Lab-IP

L’AUTONOMIA DIFFERENZIATA DELLE REGIONI È LEGGE

22/07/2024

A cura di Martina Bordi

Con la legge n. 86/2024, il Parlamento ha definitivamente approvato il disegno di legge per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario, ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

L’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, inserito con la riforma del Titolo V, mediante legge costituzionale n. 3 del 2001prevede la possibilità di attribuire forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni a statuto ordinario, sulla base di una intesa tra lo Stato e la Regione, previa approvazione di una legge del Parlamento da adottarsi con maggioranza rafforzata.

Le materie nelle quali possono essere riconosciute ulteriori forme di autonomia sono quelle che l’articolo 117 della Costituzione, al terzo comma, attribuisce alla competenza legislativa concorrente, oltre ad un ulteriore limitato numero di materie riservate dallo stesso articolo 117 (secondo comma) alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, quali organizzazione della giustizia di pace, norme generali sull’istruzione, tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.

L’art. 11 della legge n. 86/2024 prevede che le disposizioni di cui alla medesima legge si applichino, ai sensi dell’articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 di riforma del Titolo V, anche alle regioni a statuto speciale e le province autonome, per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.

La legge in esame consta di 11 articoli e detta le regole quadro che disciplinano a monte il procedimento per l’attuazione dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione.

Tra le finalità del provvedimento, disciplinate dall’art. 1, si richiamano il rispetto dell’unità nazionale e, la rimozione di discriminazioni e disparità di accesso ai servizi essenziali sul territorio e il rispetto dei principi di unità giuridica ed economica, di coesione economica, sociale e territoriale.

Si è, inoltre, previsto che la nuova distribuzione delle competenze dovrà essere idonea ad assicurare il pieno rispetto dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, in attuazione dell’art. 118 della Costituzione.

La condizione preliminare per l’attuazione dell’autonomia differenziata è la definizione da parte dello Stato, per tutte le Regioni, delle prestazioni “fondamentali” e “inderogabili”, i c.d. livelli essenziali delle prestazioni (LEP), di cui all’art. 117, primo comma, lettera m), della Costituzione e nel rispetto dei principi sanciti dall’art. 119 della Costituzione.

Tali livelli indicano la soglia costituzionalmente necessaria e costituiscono il nucleo invalicabile per rendere effettivi i diritti civili e sociali che devono essere garantiti equamente su tutto il territorio nazionale e nell’erogazione delle prestazioni sociali di natura fondamentale.

La determinazione dei LEP, come condizione di ammissibilità per la stipula delle intese tra Stato e regioni, è delegata al Governo che dovrà, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, adottare i decreti legislativi necessari per l’individuazione dei LEP, sulla base dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge di bilancio del 2023.

Gli schemi dei decreti legislativi saranno poi trasmessi alle Camere per l’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nel termine di 45 giorni.

Ai decreti legislativi viene demandata anche la determinazione delle procedure e delle modalità operative per il monitoraggio dell’effettiva garanzia in ciascuna Regione dei LEP.

L’articolo prevede, altresì, che i LEP siano periodicamente aggiornati con Dpcm.

Il trasferimento delle funzioni alle Regioni avviene attraverso un procedimento complesso, disciplinato dall’art. 2 della legge, rubricato “Procedimento di approvazione delle intese fra Stato e Regione”.

L’atto di iniziativa deve essere deliberato dalla regione interessata, sentiti gli enti locali, secondo le modalità previste nell’ambito della propria autonomia statutaria.

L’iniziativa di ciascuna regione può riguardare la richiesta di autonomia in una o più materie o ambiti di materie e le relative funzioni.

La richiesta deve essere trasmessa al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il quale, acquisita la valutazione dei Ministri competenti per materia e del Ministro dell’economia e delle finanze, entro i successivi sessanta giorni, avvia il negoziato con la Regione richiedente. 

Loschema d’intesa preliminare tra Stato e regione, corredato di una relazione tecnica, è approvato dal Consiglio dei ministri: sullo stesso deve essere acquisito il parere della Conferenza unificata.

A seguire, lo schema preliminare viene trasmesso alle Camere che si esprimono “con atti di indirizzo”, secondo i rispettivi regolamenti, entro novanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di intesa preliminare, udito il Presidente della Giunta regionale interessata.

Alla luce del parere e degli atti di indirizzo, il Presidente del Consiglio o il Ministro predispongono lo schema di intesa definitivo.

L’intesa definitiva deve essere approvata dalla Regione, previa consultazione degli enti locali interessati.

A questo, segue la deliberazione da parte del Consiglio dei ministri, con la partecipazione del Presidente della Regione, dell’intesa definitiva e del disegno di legge di approvazione dell’intesa che è allegata al disegno di legge.

Il disegno di legge di approvazione dell’intesa e la medesima intesa allegata sono, poi, trasmessi alle Camere per la deliberazione a maggioranza assoluta.

L’intesa indica anche la sua durata, che non può essere comunque superiore a dieci anni.

Alla scadenza del termine, la stessa si intende rinnovata per un uguale periodo, salvo diversa volontà dello Stato o della Regione da manifestarsi almeno un anno prima della scadenza.

È prevista la possibilità di modificare l’intesa, con la stessa modalità prevista per la conclusione, su iniziativa dello Stato o della Regione interessata o anche sulla base di atti di indirizzo adottati dalle Camere.

Ciascuna intesa potrà inoltre prevedere i casi e le modalità con cui lo Stato o la Regione possono chiedere la cessazione della sua efficacia, che è deliberata con legge a maggioranza assoluta delle Camere.

Inoltre, qualora ricorrano motivate ragione volte a tutelare la coesione e la solidarietà sociale, a seguito dell’inosservanza dell’obbligo di garantire i LEP, lo Stato può esercitare il potere sostitutivo e con legge approvata a maggioranza assoluta le Camere possono deliberare la cessazione dell’intesa.

La determinazione dei LEP e dei relativi costi e fabbisogni standard è il punto chiave della legge.

Difatti, il trasferimento delle funzioni attinenti a materie o ad ambiti di materie riferibili ai LEP, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, può avvenire soltanto successivamente alla determinazione dei LEP, nei limiti delle risorse deliberate nella legge di bilancio.

Qualora dalla determinazione dei LEP dovessero derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, al trasferimento delle funzioni si potrà procedere soltanto successivamente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di stanziamento delle necessarie risorse finanziarie.

Per le funzioni relative a materie o ambiti di materie diverse da quelle riferibili ai LEP, il trasferimento può essere effettuato nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente.

Le funzioni trasferite alla Regione possono essere attribuite, nel rispetto del principio di leale collaborazione, a Comuni, Province e Città metropolitane dalla medesima Regione, in conformità all’articolo 118 della Costituzione, contestualmente alle relative risorse umane, strumentali e finanziarie.

Per l’individuazione dei beni e delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per l’esercizio da parte della Regione dell’autonomia oggetto di conferimento, viene istituita la c.d. Commissione paritetica Stato–Regione-Autonomie locali.

La Commissione formula le proposte in merito, previa predeterminazione dei criteri dell’individuazione delle risorse e delle modalità di finanziamento nell’intesa tra Stato e Regione.

Il finanziamento dovrà, comunque, essere basato sulla compartecipazione regionale ad uno o più tributi erariali.

La Commissione paritetica ha anche il compito di monitorare e valutare annualmente gli oneri finanziari derivanti dall’esercizio delle funzioni e dall’erogazione dei servizi connessi per ciascuna Regione interessata di un’intesa. Dura la posizione delle opposizioni parlamentari che, il 5 luglio 2024, hanno depositato presso la Corte di cassazione un quesito referendario per chiedere l’abrogazione della legge stessa.

FacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail