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SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA DI DIRITTO SINGOLARE: L’ORIENTAMENTO DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO DEL 18 NOVEMBRE 2019

Lavinia Zanghi Buffi

11/12/2019

Con orientamento adottato il 18 novembre 2019, la Struttura di Monitoraggio delle Partecipazioni Pubbliche del Dipartimento del Tesoro ha voluto chiarire la nozione di società a partecipazione pubblica di “diritto singolare” di cui all’art. 1 comma 4 lett. a) del Testo Unico sulle Società Partecipate (TUSP). 

Tale disposizione prevede che restino ferme, rispetto alla disciplina contenuta nel TUSP, «le specifiche disposizioni, contenute in leggi o regolamenti governativi o ministeriali, che disciplinano società a partecipazione pubblica di diritto singolare costituite per l’esercizio della gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse». 

In occasione della razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche detenute al 31 dicembre 2017, alle pubbliche amministrazioni è stato richiesto di comunicare se le società dalle stesse partecipate rientrassero nella previsione di cui alla lettera a) sopra menzionata e, nel caso di risposta affermativa, quali disposizione specifiche vi trovassero applicazione. In questa sede, sono emerse diffuse incertezze circa la nozione giuridica di «società a partecipazione pubblica di diritto».

Per far luce sulla questione e per garantire la corretta applicazione del TUSP, ha dunque ritenuto di dover intervenire il Dipartimento del Tesoro con l’orientamento in esame. 

La relativa Struttura di Monitoraggio delle Partecipazioni Pubbliche ha rilevato innanzi tutto come per norma di diritto singolare o norma del caso singolo o a fattispecie esclusiva debba intendersi una norma che, nella propria fattispecie, individua con precisione uno o più elementi, ad esempio i suoi destinatari, rivolgendosi in modo diretto o indiretto ad un soggetto determinato o determinabile, o il suo oggetto. Tali norme sono caratterizzate dunque da una minore generalità e astrattezza, trovando applicazione ad un numero finito e determinato di casi. 

Dunque per società a partecipazione pubblica di diritto singolare devono intendersi le società disciplinate da disposizioni ad hoc, cioè da disposizioni singolari, applicabili esclusivamente alle medesime e che inoltre siano costituite per la gestione di servizi di interesse generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse. 

Interessante è anche la precisazione per cui la previsione di cui al comma 4 lett. A) dell’art. 1 è finalizzata semplicemente a far salva l’applicabilità delle disposizioni singolari alle società a cui la norma si applica, ma non esonera di per sé le pubbliche amministrazioni che in tali società detengono partecipazioni dal rispetto degli obblighi di razionalizzazione, qualora la disciplina singolare sia compatibile anche solo con una delle misure di razionalizzazione adottabili dal socio pubblico. 

La disposizione di cui sopra è infatti tale da rendere immuni le società a partecipazione pubblica di diritto singolare dall’applicazione delle disposizioni del TUSP, solo qualora esse risultino essere incompatibili con le specifiche disposizioni che disciplinano tali società. In mancanza di questa incompatibilità, continua ad applicarsi la disciplina del Testo Unico e, in via residuale, il diritto societario «comune». 

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