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L’Enviromental Protection Agency: il rapporto con il cittadino nella tutela ambientale

di Elenasofia Liberatori

20/02/17

Gli Stati Uniti sono, da tempo, considerati un punto di riferimento per le legislazioni e gli ordinamenti europei, in particolare, in relazione alla tutela ambientale. Già negli anni Sessanta del secolo scorso, infatti, il governo americano ha avvertito l’esigenza di rafforzare il sistema dei controlli sull’ambiente, a seguito dell’impatto che l’espansione industriale aveva avuto su di esso. In questo senso, viene emanato il National Enviromental Policy Act (NEPA) nel 1969, il quale prevede per la prima volta un’analisi preventiva degli effetti di politiche e programmi volti ad incidere sull’ecosistema. Nel 1970, nasce l’ Enviromental Protection Agency (EPA), un’ agenzia federale degli Stati Uniti d’America, che si occupa della protezione dell’ambiente. Oggi l’EPA attua quanto previsto dal legislatore nel NEPA, gestendo la procedura di valutazione di impatto ambientale per i progetti più importanti, attraverso l’environmental impact statement. Quest’ultimo rappresenta il documento posto in essere dall’Agenzia, che individua, nel dettaglio, le possibili conseguenze di una proposta analizzata, descrivendo effetti e alternative da prendere in considerazione.

Nell’ordinamento statunitense si registra una particolare attenzione per la partecipazione del privato al procedimento amministrativo in materia ambientale. In particolare, è previsto che l’ EPA instauri e mantenga un dialogo con chiunque abbia interesse ad ottenere informazioni, nel rispetto del Freedom of Information Act (FOIA). L’atto legislativo in questione, infatti, conferisce ai cittadini il diritto di formulare una richiesta di informazioni rivolta all’agenzia federale e, di conseguenza, di ottenere i relativi documenti e dati in possesso dell’ EPA. Il diritto così configurato può subire eccezioni e, dunque, essere limitato solo in relazione ad ipotesi specifiche. In questo senso, il FOIA prevede che l’accesso alle informazioni possa essere negato quando esse riguardino: la difesa nazionale e le relazioni estere, le regole e le pratiche interne alle agenzie, le pratiche commerciali riservate, le questioni protette dalla disciplina sulla privacy o sulla protezione dei dati sensibili, la vigilanza delle istituzioni finanziarie. È, inoltre, previsto che non si possa accedere ad informazioni, la cui divulgazione sia vietata da altra legge federale, oltre che ad informazioni geologiche e a quelle riguardanti lo scambio di comunicazioni tra varie agenzie governative. Un ultimo divieto imposto dal FOIA riguarda la diffusione di dati che possano incidere negativamente sui procedimenti di esecuzione, sul principio del giusto processo, sulla rivelazione di identità di una fonte confidenziale, su indagini o azioni penali, sull’ applicazione di disposizioni di legge e su incolumità pubblica e sicurezza.
Nel 2004, è stata attuata una riforma del Freedom of Information Act del 1986, che ha aggiunto nuove limitazioni al diritto di accesso ai documenti in possesso delle agenzie governative. Sono state disciplinate in tal modo le cosiddette exclusions: ulteriori limitazioni e divieti di divulgazione, esperibili solo attraverso procedure rigidamente scandite e da attuare con la massima cura. Le materie a cui si riferiscono tali restrizioni sono: le indagini delle forze dell’ordine, nel caso in cui la divulgazione di notizie possa comportare la violazione del diritto penale; l’identificazione di un informatore confidenziale all’interno di un procedimento penale; le informazioni detenute dall’ FBI. In questi casi, dunque, è permesso alle agenzie di rigettare la richiesta di informazioni, ma con delle particolari accortezze. L’atto di diniego deve essere appositamente redatto da pubblici ufficiali specificamente incaricati; le informazioni sottoposte al divieto di divulgazione devono essere esplicitamente individuate e separate dalle altre da trattare secondo procedure ordinarie; inoltre, non è consigliato rispondere alla richiesta di accesso ai documenti con la formula di stile “ no records”, in quanto, in tal caso, è permesso al richiedente di ricorrere allo strumento della judicial review, sottoponendo la decisione amministrativa a controllo giurisdizionale. Queste sono solo alcune delle indicazioni procedurali che vengono fornite nel Freedom of Information Act Guide ( 2004) e che devono orientare le agenzie governative. La disciplina richiamata è applicabile anche all’EPA, la quale deve seguire tali regole nel caso in cui il diritto di accesso esercitato da un privato riguardi l’ambito delle «exclusions».
Secondo la disciplina dettata dal FOIA, chiunque può esercitare il diritto di accesso ai documenti detenuti dall’Agenzia. È, dunque, prevista un’ampia legittimazione soggettiva, in attuazione del principio di trasparenza dell’azione amministrativa, che di fatto permea l’intero atto legislativo. Ogni cittadino può, pertanto, effettuare la richiesta di accesso alle informazioni, servendosi dei comuni servizi di telecomunicazione, oppure svolgendo una procedura online, o, infine, inviando una mail all’indirizzo hq.foia@epa.gov, come dispone il Titolo 40, Parte 2, del Code of Federal Regulations. Dal momento in cui riceve l’istanza, l’EPA deve rispondere entro venti giorni lavorativi. È evidente la ratio sottesa alla normativa: semplificare e velocizzare l’esercizio del diritto e, di conseguenza, la partecipazione del privato alla tutela dell’ambiente. È, infatti, possibile prendere visione di notizie e documenti attraverso l’accesso al sito web istituzionale dell’EPA (www.epa.gov), ove è, tra l’altro, presente un archivio dei dati e delle informazioni già fornite dall’Agenzia, sulla base di richieste passate. Si delinea così un obbligo di pubblicazione delle notizie in capo all’EPA, che rende l’azione amministrativa più trasparente agli occhi del cittadino e più facilmente controllabile.
L’agenzia federale a tutela dell’ambiente esercita le proprie funzioni in modo chiaro, preciso e trasparente. Ciò di desume, non solo, dal facile accesso a qualsiasi tipo di notizia da essa posseduta, anche semplicemente attraverso la navigazione sul sito web istituzionale, ma anche dai principi sui cui basa la propria azione. E’ previsto, infatti, che essa operi attraverso la «presumption of openess». In tal senso, deve intendersi l’elevata predisposizione nel fornire dati e informazioni a seguito di richieste da parte degli interessati. Il Governo statunitense invita esplicitamente l’Agenzia a non trattenere notizie presso di sé, nel caso in cui si presentino possibili eccezioni al diritto di accesso, anche laddove queste siano richiamate dalla legge; anzi dispone che essa valuti, caso per caso, e concretamente le richieste, utilizzando la propria discrezionalità. A tal proposito, l’EPA può divulgare dati che, seppur formalmente potrebbero risultare coperti da divieto di diffusione, nella pratica risultino non pregiudizievoli degli interessi tutelati dalla legge.
Il quadro delineato mostra un’evidente leadership degli Stati Uniti, nell’ambito della partecipazione dell’interessato al procedimento amministrativo ambientale, soprattutto in riferimento al diritto di accesso agli atti. Ciò spiega perché spesso gli ordinamenti europei (e non solo) attingono al sistema legislativo e governativo americano per migliorare le discipline interne, emulandone i principi. La possibilità di accedere in modo semplice a fonti e informazioni relative al delicato e attuale tema dell’ambiente dovrebbe poter essere la regola in tutti i sistemi democratici moderni, in attuazione dei principi di legalità e trasparenza.

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