23 marzo 2020
Eleonora Guaragna
E’ ormai da tempo che la normativa comunitaria cerca di dare “slancio” al modello della generazione distribuita, paradigma di produzione e distribuzione elettrica dove l’energia viene generata nel punto il più vicino possibile alla domanda e alle utenze finali, attraverso impianti di piccole-medie dimensioni gestiti direttamente dagli utilizzatori (famiglie, condomini, PMI, piccoli nuclei sociali), che da semplici fruitori passano così ad agire in veste di “prosumers” (produttori e consumatori al tempo stesso).
Nel modello tradizionale, centralizzato, l’energia viene fornita in senso verticale e unidirezionale, trasmessa da pochi grandi impianti tramite complesse infrastrutture agli utenti finali (che hanno un ruolo esclusivamente recettivo e passivo). Gli svantaggi sono numerosi: eccessiva lunghezza delle reti di distribuzione (e conseguenti dispersioni e perdite di energia), importanti costi di manutenzione delle infrastrutture, difficoltà nella gestione di picchi di richiesta, black-out, guasti e cali di produzione (problema significativo nel contesto delle energie da fonti rinnovabili, che sono spesso non programmabili e discontinue, dipendendo da variabili naturali non controllabili), per citarne solo alcuni.
Svantaggi che potrebbero essere superati passando ad un sistema energetico basato sull’autoconsumo, con un notevole guadagno in termini di efficienza, ottimizzazione di consumi e costi e, di conseguenza, riduzione della povertà energetica. La produzione dell’energia nel punto più prossimo all’utilizzo finale e la possibilità di stoccarla e redistribuirla permetterebbe lo sviluppo di “reti intelligenti”, basate su scambi di energia bidirezionali, flessibili e nettamente più adattabili alle esigenze del sistema, ai consumi effettivi degli utenti e alle peculiarità di ogni fonte energetica. Non va minimizzata inoltre l’importanza della responsabilizzazione del consumatore di energia, che, diventando consapevole dei propri consumi attraverso un monitoraggio diretto, può gestirli e ottimizzarli in modo nettamente più proattivo con significativi vantaggi sul piano dell’efficienza e del risparmio.
Chiaro quindi come un maggiore coinvolgimento dei cittadini, a livello individuale e locale, nella transizione energetica sia un passo fondamentale da compiere perchè le fonti energetiche rinnovabili diventino un’alternativa concreta alle fonti fossili, anche senza il sostegno massiccio (a lungo termine, spesso insostenibile e distorsivo) dell’attività di incentivazione statale.
Nel mese di febbraio 2020, è stato finalmente approvato l’emendamento al Decreto Milleproroghe che, introducendo l’art. 42-bis (“Autoconsumo da fonti rinnovabili”), anticipa parzialmente l’attuazione della direttiva EU 2018/2001 sulla promozione dell’uso di energia rinnovabile, aprendo la strada all’autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e alla nascita delle comunità energetiche rinnovabili.
La direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2o18, nell’articolo 21 (“Autoconsumatori di energia da fonti rinnovabili”) prevedeva l’istituzione di una nuova figura di consumatore di energia, autorizzata a produrre energia rinnovabile, immagazzinarne le eccedenze e rivenderle, e attribuiva agli Stati membri il compito di rimuovere gli ostacoli ingiustificati all’autoconsumo e istituire un quadro favorevole alla promozione di tale sistema produttivo e distributivo.
Il successivo articolo 22 (“Comunità di energia rinnovabile”), invece, si occupava di favorire lo sviluppo di tali soggetti giuridici, il cui obiettivo principale, come specificato precedentemente nella stessa direttiva, è “fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari”.
In attesa del completo recepimento della direttiva 2018/2001, nel novembre 2019, Legambiente e Italia Solare hanno introdotto la proposta di un emendamento al Decreto Milleprogoghe per attuare anticipatamente gli articoli 21 e 22 della Direttiva; proposta poi portata avanti dal senatore Girotto, fino all’approvazione avvenuta, come detto, ad inizio 2020.
Il nuovo art. 42-bis consente di attivare l’autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili o di realizzare comunità energetiche rinnovabili, secondo le modalità ed entro i limiti previsti dal testo stesso.
I soggetti partecipanti devono produrre energia destinata al proprio consumo con impianti alimentati da rinnovabili di potenza complessiva non superiore a 200 kW, entrati in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore del decreto ed entro i 60 giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva UE 2018/2001. I soggetti devono condividere l’energia prodotta utilizzando la rete di distribuzione esistente, per l’autonsumo istantaneo, anche attraverso sistemi di accumulo (nelle modalità definite dal testo). L’art. 42-bis disciplina poi l’ubicazione dei punti di prelievo e immissione, i diritti dei clienti finali (quello di scegliere il proprio venditore, ad esempio, e di recedere in ogni momento dalla configurazione di autoconsumo, fermi restando eventuali corrispettivi concordati per il recesso anticipato), la regolazione dei rapporti attraverso un contratto di diritto privato e l’individuazione di un soggetto delegato che sia responsabile del riparto dell’energia condivisa.
L’adozione dei provvedimenti necessari a garantire l’attuazione delle disposizioni è demandata all’ARERA, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.
Gli impianti realizzati in base a queste disposizioni non avranno accesso agli incentivi introdotti dal decreto FER1 né agli incentivi previsti per lo scambio sul posto (mentre restano attive le detrazioni fiscali previste dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera h. del Testo Unico sulle imposte sui redditi); viene però prevista una specifica tariffa incentivante, definita entro 60 giorni con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico e successivamente erogata dal GSE, per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili, per premiare l’autoconsumo istantaneo e l’utilizzo dei sistemi di accumulo.
L’esperienza acquisita in questa “fase sperimentale” di autoconsumo collettivo, monitorata nei suoi flussi economici ed energetici dal GSE, fornirà senz’altro dati utili per il recepimento completo della direttiva UE 2018/2001, per aprire auspicabilmente le porte a forme di promozione delle FER, dell’innovazione e dell’efficienza energetica ancora più ambiziose.