Lab-IP

L’attuazione del PNRR alla prova del caro materiali

VW-Werk, Wolfsburg Montage-Käfer

03/10/2022

A cura di Carlo Garau

Negli ultimi mesi l’aumento del costo dell’energia e l’innalzamento dei prezzi dei materiali di base hanno raggiunto livelli tali per cui si sono rese necessarie e urgenti contromisure volte a mettere in salvo l’esecuzione dei contratti pubblici. Il fenomeno, già in atto nel 2021, è stato fortemente acuito dalle conseguenze sul mercato delle fonti energetiche del conflitto bellico tra Russia e Ucraina. 

I rincari, causando un aumento rilevante dei costi per le imprese aggiudicatrici, rischiano di pregiudicare notevolmente l’esecuzione dei progetti. In questa stagione è impossibile non considerare l’impatto che tale fenomeno può avere sull’esecuzione del PNRR, il quale, fondandosi su un approccio performance based, impone il rispetto di scadenze prestabilite al fine di poter beneficiare dei finanziamenti europei. Per questo motivo il legislatore è intervenuto a più riprese col fine di mettere in salvo l’esecuzione dei contratti di appalto, in particolare di lavori, attraverso il ricorso a meccanismi di revisione del prezzo, compensazione e con le varianti in corso d’opera.

Con il decreto-legge 27 gennaio 2022, n.4, all’articolo 29 è stato reso obbligatorio per tutte le stazioni appaltanti prevedere, all’interno dei documenti di gara, le clausole di revisione dei prezzi ex art. 106, co. 1, lett. a) del Codice dei contratti pubblici, facoltative ai sensi dello stesso D.lgs. 50/2016. La misura in questione, tuttavia, è stata prevista in via temporanea da applicarsi a tutte le gare bandite o avviate dal 27 gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2023. Inoltre, per i contratti relativi a lavori le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultino superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell’anno di presentazione dell’offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all’80 per cento di detta eccedenza. La norma è derogatoria e più favorevole verso le imprese rispetto ai parametri fissati dall’articolo 106 del Codice, il quale prevede che le variazioni debbano essere superiori al 10 per cento e che la misura della compensazione copra solo il cinquanta per cento dell’eccedenza. Per l’attuazione del meccanismo compensativo in questione è prevista l’adozione di un decreto semestrale da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile contenente la determinazione, effettuata sulla base delle elaborazioni ISTAT, delle variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.

Nella medesima materia ma in un ambito di applicazione soggettivo differente, è intervenuto anche il decreto-legge 17 maggio 2022 n.50, che all’art. 26 si occupa della revisione dei prezzi relativi ad appalti pubblici di lavori aggiudicati sulla base di offerte presentate entro il 31 dicembre 2021. Per tali contratti si prevede che gli “stato avanzamento lavori” (SAL) relativi a lavorazioni contabilizzate o allibrate tra il primo gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 sono adottati, in deroga alle disposizioni contrattuali, applicando i prezziari aggiornati al 31 luglio 2022 o, in mancanza, applicando un incremento del venti per cento dei prezziari aggiornati al 31 dicembre 2021 e in uso.  La committente è tenuta a riconoscere tali maggiori importi per il novanta per cento. Per i SAL relativi alle lavorazioni contabilizzate dal primo gennaio fino al 18 maggio, data di entrata in vigore del decreto, che sono già stati adottati e per cui è già stato prodotto un certificato di pagamento, è prevista l’emissione di un certificato straordinario contenente la determinazione dei maggiori oneri spettanti all’appaltatore secondo i criteri sopra riportati. In ogni caso, il pagamento è effettuato tenendo conto delle eventuali compensazioni ottenute dal soggetto appaltatore tramite l’attivazione delle clausole di revisione dei prezzi contenute nei singoli contratti. 

Il pagamento degli importi è effettuato con le risorse delle stazioni appaltanti nella misura del 50% delle risorse accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento. Le stesse stazioni possono, inoltre e se necessario, avvalersi di ulteriori somme. Il comma 4 dell’articolo 26 dello stesso decreto prevede infatti la possibilità di attingere da alcuni fondi istituiti dal legislatore. Con specifico riferimento alle opere PNRR, la lett. a) permette di utilizzare le risorse previste ex art. 7, comma 1 del decreto-legge 76/2020 (Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche).  Per accedere a tale fondo, le stazioni appaltanti devono rispettare le procedure fissate da un apposito d.P.C.M., adottato il 28 luglio che prevede una procedura ordinaria, per le amministrazioni centrali, e una procedura semplificata per le amministrazioni territoriali.

Il legislatore non è intervenuto solo in materia di revisione dei prezzi. Infatti, in sede di conversione in legge del decreto-legge 36/2022, il legislatore è intervenuto sulle varianti in corso d’opera proprio al fine di mitigare l’impatto, sui singoli appalti, dell’attuale crisi inflazionistica. All’articolo 7, comma 2-ter, pertanto, si riconoscono, come circostanze che possono dar luogo a modifiche o varianti dei contratti di appalto in corso di esecuzione ai sensi dell’articolo 106, comma 1 lett. c) del Codice dei contratti pubblici, gli eventi imprevisti e imprevedibili in grado di alterare in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell’opera. Il legislatore interviene attraverso un’interpretazione autentica della norma esistente, nel tentativo di offrire una possibilità in più agli appaltatori, penalizzati da commesse aggiudicate prima dell’esplosione dei costi e nel frattempo divenute antieconomiche, ma anche alle stazioni appaltanti, che possono utilizzare questo strumento di per sé dotato di una certa flessibilità, al fine di superare situazioni che possano pregiudicare la stessa esecuzione del progetto. Si può, a titolo esemplificativo, procedere con una variante volta a sostituire un materiale con un altro meno costoso, oppure si può ricorrere ad una variante che rimuova un intervento complementare che non sia necessario alla funzionalità dell’opera e che consenta un risparmio da utilizzare a compensazione del costo dei materiali. In questo modo si cerca di favorire sia gli operatori economici, ma anche l’interesse pubblico alla base delle opere in fase di realizzazione, in particolare quelle del PNRR che rappresentano traguardi condizionanti il raggiungimento degli obiettivi ivi stabiliti.

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