.1 co.9 l. s, il ricorso alla didattica a distanza viene elevato al 100% delle attività per la scuola secondaria mentre è ribadito che l’attività per la scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzionecontinua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione. Esclusivamente, per l’area classificata come ad alto rischio, l’utilizzo della Dad viene esteso anche alle classi di seconda eterza media. La Regione Puglia viene da subito classificata come zona a rischio intermedio (area arancione). Il 6 novembre 2020, il Tar Puglia, Terza Sezione di Bari, su ricorso presentato dal Codacons e da alcunefamiglie, sospende l’ordinanza di chiusura. Per il Tribunale amministrativo l’ordinanza “interferisce, in modo non coerente, con l’organizzazione differenziata dei servizi scolastici disposta dal DPCM 3 novembre 2020” evidenziando come, anche nelle zone classificate a rischio elevato, si preveda la didattica in presenza e censurando come “non emergono ragioni particolari per le quali la Regione Puglia non debba allinearsi alle decisioni nazionali in materia d’istruzione”. Infine i giudici si focalizzanosu un aspetto ben preciso: essendo molti istituti non ancora attrezzati per la didattica da casa, l’esecuzione del provvedimento impugnato si tradurrebbe in una “sostanziale interruzione delle attività scolastiche” tanto da giustificare la misura cautelare. Quel giorno, tuttavia, la Sezione di Lecce dello stesso Tar Puglia, ha respinto una seconda richiesta di sospensiva ribaltando completamente l’orientamento addotto nella prima decisione. I giudici hanno sentenziato che “nel necessario
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CHIAMATA IN SUSSIDIARIETA’: L’INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE NECESSARIE AL CONTENIMENTO DEL COVID-19 SPETTA ALLO STATO. IL TAR BOCCIA L’ORDINANZA DELLA REGIONE CALABRIA.
25 maggio 2020 ROSARIA MORGANTE Il Tribunale amministrativo regionale della Calabria si è espresso con un’importante pronuncia in merito al ricorso presentato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’annullamento dell’ordinanza n. 37 del 2020 della Presidente della Regione Calabria, che consentiva la ripresa delle attività di ristorazione attraverso il
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