di Alessia Maria Fruscione 17/02/17 La legge 21 aprile 1962, n.161 condiziona la proiezione dei film al pubblico al rilascio di un ‘nulla osta’, concesso solo al termine della visione effettiva del film da parte delle autorità competenti, ossia le speciali Commissioni (di primo e secondo grado) istituite presso il
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