Benedetta Barmann 20/06/2015
Sul numero 27 di Guida al Diritto de Il Sole 24 ore si torna a parlare di anticorruzione. Il tema della settimana, infatti, si concentra sulle possibili modifiche che verranno apportate in materia di organizzazione della PA, al fine di prevenire e ridurre fenomeni corruttivi.
Merita, in particolare, evidenziare la segnalazione dell’ANAC n.4 del 10.06.2015 a Governo e Parlamento, contenente alcune proposte volte ad emendare e integrare le norme vigenti in materia di incompatibilità e inconferibilità degli incarichi, di cui al D.lgs. n. 39/2013. La spinta in questa direzione è, peraltro, fornita dal disegno di legge Madia proprio in materia di riorganizzazione delle Pubbliche Amministrazioni, la quale prevede una delega legislativa al governo volta ad adottare decreti correttivi dei due decreti attuativi della legge anticorruzione (n. 190 del 2012).
Delle varie proposte formulate dall’ANAC è opportuno sottolinearne alcune, come quella riguardante la possibilità di estendere l’inconferibilità e l’incompatibilità agli incarichi politici, l’introduzione di valvole di flessibilità rispetto ad una disciplina dimostratasi piuttosto rigida e via dicendo.
Si ritiene, inoltre, opportuno segnalare il recente intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (ordinanza 11131-2015 SS UU Cassazione riparto giurisdizione) in materia di riparto di giurisdizione nelle controversie aventi ad oggetto le cause di sospensione o di decadenza dal mandato elettorale, ai sensi del D.lgs. n. 235/2012 (c.d. legge Severino), che ha preso le mosse dal regolamento preventivo di giurisdizione nell’ambito della nota controversia che ha visto coinvolto il Sindaco De Magistris. La Suprema Corte ha enunciato il seguente principio di diritto:
“La giurisdizione sulle controversie aventi a oggetto le cause di sospensione o di decadenza dal mandato elettorale, ai sensi del Dlgs n. 235 del 2012 (legge Severino), appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario in quanto la decisione verte non sull’annullamento dell’atto amministrativo che dichiara la sospensione o la decadenza, bensì sul diritto soggettivo perfetto inerente all’elettorato attivo o passivo; di conseguenza, non rileva che l’applicazione della norma e l’operatività della causa di cessazione sia mediata dalla pronuncia di un provvedimento amministrativo il quale ha, peraltro, carattere vincolato“.
In questo modo, le Sezioni Unite rovesciano quanto affermato dal Consiglio di Stato che, per fondare la giurisdizione amministrativa, aveva ritenuto che il provvedimento prefettizio non incide sul diritto soggettivo di elettorato passivo ma sull’esercizio del mandato.