Lab-IP

Le PMI innovative: la “fase due” del supporto pubblico all’imprenditoria innovativa

di ALESSIO PONTILLO

 

20/09/2017

 

  1. L’investment compact e la PMI innovativa

 

  1. La disciplina agevolatoria

 

1. L’investment compact e la PMI innovativa

La disciplina di incentivazione e supporto delle c.d. piccole e medie imprese innovative, in Italia, nasce nel 2015, con l’investment compact, D.l. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 marzo 2015, n. 33.

Secondo tale norma, può definirsi piccola o media impresa innovativa una società di capitali, costituita anche in forma di società cooperativa, residente in Italia od in altro Paese membro dell’Unione Europea, purché abbia una sede o una filiale produttiva in Italia, e che rispetti i seguenti requisiti: meno di 50 milioni di euro di fatturato all’anno, meno di 250 dipendenti, azioni non quotate in un mercato regolamentato ed aver già depositato un bilancio certificato presso il registro delle imprese. L’impresa dovrà inoltre possedere almeno due di questi tre requisiti: un volume di spesa in ricerca, sviluppo ed innovazione almeno pari al 3% della maggiore entità fra fatturato e costi annui; l’impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al quinto della forza lavoro complessiva, di personale che possieda un dottorato di ricerca, o che ne stia svolgendo uno presso un’università italiana o straniera. Alternativamente, ed in percentuale uguale o superiore ad un terzo della forza lavoro complessiva, è richiesto l’impiego di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell’art. 3 del decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270. Rimane inalterato, rispetto a quanto previsto per le start-up, il requisito sulla proprietà intellettuale: l’impresa può risultare titolare, depositaria o licenziataria di un brevetto registrato, c.d. privativa industriale, oppure titolare di un programma per elaboratore originario registrato presso il registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore tenuto dalla Siae; purché tali privative siano direttamente afferenti all’oggetto sociale ed all’attività d’impresa. Di fondamentale importanza risulta, infine, l’assenza del vincolo anagrafico: qualsiasi piccola o media impresa può dunque usufruire dei vantaggi portati dalla nuova disciplina, purché presentino una idea di business innovativa.

Con l’investment compact il legislatore ha dunque voluto favorire il riconoscimento di tutte quelle PMI che, pur avendo superato in senso anagrafico o dimensionale lo stadio di start-up, continuano a caratterizzarsi per una chiara natura innovativa; con l’obiettivo di favorire il rafforzamento dimensionale di questa tipologia di imprese, a esse vengono attribuiti molti dei vantaggi che il decreto crescita 2.0 aveva precedentemente introdotto in favore delle start-up innovative.

Le nuove misure vogliono rappresentare, nell’idea del legislatore, una vera e propria “fase due” per il percorso avviato a fine 2012 con il varo della normativa a sostegno delle imprese innovative, l’obiettivo risulta quello di sostenere in modo ancora più pervasivo ed efficace la propagazione di innovazioni di tipo tecnologico all’interno del tessuto produttivo nazionale. Come ribadito dal Ministero dello sviluppo economico, «le piccole e medie imprese rappresentano la spina dorsale del sistema economico e produttivo nazionale. La “svolta espansiva” impressa dall’Investment Compact rappresenta pertanto un’evoluzione logica e ineludibile per una politica industriale che attraverso lo sviluppo tecnologico intende promuovere la crescita sostenibile e la diffusione di una nuova cultura imprenditoriale più incline ad attingere dal mondo della ricerca e dell’università e ad aprirsi ai flussi internazionali di capitale umano e finanziario».

Riportando i dati della terza relazione annuale al Parlamento sullo stato di attuazione e sull’impatto della policy a sostegno delle startup e delle PMI innovative, al 30 giugno 2016 risultano 204 PMI innovative iscritte alla sezione speciale del registro delle imprese (L’area meridionale ospita oggi il 25,5% delle PMI innovative del Paese, le regioni del Centro il 19,1%, quelle del Nord il 55,4% (34,8% Nord-ovest, 20,6% Nord-est). La regione italiana con la più alta quota di PMI innovative è la Lombardia (23%); seguono l’Emilia Romagna con l’8,8%, la Puglia con il 7,8%, il Lazio con il 6,9%.); la forma giuridica scelta più di frequente risulta, come per le start-up, quella della società a responsabilità limitata: quasi il 65,7% delle PMI innovative è costituita sotto questa veste.

Da questa breve panoramica sulla categoria giuridica della PMI innovativa, risulta abbastanza evidente come queste possano considerarsi come una “naturale evoluzione” di quelle start-up che, pur avendo superato i cinque anni di attività o i cinque milioni di fatturato, mantengano un chiaro carattere di innovatività. Per favorire la continuità tra i due regimi, le start-up innovative che abbiano superato le soglie temporali previste dal decreto crescita 2.0 possono accedere alla sezione speciale del registro delle imprese riservata alle PMI innovative, dopo aver verificato il possesso dei relativi requisiti, sfruttando un meccanismo di conversione semplice ed automatico. In questo modo l’impresa esercita la richiesta di cancellazione dalla sezione speciale dedicata alle start-up innovative e, contestualmente, richiede l’iscrizione nella sezione speciale riservata alle PMI innovative mantenendo, in assoluta continuità, i benefici compatibili ai due regimi.

 

2. La disciplina agevolatoria

Calandosi nello specifico dei vantaggi concretamente predisposti al fine di incentivare e supportare tale categoria di imprese, la maggioranza di questi risulta mutuata da quelli già garantiti alle “sorelle” start-up. Per esempio le PMI innovative hanno diritto all’esonero dall’imposta di bollo per l’iscrizione al registro, pur restando tenute al pagamento dei diritti di segreteria dovuti per adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese.  Inoltre possono remunerare il personale con piani di incentivazione in equity quali stock option e work for equity, con contemporaneo esonero da imposizione sul reddito.

Per quanto riguarda gli incentivi, invece, ne sono previsti di natura fiscale, in favore di persone fisiche e persone giuridiche che intendono investire nel capitale sociale delle PMI innovative; suddette agevolazioni sono quelle riconosciute alle start-up innovative dall’articolo 29 del DL 179/2012,  e risultano applicabili alle PMI innovative che operano sul mercato da meno di 7 anni. In sostanza,  la persona fisica che investe in una PMI innovativa potrà beneficiare di una detrazione IRPEF del 19% fino a un massimo di 95mila euro all’anno. Se è invece una persona giuridica la deduzione dall’IRES sarà del 20%, per un massimo di novantanovemila euro l’anno.

Viene riconosciuto anche alle PMI innovative l’accesso semplificato al fondo di garanzia per le piccole e medie imprese istituito presso il Ministero dello sviluppo economico.

Nello stesso investment compact, poi, è previsto come le PMI innovative, insieme agli OICR ed alle altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative ed in PMI innovative, vadano ad aggiungersi a quei soggetti abilitati dalla legge a svolgere campagne di equity crowdfunding.

Caso a mio parere interessante, in tema di estensione della disciplina agevolatoria, originariamente prevista per le start-up, anche alle PMI innovative, risulta quella del regime speciale sulla riduzione del capitale sociale in caso di perdite, che si concretizza nella moratoria di un anno per il ripianamento delle perdite che eccedono il terzo del capitale stesso. Tale agevolazione, come sottolineato dalla scienza giuridica, in materia di start-up trova le sue radici in una ratio ben definita: non può infatti dirsi patologica la situazione di una nuova impresa che registri delle perdite, anche consistenti. In questo senso si esprimono anche i dati statistici del Ministero dello sviluppo economico per il 2016, dai quali emerge come siano sensibilmente di più le imprese innovative che registrino una perdita, rispetto a quelle che producono utili: circa il 57% delle start-up è in rosso, mentre il restante 43% registra un bilancio in attivo.

La deroga al diritto comune è stata dunque concepita, almeno inizialmente, in stretta correlazione con lo sviluppo dell’impresa: la scelta legislativa di agevolare le start-up innovative in perdita appare quindi tesa ad allineare la disciplina normativa con la realtà operativa delle imprese stesse.

Discorso diverso merita, invece, la successiva estensione della disciplina di favore alle PMI innovative, le quali non sono soggette ad alcun vincolo anagrafico-temporale: si deve ritenere, a questo punto, che la ratio sottostante alla previsione di un sistema privilegiato di ripianamento delle perdite abbia perso, per questo tipo di imprese, il proprio legame con la fase di sviluppo iniziale della società, e vada ricondotta principalmente al desiderio di incentivare la natura innovativa dell’attività svolta.

È doveroso, infine, accennare al piano nazionale industria 4.0, ed al suo impegno rivolto a sostenere le imprese innovative in tutte le fasi del loro ciclo di vita, favorire lo sviluppo dell’ecosistema nazionale dell’imprenditoria innovativa e diffondere una nuova cultura imprenditoriale votata alla collaborazione, all’innovazione ed all’internazionalizzazione. Questo movimento, di portata europea e non solo, costituirà senza dubbio la colonna portante attorno alla quale si svilupperà il sostegno pubblico all’imprenditoria innovativa nel nostro paese nei prossimi anni; ad oggi, non sono previste misure specifiche, pensate ad hoc al fine di supportare la categoria giuridica delle PMI innovative. Risultano tuttavia attivi, nel contesto di industria 4.0, numerosi interventi, dal patent-box al super ed iper-ammortamento, dal credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo alla c.d. “nuova Sabatini”, che possono senz’altro risultare molto utili anche alla categoria di imprese della quale ci stiamo occupando.

In conclusione, la previsione di un regime agevolatorio per le piccole e medie imprese innovative costituisce, a tutt’oggi, una novità per il nostro ordinamento: il numero ancora ridotto di realtà che hanno aderito al progetto ed un ecosistema, nel suo complesso, ancora non pienamente giunto a maturazione, rendono il panorama del supporto pubblico alle PMI innovative, ad oggi, senz’altro poco più di un primo passo; un passo importante, tuttavia, un nuovo sviluppo che segue il solco tracciato con il decreto crescita 2.0 e che vuole rendere il nostro paese sempre più all’avanguardia in fatto di innovazione ed high-tech. Vuole farlo, però, non più semplicemente favorendo la nascita di nuove realtà imprenditoriali, ed accompagnandole nella prima, tribolata fase della loro vita; grazie all’investment compact, infatti, questo sostegno pubblico potrà dispiegarsi per tutta la vita dell’impresa, costituendo la colonna portante sul quale fondare un paese che faccia finalmente dell’innovazione uno dei suoi punti di forza.

 

 

Bibliografia:

  • Furlò M., Le startup da grandi diventano Pmi innovative: cosa c’è da sapere, StartupItalia!, 23 giugno 2015.

 

  • Corbetta – R. Volpe, Ministero dello Sviluppo Economico: Relazione annuale al Parlamento sullo stato di attuazione e sull’impatto della policy a sostegno delle start-up e delle PMI innovative, 3° edizione, 2016.

 

  • Maci L., Pmi innovative, quali sono e quali vantaggi hanno, Economyup, 2 febbraio 2016.

 

  • Ricci S., Le PMI innovative, Santarcangelo di Romagna (RN), Maggioli editore, 2016.
FacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail