13 gennaio 2020
Vittoria Melchionna
Si attende ancora il completamento definitivo dell’iter per l’adozione del decreto governativo sui requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia dei componenti degli organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico.
A norma dell’art. 11, comma 1, del Tuspp, infatti: “Salvi gli ulteriori requisiti previsti dallo statuto, i componenti degli organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e finanze previa intesa in Conferenza unificata”.
Nello scorso maggio 2019 il governo ha presentato per la prima volta lo schema del decreto per l’esame in Conferenza unificata. A fine luglio è stata finalmente raggiunta l’intesa all’esito di diverse riunioni e dei successivi adattamenti della bozza originaria secondo le osservazioni e proposte di emendamento presentate dalle Regioni e dai rappresentanti dell’ANCI partecipanti alla conferenza. Pertanto, a breve dovrebbero essere completate le ulteriori procedure per l’entrata in vigore del regolamento in questione.
La materia dei requisiti di eleggibilità lato sensu dei componenti degli organi sociali delle società partecipate è regolata da una disciplina particolarmente complessa e articolata in ragione delle molteplici norme esistenti e introdotte nel tempo, contenute in fonti diverse.
A distanza di oltre tre anni dall’adozione del Tuspp il nuovo regolamento ne completa la disciplina sui requisiti soggettivi dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, elencandoli nello specifico.
In via preliminare, all’articolo 1 dello schema di regolamento è, innanzitutto, indicato l’ambito di applicazione. Così come in altre materie disciplinate dal Tuspp, sempre rimesse alla regolamentazione secondaria e di attuazione, anche tale disciplina si applica alle sole società a controllo pubblico con l’esclusione espressa delle società quotate e delle loro controllate. Inoltre, sono fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari e statutarie che prevedono ulteriori requisiti rispetto a quelli del decreto stesso.
Seguono i tre articoli dedicati ai singoli requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia, il cui rispetto è necessario per l’accesso e il mantenimento della carica di componente degli organi amministrativi e di controllo. Il riferimento è a tutti gli amministratori e i componenti dell’organo di controllo a prescindere dal sistema di amministrazione e controllo adottato in concreto e dal fatto che gli stessi siano o meno investiti di deleghe o di incarichi particolari.
L’articolo 2 elenca i requisiti di onorabilità, valutati quali strumenti idonei a rafforzare e a perseguire una gestione presumibilmente etica delle società. In caso di loro violazione è disposta, inoltre, la sanzione della decadenza automatica per giusta causa senza diritto al risarcimento dei danni. Sintetizzando, è, in particolare, fatto divieto di ricoprire le cariche suddette in caso di:
- condanna (con sentenza anche non definitiva), sentenza di applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale o decreto che dispone il giudizio o il giudizio immediato per i delitti previsti dalle i) norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e in materia di mercati, valori mobiliari e di strumenti di pagamento; ii) norme in materia di società e fallimentare; iii) norme che individuano i delitti contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico e contro l’economia pubblica, oppure in materia tributaria; e, infine, dalle iv) norme in materia di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope e dalla disciplina dell’immigrazione;
- sottoposizione, anche provvisoria, alle misure di prevenzione disposte ai sensi del Codice delle leggi antimafia;
- applicazione, anche provvisoria, di una misura cautelare di tipo personale.
Il successivo articolo 3 disciplina i requisiti di professionalità. In linea generale si fa qui riferimento alle competenze tecniche maturate sulla base di pregresse esperienze sul campo. Nello specifico, è previsto che i componenti degli organi amministrativi debbano essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra le persone che abbiano maturato un’esperienza complessiva di almeno un triennio, anche alternativamente, attraverso l’esercizio di attività di amministrazione, attività di controllo, di compiti direttivi, di attività professionali, di insegnamento universitario, di funzioni amministrative o dirigenziali in enti pubblici, in società comparabili per dimensione o complessità o in settori attinenti a quello della società. Diversamente, per il Presidente dell’organo di amministrazione o controllo, l’Amministratore delegato e l’Amministratore unico è richiesta un’esperienza almeno quinquennale nelle medesime attività elencate presso società di capitali operanti in settori attinenti a quello della società o comunque comparabili per dimensione e complessità. I componenti degli organi di controllo, invece, devono essere scelti fra persone che abbiano maturato un’esperienza complessiva, di almeno un triennio, attraverso l’esercizio delle attività previste dall’articolo 2397 del codice civile in tema di collegio sindacale delle società di diritto comune.
Infine, l’articolo 4 detta i requisiti di autonomia e di indipendenza dei componenti degli organi sociali. Tali cariche sono precluse a coloro che ricoprono, o hanno ricoperto nell’anno precedente, le vesti di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato, commissario straordinario del Governo secondo l’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400; ai membri del Parlamento o del Parlamento europeo; ai componenti del consiglio o della giunta di una regione, di una provincia autonoma o di enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti. Queste ultime previsioni coincidono con le disposizioni in punto di incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo contenute nell’articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 ed espressamente richiamato dall’art. 11 del Tuspp.
L’articolo specifica ulteriormente che non possono essere componenti degli organi sociali nemmeno coloro che hanno conflitti di interesse con la società, anche con riferimento ad eventuali cariche in società concorrenti. Ancora, è fatto divieto a coloro che nel mandato precedente siano stati componenti dell’organo di controllo o dell’organo di amministrazione della medesima società o di società controllate o della società controllante di ricoprire la carica rispettivamente di amministratore o di componente dell’organo di controllo.
Secondo l’articolo 5 la verifica dell’insieme dei requisiti suddetti è rimessa, in primis, all’auto-attestazione sotto la propria responsabilità della loro sussistenza da parte degli stessi componenti degli organi amministrativi e di controllo al momento dell’accettazione della carica. In secondo luogo, all’organo di appartenenza spetta l’ulteriore verifica della sussistenza e permanenza dei requisiti e la dichiarazione di decadenza nel caso di difetto degli stessi in occasione della nomina e, successivamente, con cadenza annuale.
Non appena entrerà definitivamente in vigore, la disciplina complessiva così descritta si aggiungerà al quadro delle inconferibilità e incompatibilità previste per le Pubbliche Amministrazioni e per gli enti privati in controllo pubblico dal d. lgs. 39/2013. Lo stesso Tuspp, infatti, ne ribadisce l’applicazione integrale alle società partecipate nel tentativo finale di prevenire la possibilità del verificarsi di fenomeni corruttivi o comunque illeciti nelle società.
Nel 2017 in sede di audizione sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al Tuspp, l’allora Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, Raffaele Cantone, affermò che “il tema oggetto dell’audizione è di grande interesse per l’Autorità Nazionale Anticorruzione in quanto, come già detto in altre occasioni, si tratta di un ambito delicato caratterizzato da una deregulation che spesso è l’anticamera della corruzione”. Da tali riflessioni sembra potersi dedurre la rilevanza della regolamentazione contenuta nello schema di decreto analizzato. Pertanto, non resta che attendere una rapida adozione definitiva del regolamento anche al fine di poter verificare il raggiungimento effettivo degli obiettivi sperati.