Lab-IP

L’ultima parola del Consiglio di Stato sul metodo tariffario idrico

di Vittoria Vetrano

 

Giugno 14, 2017

 

Alle incertezze che aleggiavano intorno alla regolazione tariffaria del Servizio Idrico Integrato, messa a punto dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico,  causate dal ricorso proposto dalle associazioni di tutela dei consumatori, avverso la deliberazione dell’ AEEGSI n. 585/2012/R/IDR del 28 dicembre 2012 ed il relativo allegato ‘A’ [recante «Regolazione dei servizi idrici: approvazione del Metodo Tariffario Transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013»], il Consiglio di Stato  ha posto finalmente  la parola “fine” con la sentenza depositata lo scorso 26 maggio.

Il metodo tariffario per la determinazione della tariffa idrica, approvato dall’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (‘AEEGSI’), può finalmente dirsi certo e al riparo da dubbi interpretativi. E’ bene precisare che  questo rilievo non è di poco conto in quanto il ricorso, anche se perimetrato al solo periodo regolatorio 2012-2013, avrebbe avuto effetti sulle tariffe applicate fino ad oggi, alla luce del fatto che i successivi aggiornamenti della regolazione tariffaria (MT1 e MT2) effettuata da AEEGSI, hanno continuato a mantenere i medesimi criteri introdotti con il primo intervento.

 

Si ricorda che l’assunto principale degli appellanti era imperniato sulla tesi che, la deliberazione in questione, adottata in attuazione del d.P.C.M. del 20 luglio 2012, emanato sulla base del d.lgs. 6 dicembre 2011, n. 201, che aveva attribuito all’AEEG le funzioni di controllo e di regolazione, con riguardo alla componente tariffaria relativa agli oneri finanziari del gestore de SII (copertura del costo di capitale investito), avesse reintrodotto in maniera surrettizia, il criterio di “adeguatezza della remunerazione del capitale” sancito nel Codice dell’Ambiente (art. 154, comma 1, d.lgs. n. 152/2006) , ma poi abrogato in seguito al Referendum del 2011.

In primo grado, il Tar Lombardia aveva già provveduto a respingere i profili di censura inerenti a tale motivo centrale di ricorso. Aveva infatti sottolineato che l’Autorità, nelle premesse della deliberazione n. 585/2012, escludeva ogni «componente remunerativa del capitale investito» che si porrebbe in contrasto con il risultato referendario e, in omaggio al principio di derivazione comunitaria sulla necessità di integrale copertura dei costi (c.d. full cost recovery), non contraddetto dall’esito del referendum, riconosceva nella tariffa «costi finanziari» ed «oneri fiscali connessi agli investimenti e alla gestione del servizio». Aveva inoltre evidenziato che,  anche dopo il referendum abrogativo, il servizio idrico integrato doveva essere qualificato come servizio di interesse economico (secondo la definizione di cui alla sentenza Corte Cost. n. 325/2000), caratterizzato, quanto ai profili tariffari, dalla necessità della copertura integrale dei costi. Per questi motivi, non poteva negarsi l’esistenza del principio della copertura integrale dei costi, essenziale all’economicità della gestione, ossia alla sua autosufficienza, che si raggiunge attraverso l’equilibrio fra i costi dei fattori produttivi ed i ricavi risultanti dalla gestione.

La copertura del costo del fattore produttivo, pertanto non poteva essere confusa con il profitto derivante dall’impiego del medesimo, che si ottiene allorché i ricavi superino i costi e che nel caso di specie, non  sussistevano ostacoli di ordine giuridico alla corretta qualificazione come «costo», con connesso onere di recupero in tariffa, del costo di investimento del capitale proprio.

Infatti, secondo l’orientamento pressoché generale della scienza economica, nella nozione di «costo» rientra anche quello di «costo-opportunità» o «costo-implicito», nel senso del valore del mancato impiego del fattore produttivo in altra attività comunque profittevole.

 

Il Consiglio di Stato, dopo un esauriente ricostruzione del quadro normativo in materia di tariffe del Servizio Idrico Integrato , con la Sentenza in epigrafe ha ricordato:

  • che il SII va annoverato tra i servizi pubblici a rilevanza economica.

Infatti, avendo riguardo alla disciplina residua dell’art. 154 d.lgs. n. 154/2006, non toccata dall’abrogazione referendaria del parametro tariffario dell’«adeguatezza della remunerazione del capitale investito», persiste pur sempre la nozione di tariffa come corrispettivo, determinata in modo tale da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero integrale dei costi (ivi compresi i costi di capitale), immanente alla natura di servizio di rilevanza economica;

 

  • che le associazioni ricorrenti confondono il concetto di «copertura integrale dei costi», prevista anche dall’ordinamento comunitario e confermata dal referendum, con quello di «adeguata remunerazione» del capitale, che presuppone un riconoscimento certo e per così dire predeterminato per gli operatori economici di una remunerazione del proprio investimento [certezza e predeterminazione, garantite nella misura fissa del 7% dal previgente decreto del Ministro dei lavori pubblici 1° agosto 1996 (MTN)] e che  l’Autorità, nell’esercizio del proprio potere regolatorio  ha optato, in modo né irragionevole né manifestamente illogico, per una nozione di «costo economico» del capitale investito, conforme all’orientamento dominante della scienza economica;

Il nuovo metodo tariffario dunque sostanzia lo spirito referendario del 2011, perché sostituisce a remunerazione fissa e garantita (una sorta di rendita) un costo finanziario standard che dipende dai tassi di mercato pagati da attività prive di rischio e da un premio per la rischiosità specifica degli investimenti nel settore idrico.

A ciò si aggiunge che, con il metodo tariffario transitorio, approvato dall’AEEGSI con l’impugnata deliberazione n. 58/2012 dopo un periodo di consultazioni, l’Autorità ha definito i criteri per determinare le tariffe, ma ovviamente non ha determinato queste ultime, essendo il compito di predisporre la tariffa-base attribuito alle autorità territoriali competenti (ex A.A.T.O.), in applicazione della metodologia tariffaria adottata dall’Autorità di regolazione.

 

Inoltre, il Cds ha emesso tale sentenza in seguito ad una consulenza tecnica d’ufficio, circa l‘attendibilità e la ragionevolezza tecnica del lavoro compiuto dall’Autorità. Dunque, il collegio peritale, richiamandosi a concetti di regolamentazione che ispirano l’intera costruzione della delibera e della metodologia del Weighted Average Cost of Capital (WACC) applicata alla stessa e alle correnti conoscenze dell’economia industriale, dell’economia della regolamentazione e della finanza aziendale ha concluso che:

  • «Complessivamente, la metodologia contenuta nella Delibera è in larga parte riconducibile alla metodologia standard del WACC e, come tale, è certamente attendibile, ragionevole e coerente con le conoscenze dell’economia industriale, ed è anche in linea con la pratica della regolamentazione in Italia e all’estero…In conclusione è possibile affermare che le formule e i parametri diretti a calcolare il tasso di interesse di riferimento e la componente di copertura della rischiosità rientrano nei limiti di attendibilità e di ragionevolezza del settore tecnico scientifico dell’economia industriale, sotto il profilo della loro idoneità a riflettere la componente tariffaria strettamente limitata alla copertura dei costi del capitale investito. Inoltre, sono in linea con le pratiche della regolamentazione in ambito nazionale ed internazionale».

(v. così, testualmente, le conclusioni rassegnate a pp. 44 e 45 della relazione peritale)

 

Sulla scorta della citata perizia e degli assunti sopra enunciati, i giudici di Palazzo Spada hanno concluso che i coefficienti contenuti in tariffa non contengono né duplicazione, né sovrastima dei costi.

Tale intervento, seppur partorito a fatica, ha restituito certezza al quadro regolamentare del settore, avallando inoltre il metodo tariffario attualmente in vigore che garantisce l’equilibrio economico-finanziario dei gestori e vanta una migliore pianificazione e programmazione degli investimenti. Dunque tale intervento dovrebbe favorire il riavvio di progetti di medio e lungo periodo relativi a finanziamenti ed infrastrutture.

 

 

FacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail