Il public procurement è sicuramente uno strumento usato ed abusato nel settore della difesa. A causa della sua importanza economico-strategica in questo ambito di investimenti, sono state elaborate normative derogatorie rispetto alle normali procedure di affidamento dei lavori pubblici. L’Unione Europea ha affrontato la questione inserendo nel TFUE l’art. 346 (ex 296 TCE) il quale stabilisce che nessuno Stato membro è tenuto a fornire informazioni la cui divulgazione sia dallo stesso considerata contraria agli interessi essenziali della propria sicurezza e che ogni Stato è libero di adottare misure di tutela degli interessi essenziali alla propria sicurezza e misure che si riferiscano alla produzione e commercio di armi, munizioni e materiale bellico purchè ciò non influisca sulla concorrenza dei mercati dei prodotti non destinati specificamente a fini militari.
Nel quadro delineato dalla direttiva 2004/18/CE, la quale prevede l’applicazione del suo articolo 10 al settore della difesa, l’art 346 si inserisce come eccezione; il ricorso ad esso, però, è stato amplissimo ed ha interessato anche casi che avrebbero dovuto attenersi alle disposizioni della direttiva.
Data la mancanza di un mercato comune europeo in materia e la predominanza di interessi nazionali e protezionistici, il Parlamento Europeo ha cercato di incentivare l’approvazione di misure che rendessero equi e facili gli scambi intraeuropei; il primo passo è rappresentato dalla relazione al libro verde “gli appalti pubblici della difesa” nella quale è auspicata: la formazione di un mercato europeo degli equipaggiamenti di difesa più trasparente ed aperto attraverso un chiarimento del contenuto della deroga ex art. 346 TFUE ed una circoscrizione della categoria delle gare di appalto cui essa si riferisce; l’emanazione di una direttiva contenente regole più specifiche volte a coordinare le procedure di aggiudicazione degli appalti che rientrano nella deroga dell’art 346 TFUE. Gli scopi della direttiva concernono una maggiore certezza del diritto applicabile, una più ampia informazione sugli appalti in questione e l’introduzione della flessibilità necessaria.
Inoltre, da parte dell’industria europea del settore, è stata avvertita la necessità di un codice di condotta nell’ambito del mercato europeo degli equipaggiamenti di difesa, la cui applicazione dovrà essere controllata dall’agenzia europea di difesa.
Nel processo di integrazione del mercato della difesa europeo si possono notare tre step fondamentali:
– accordo quadro del 27 luglio 2000 tra Francia, Germania, Italia, Regno Unito, Spagna e Svezia teso all’integrazione del mercato attraverso la semplificazione delle procedure in modo da favorire una circolazione più libera di tecnologie, merci e persone. Le aree prese in considerazione sono: sicurezza degli approvvigionamenti attraverso l’adozione di codici di condotta per le industrie, procedure di trasferimento ed esportazione tramite la licenza globale di progetto, la definizione di un’area di libera circolazione dei componenti militari, predisposizione di linee guida nel campo delle informazioni qualificate, cooperazione nel campo della ricerca e tecnologia, trattamento delle informazioni tecniche e armonizzazione dei requisit militari;
– istituzione dell’Agenzia europea di difesa, la quale supporta il Consiglio nell’espletamento dei compiti riguardanti la politica di difesa;
– pubblicazione della comunicazione interpretativa e del libro verde sugli appalti pubblici della difesa.
Da una prima comparazione a livello macroscopico tra impegno finanziario statunitense ed europeo circa le spese per la difesa notiamo come gli Stati Uniti ogni anno spendano 406 MLD (4,06% del Pil) contro gli appena 193 MLD (1,81% del Pil) investiti dall’UE.
Le politiche sottese a spese così ingenti trovano riscontro sia in una legislazione protezionistica che assoggetta le spese del Pentagono al Buy Amrican Act il quale impone di prediligere l’acquisto di prodotti finiti americani, sia in una serie di accordi che favoriscono la concorrenza con altre potenze internazionali nell’acquisto di armamenti. Inoltre l’attenzione del governo americano allo sviluppo delle piccole imprese nazionali ha portato all’emanazione del Small Business Act che regola e incentiva la partecipazione delle piccole imprese agli appalti federali.
L’accordo più importante, firmato sia dagli USA che dall’UE è sicuramente quello sancito dal WTO e riguardante le commesse governative. Esso comporta l’eliminazione dell’applicazione del Buy American Act per quanto riguarda le commesse effettuate dalle agenzie federali.
Le modalità di affidamento delle commesse pubbliche sono principalmente due:
– contratti a prezzo fisso
– contratti a rimborso spese.
Due sono anche le procedure da seguire per presentare le offerte al governo degli Stati Uniti:
– presentazione offerte in busta chiusa
– contrattazione mediante negoziato, qualora le condizioni per la presentazione in busta chiusa non venissero rispettate. Essa permette di incidere su aspetti fondamentali dell’offerta procedendo ad una vera e propria negoziazione.
Camilla Cavallucci