di Camilla Cavallucci
18/01/16
Analizzando la direttiva 2014/24/UE balzano subito agli occhi due nuovi istituti creati ad hoc per dare piena realizzazione ai progetti innovativi che le amministrazioni si prefiggono di realizzare.
Essi sono gli appalti pre- commerciali e i partenariati per l’innovazione: obbiettivo primario è quello di creare procedure specifiche per l’aggiudicazione di questo particolare tipo di forniture, senza dover sottostare alle regole delle procedure classiche.
Ma qual è il bisogno che il legislatore europeo si propone di soddisfare? Da una prima analisi delle norme si evince la necessità di introdurre una normativa che vada a coprire una nuove esigenze del panorama di appalti e concessioni. La legislazione europea, attenta a non creare procedure che si occupino di casi isolati o comunque rari nella vita quotidiana delle amministrazioni, si è trovata di fronte alla crescita repentina e ingente di un settore del mercato, quello delle nuove tecnologie, al quale non aveva strumenti da approntare.
In questo modo sono nati gli appalti pre- commerciali, introdotti dalla Comunicazione della Commissione del 14 dicembre 2007(Commissione Europea, COM(2007) 799def., i quali si occupano di gestire le fasi precedenti alla commercializzazione del prodotto essi si inseriscono nel processo di ricerca e sviluppo al quale è connesso un rischio notevole, dovuto all’incertezza circa i risultati.
L’oggetto principale di questo tipo di appalti è l’elaborazione di è prototipi: propedeutiche a questo risultato sono una serie di attività che mirano ad approfondire le conoscenze e l’innovazione nella risoluzione di problemi specifici in modo da poter offrire al mercato prodotti e servizi commerciabili.
Con la citata comunicazione non si cerca di imporre regole ma si forniscono linee guida agli Stati Membri i quali poi dovranno declinare questi indirizzi nei loro ordinamenti; allo stesso tempo essi rappresentano un monito che richiama l’attenzione sulla valutazione dell’intervento pubblico all’interno delle rigorose norme sugli aiuti di Stato.
Osservando più da vicino le caratteristiche proprio di questa nuova procedura possiamo notare che:
– agendo sul mercato, quindi rispettando le condizioni da esso poste, è prescritta una condivisione dei rischi e dei benefici tra il soggetto pubblico e quello privato;
– competizione e concorrenza devono essere i principi che accompagnano tutto lo svolgimento della procedura;
– due sono i tronconi di cui si compone l’appalto: dapprima un’attività di ricerca e sviluppo per l’individuazione di soluzioni innovative e in seguito la commercializzazione dei prodotti e servizi finali;
– è presunta la compatibilità con la disciplina sugli aiuti di stato.
Come tutte le procedure di appalto anche essa si divide in più fasi le quali sono caratterizzate da un alto grado di competitività in modo che le imprese che ambiscono alla realizzazione dell’opera o servizio possano agire in un mercato concorrenziale.
La prima fase contempla la presentazione dello studio di fattibilità, per poi passare alla materiale progettazione e costruzione dei prototipi e, una volta verificata la loro funzionalità e commerciabilità, si procede con la realizzazione di un numero limitato di prodotti finiti.
La dinamica della procedura fa in modo che con l’avanzamento delle fasi un numero sempre più limitato di imprese prosegua nel percorso, ma allo stesso tempo si cerca di assicurare che almeno tre soggetti privati arrivino all’ultima fase in modo da garantire una reale concorrenza sul futuro mercato.
Una volta che il prodotto è stato realizzato ed è pronto per essere sfruttato commercialmente, anche attraverso un brevetto o qualunque altro tipo di tutela negoziale, l’amministrazione, la quale già nel bando di gara aveva stabilito le condizioni da applicare in questa eventualità, concluderà con l’impresa un contratto nel quale verrà fissato il regime applicabile ai diritti di proprietà intellettuale.
Il contenuto del contratto è molto specifico e prevede l’indicazione dell’importo che l’amministrazione intende stanziare per la realizzazione dell’intera opera e gli stanziamenti previsti per ogni singola fase.
Dopo questa ricognizione circa la procedura e le sue fasi occorre chiarire meglio in quali settori gli appalti pre-commerciali manifestano al meglio le loro potenzialità. Essi possono essere sfruttati in quegli ambiti in cui le amministrazioni già si occupano di fornire un certo servizio al pubblico, come la sanità, l’ambiente e i servizi sociali, settori nei quali soluzioni innovative sono essenziali per rimanere al passo con i tempi e per sviluppare nuovi strumenti in grado di rendere più efficiente l’offerta pubblica di beni e servizi.
Nella medesima scia si collocano i partenariati per l’innovazione, i quali contribuiscono alla scoperta di soluzioni innovative per rispondere ai bisogni della cittadinanza ma, a differenza degli appalti pre-commerciali, sono maggiormente tesi ad individuare soluzioni immediatamente commerciabili.
Le tre fasi di questa procedure sono rappresentate dall’ideazione e progettazione a cui fa seguito l’implementazione del prodotto o servizio e la sua commercializzazione.
La divisione in fasi consente una supervisione dell’amministrazione la quale può intervenire attivamente per migliorare il contenuto delle offerte; per la scelta dell’aggiudicatario il criterio utilizzato è quello del miglior rapporto qualità-prezzo, tenendo presente lo sforzo delle imprese nella ricerca di soluzioni innovative.
Una volta aggiudicato l’appalto si farà riferimento al bando di gara per l’attuazione delle norme sulla proprietà intellettuale da registrare nel contratto.
Grazie a questi strumenti si mira a garantire rapidità ed efficienza ad un’attività particolare, la quale si concentra su una fase antecedente a quella trattata nelle classiche procedure pubbliche, attraverso la quale l’amministrazione si addentra nel rischioso mondo della sperimentazione assumendosi tutti i rischi ad esso connessi.