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L’annullamento della Dia/Scia dopo la riforma Madia e il dies a quo del termine di diciotto mesi

di NASTA LUCREZIA

 

11/01/2018

 

A seguito dell’entrata in vigore della legge n. 124/2015, comunemente conosciuta come Riforma Madia, che ha fissato in 18 mesi la possibilità per la P.A. di intervenire in autotutela a partire dal 28 agosto 2015, si sono posti problemi circa il regime da applicare nei confronti di quegli atti che si trovassero nel regime transitorio, cioè tra la disciplina vigente prima della riforma o post riforma. Sul tema è intervenuto il Consiglio di Stato con una recente sentenza – Cons. di Stato, sez. VI, n. 3462/2017 – con cui il Collegio si interroga su quale sia la disciplina applicabile nel caso in cui la pubblica amministrazione voglia intervenire in autotutela annullando una DIA/SCIA presentata antecedentemente al 28 agosto 2015, cioè se debba essere applicata la legge vigente nel momento in cui l’atto veniva presentato o la legge in vigore al momento dell’annullamento, ossia la legge riformata. I giudici espongono due diversi orientamenti: quanto al primo, la L. 124/2015 è applicabile anche quando il provvedimento di annullamento sia intervenuto successivamente alla riforma, quindi il nuovo art. 21-nonies l.241/90 (così come riformato dall’art 6 l.124/2015) sarebbe applicabile anche retroattivamente; quanto al secondo, viene richiamata la regola del tempus regit actum, secondo cui sarebbe applicabile la normativa vigente al momento di presentazione della DIA/SCIA, con impossibilità di applicazione retroattiva della riforma. I giudici, per risolvere il contrasto giurisprudenziale e risolvere il caso di specie, hanno richiamato una sentenza – Cons. di Stato, sez. V, n. 250/2017 – secondo la quale la normativa scaturente dalla riforma non sarebbe applicabile in via retroattiva e il termine di 18 mesi comincerebbe a decorrere dalla data di entrata in vigore della riforma, 28 agosto 2015, tenendo però in considerazione il “termine ragionevole” previsto nella formulazione dell’art 21-nonies sia prima sia dopo la riforma. Bisogna però considerare che, nonostante la riforma abbia modificato il termine entro cui la p.a. possa intervenire in autotutela, ha fatto salvi tutti gli altri criteri, che vanno sempre tenuti presenti di fronte alla volontà della p.a. di annullare un atto. Detti criteri sono: a) la sussistenza di ragioni di interesse pubblico; b) il previo esperimento di un bilanciamento di interessi tra quelli degli interessati, dei controinteressati e quelli pubblici; c) un “termine ragionevole” per l’annullamento, che non può comunque essere superiore a 18 mesi.  Nel caso di specie, quanto al punto a, il provvedimento di annullamento – dice il Consiglio di Stato – non conteneva un’esplicita esposizione delle ragioni di interesse pubblico, concreto ed attuale; quanto al punto b, il provvedimento non conteneva neppure il doveroso bilanciamento di interessi tra quello pubblico alla rimozione del provvedimento e quello privato al mantenimento; quanto al punto c, l’annullamento era intervenuto in un periodo compreso tra i tre e i sei anni dalla presentazione dei titoli, con conseguente formazione del legittimo affidamento del privato nei confronti della p.a., tempo ritenuto non ragionevole, anche in mancanza di una motivazione particolarmente convincente. Pertanto il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso e ha annullato i provvedimenti con cui la p.a. era intervenuta in autotutela.

Giungendo alle conclusioni, a seguito della riforma dell’art 21-nonies l.241/90, che dispone un termine massimo di 18 mesi per l’annullamento in autotutela di un provvedimento da parte della p.a., il fattore tempo diventa imprescindibile, ma il termine anzidetto decorre, in caso di atti precedenti alla riforma, dal momento di entrata in vigore della stessa, ossia dal 28 agosto 2015. E’ utile, a tal proposito, effettuare due ulteriori riflessioni: la prima, attiene a quanto disposto dal comma 2 bis del riformato art. 21-nonies “I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall’amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi di cui al comma 1 […]”. Il comma 2 bis, pertanto, prevede una possibilità di superamento del termine di 18 mesi per l’annullamento di un provvedimento in autotutela. La seconda riflessione, attiene al tenore letterale del comma 1 “ Il provvedimento amministrativo illegittimo […] può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi […]”, laddove fa riferimento ad un termine ragionevole che deve essere rispettato dalla pubblica amministrazione. La presenza del “termine ragionevole” implica che il limite entro cui la p.a. ha la possibilità annullare un atto possa essere persino inferiore a 18 mesi, che sono da intendere solo come termine ultimo, pertanto è possibile il verificarsi di casi in cui il termine richiesto possa essere minore ai 18 mesi.

 

 

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