di LUCREZIA NASTA
22/09/2017
La storia dell’autotutela amministrativa in Francia vede il suo inizio con la sentenza del Conseil d’Etat sul caso Cachet, con il quale la giurisprudenza del Conseil d’Etat istituì un marcato parallelismo tra annullamento in via amministrativa e annullamento in via giurisdizionale dei provvedimenti, ciò significa che i tempi per ricorrere al sistema giurisdizionale coincidevano con quelli a disposizione dell’amministrazione per annullare l’atto. Ancora oggi il sistema del potere di ritiro degli atti illegittimi in Francia comprende atti produttori di diritti in capo ai destinatari del provvedimento e atti ai quali non viene riconosciuta questa attitudine. Relativamente ai primi la giurisprudenza ammetteva la possibilità di annullamento nei limiti del termine di impugnazione, mentre per i secondi non vi erano ostacoli e risultavano annullabili in ogni tempo. Come in Italia, anche in Francia il presupposto per l’esercizio del potere di ritiro era ed è un vizio di legittimità dell’atto e il contestuale potere dell’amministrazione è chiamato, in Francia, retrait.
Con il caso Ville de Bagneux la giurisprudenza stabilì il dies a quo per le decisioni amministrative non sottoposte a regimi di pubblicità, statuendo che non vi fosse alcun dies a quo in quanto le decisioni suddette – dice il Conseil d’Etat – potevano essere ritirate senza limiti temporali.
Tuttavia con la sentenza relativa al caso Ternon (26 ottobre 2001) il Conseil d’Etat pose fine al parallelismo tra termine per l’impugnazione e termine per il ritiro, stabilendo che il termine per il retrait sarebbe stato, da quel momento in poi, di quattro mesi, decorrenti dal momento della sottoscrizione dell’atto. La predetta impostazione è stata positivizzata dal Code des relations entre le public et l’administration francaise e non è rimasta una semplice pronuncia giurisprudenziale.
Dal citato CRPA, in vigore dal 1 gennaio 2016, emerge una novità di grande interesse che ammette la possibilità per lo stesso beneficiario del provvedimento di sollecitare l’esercizio del potere di ritiro da parte dell’amministrazione con lo scopo di ottenere l’adozione di un atto più favore e – ovviamente – legittimo. Tale innovazione si traduce in un incontrastabile rafforzamento del rapporto tra i cittadini e l’amministrazione. In Francia, a differenza del sistema italiano, non viene effettuata una valutazione della situazione del privato, ma c’è una sola preclusione temporale al potere dell’amministrazione, ciononostante l’ultima previsione del CRPA non sembra forse aprire le porte ad una concezione diversa, più favorevole e più vicina al privato? Probabilmente si sta assistendo ad un cambio di rotta anche in Francia, che ancora oggi sembra essere l’unico Stato dell’UE a non aver ancora recepito il principio del legittimo affidamento, che permette allo Stato di effettuare un bilanciamento di interessi dal quale dipende la decisione di ritirare il provvedimento o di mantenerlo in vita.
Concludendo, il quadro francese ha subito forti e significative evoluzioni nel tempo grazie alle pronunce e agli orientamenti della giurisprudenza del Conseil d’Etat, ma soprattutto grazie alle riforme che passo dopo passo sembrano mostrare un progressivo avvicinamento ai cittadini che, finora, sono stati spettatori passivi del panorama provvedimentale amministrativo, non essendo in grado di poter intervenire e di poter dialogare con l’amministrazione. Mentre ora, dopo l’entrata in vigore del CRPA i cittadini, destinatari dei provvedimenti, assumono quasi il ruolo di “controllori” esterni dell’operato dell’amministrazione pubblica francese, avendo la possibilità di “segnalare” il proprio dubbio sull’illegittimità del provvedimento.