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MILANO-CORTINA 2026: UN CANTIERE PER LO SVILUPPO DEL PAESE

6 novembre 2024

A cura di Michele Sangiovanni

In data 23 settembre 2024, è stata pubblicata in G.U. la delibera CIPESS 9 luglio 2024, n. 51 con la quale sono state approvate le “Linee guida per lo svolgimento dei controlli antimafia nell’affidamento e nell’esecuzione dei contratti per lavori, servizi e forniture connessi all’organizzazione e allo svolgimento dei Giochi olimpici e paraolimpici invernali Milano – Cortina 2026 e annesso schema di protocollo quadro”.

Le Linee guida seguono le procedure e le modalità, anche informatiche, previste dalla delibera CIPE relativa al Monitoraggio sulle Grandi Opere (28 gennaio 2015, n.15), che hanno il fine di rafforzare la cornice di sicurezza, trasparenza e legalità.

A quest’ultima delibera è inoltre allegato un protocollo-quadro che riprende il protocollo-tipo di cui alla delibera CIPE 26 novembre 2020, n. 62 (Accordi di legalità) quale schema di accordo elaborato per la prevenzione e la repressione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nella realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari del Paese e altre opere assimilate. Il protocollo-quadro individua gli impegni di collaborazione che dovranno essere assunti dalle stazioni appaltanti in qualità di responsabili per la prevenzione antimafia delle attività affidate. Le stazioni appaltanti vigileranno sull’inserimento delle stesse clausole negoziali nei subcontratti e subappalti e sul loro adempimento da parte dei sub-contraenti.

Infine, circa le procedure di controllo preventivo ed in fase di esecuzione contrattuale, preme da subito evidenziare come il Comitato richiami alcune delle buone pratiche applicate durante Expo 2015 e nella ricostruzione post-sisma 2016, soprattutto per quel che riguarda i controlli preventivi e il loro ambito di applicazione.

          La Delibera n.51 2024 attribuisce alla Struttura di prevenzione antimafia, incardinata presso il Ministero dell’Interno, il coordinamento e l’indirizzo delle azioni dirette a contrastare i tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata nella fase di affidamento dei contratti, subcontratti e subappalti e in quella successiva dell’esecuzione. La Struttura si avvale della collaborazione delle stazioni appaltanti, in qualità di responsabili della prevenzione antimafia. Queste ultime assicureranno il costante e tempestivo flusso informativo nella fase esecutiva a favore della Struttura, attraverso una riduzione delle tempistiche di comunicazione.

      Al fine di intercettare eventuali episodi di intrusione nelle commesse pubbliche, la delibera attribuisce agli esecutori delle prestazioni contrattuali l’adempimento di specifici impegni che assumeranno in sede negoziale con il soggetto aggiudicatore (e indicato nel protocollo-quadro). Inoltre, gli esecutori dovranno predisporre autonome e mirate misure di vigilanza, tenuto conto della natura e delle caratteristiche delle attività in concreto svolte e dal contesto ambientale in cui operano.

       Per la partecipazione degli operatori economici alle procedure di aggiudicazione per la prestazione delle attività connesse al ciclo di interventi infrastrutturali individuati dal Piano complessivo delle opere pubbliche Milano – Cortina 2026 (come indicato nel Dpcm 8 settembre 2023), è necessaria l’iscrizione nell’Anagrafe antimafia. Gli operatori non iscritti potranno comunque partecipare, previa dimostrazione o esibizione di una dichiarazione sostitutiva. I contraenti ed i subcontraenti dovranno rimanere iscritti all’anagrafe per l’intera durata dell’esecuzione delle prestazioni e tale requisito sarà verificato dalle stazioni appaltanti.

          L’iscrizione è disposta dalla Struttura, secondo quanto già previsto dall’art. 30 d.l. 189 2016 (“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”), all’esito di verifiche antimafia concluse con esito liberatorio, o con la prescrizione delle misure amministrative di prevenzione collaborativa ex art. 94-bis del Codice delle leggi antimafia. La struttura avvierà la procedura in contraddittorio ex art. 92 co.2-bis del predetto codice, purché non ricorrano particolari esigenze di celerità. L’iscrizione ha un periodo di validità temporale di dodici mesi ed è rinnovabile alla scadenza, su iniziativa dell’operatore economico interessato, previo aggiornamento delle verifiche antimafia.

È prevista poi, per gli operatori economici già iscritti nella c.d. white list prevista dall’art. 1, commi 52-57, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, l’iscrizione automatica. In questa ipotesi, l’iscrizione in anagrafe avrà un periodo di validità temporale pari a quello residuo dell’iscrizione già in corso nell’elenco provinciale. La struttura procederà all’iscrizione in anagrafe per il periodo di validità temporale di dodici mesi dell’operatore economico che, all’esito della consultazione della Banca dati nazionale antimafia, risulti già censito, acquisendo agli atti l’informazione antimafia liberatoria rilasciata in via automatica dalla stessa banca dati.

          Al fine di accelerare la procedura amministrativa, il Comitato di Coordinamento per l’Alta Sorveglianza delle Infrastrutture e degli insediamenti Prioritari (CCASIIP) ha ritenuto ai sensi dell’art. 39 co.9 del d.lgs n.36/2023, e richiamato nelle linee guida approvate dal CIPE con delibera n.51 2024, di introdurre per i lavori, le forniture e le prestazioni di servizi necessari all’organizzazione e allo svolgimento dell’evento sportivo, una soglia pari a 100.000 euro del valore dei contratti, subcontratti e subappalti, al di sotto della quale i partecipanti alle relative procedure di affidamento debbono presentare al soggetto aggiudicatore l’autocertificazione concernente l’assenza delle situazioni interdittive alla conclusione di rapporti con la pubblica amministrazione. Sarà poi cura dello stesso soggetto aggiudicatore, ex art. 89 del Codice delle leggi antimafia, trasmetterle alla Struttura.

       L’individuazione di tale soglia, ampiamente inferiore a quanto stabilito dall’art. 83 co. 3 lett. e) del Codice delle leggi antimafia, intende scongiurare possibili appesantimenti o rallentamenti dei controlli, senza però pregiudicarne l’incisività ed efficacia.

         Nella logica di massima prevenzione e deterrenza, analogamente a quanto previsto in occasione di Expo 2015, la Struttura ha l’obbligo di attivare le forme di monitoraggio antimafia anticipato. Questa attività di prevenzione sarà di grande utilità anche laddove il soggetto economico non risulti successivamente interessato dal ciclo di esecuzione dei lavori e si rende necessaria alla luce del rischio che gli ingenti investimenti previsti possano alimentare eventuali forme di migrazione di imprese. Sono state inoltre confermate le modalità di verifica antimafia già utilizzate per l’iscrizione degli operatori economici interessati ai lavori di ricostruzione post–sisma 2016. In particolare, il Comitato ha confermato l’articolazione della procedura di rilascio dell’informazione antimafia. Quest’ultima rimane così suddivisa in una prima fase (c.d. speditiva),finalizzata allo scrutinio dell’operatore sulla scorta di evidenze documentali, giudiziarie o di prevenzione secondo un modello operativo di collaborazione con le direzioni distrettuali interessate affinato all’esito delle esperienze pregresse; mentre la seconda è diretta al definitivo accertamento della sussistenza di eventuali situazioni rilevanti ex art. 84 co.4 e 91 del Codice delle leggi antimafia.

        Nella prima fase, gli accertamenti saranno svolti dalla DIA e orientati a verificare eventuali cause automaticamente ostative, o evidenze a forte valenza indiziante che attestano l’appartenenza o la contiguità con ambienti criminali o, in caso di provvedimenti non ancora definitivi, la probabilità di simili situazioni.

          La Struttura rilascerà, in assenza di controindicazioni da parte della DIA, un’informazione speditiva provvisoria e disporrà l’iscrizione in anagrafe dell’operatore economico. A seguito della conferma dell’assenza di controindicazioni, la Struttura rilascerà l’informazione liberatoria; altrimenti adotterà un’informazione interdittiva disponendo la cancellazione contestuale dall’anagrafe.

          Continuando l’esame della normativa, nella successiva fase dell’esecuzione contrattuale, l’attività di controllo esercitata dalla Struttura è finalizzata ad intercettare, anche attraverso il ricorso all’accesso nei cantieri, tutte le eventuali situazioni di opacità ed illegalità predittive di una ingerenza criminale che tende a manifestarsi nel momento in cui il ciclo contrattuale appare più vulnerabile.

       La Struttura eserciterà tale attività di vigilanza ad ampio raggio avvalendosi di banche dati appositamente istituite e gestite dalle stazioni appaltanti, in qualità di responsabili per la prevenzione antimafia delle attività affidate e sulla scorta dell’esperienza consolidata per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nella realizzazione di infrastrutture ed insediamenti prioritari ed opere assimilate.

        In conclusione, possiamo osservare come le misure introdotte siano finalizzate ad accelerare le procedure di controllo e di verifica antimafia, tramite la riduzione delle tempistiche; mentre la semplificazione delle procedure amministrative trova come punto di caduta la ricercata collaborazione delle stazioni appaltanti. I lavori della Milano – Cortina 2026 confermano dunque il ruolo centrale che il sistema di monitoraggio finanziario MGO (con gli strumenti di tipo finanziario e giuridico quali i conti correnti dedicati, banche dati MGO, il protocollo – tipo) svolge nel processo di realizzazione, esecuzione e controllo delle grandi opere nel nostro Paese.

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