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LA SALVAGUARDIA DELLA STABILITÀ DEI SISTEMI FINANZIARI: L’ESMA MODIFICA LE LINEE GUIDA

17 febbraio 2020

Roberto Macchia

Con l’obiettivo di armonizzare le modalità attraverso le quali le autorità di vigilanza selezionano gli emittenti da sottoporre ad esame e le relative procedure, l’Autorità Europea dei Mercati dei Valori Mobiliari (ESMA) ha pubblicato in data 4 febbraio 2020 una versione modificata delle proprie Linee guida sulle informazioni finanziarie.

Le modifiche apportate hanno lo scopo di rafforzare la convergenza della vigilanza all’interno dello Spazio Economico Europeo (SEE) nel settore dell’applicazione delle informazioni finanziarie, così da rafforzare ed ottimizzare le forme di tutela per gli investitori.

Secondo quanto disposto dall’ESMA le nuove Linee guida si applicano a tutte le autorità di vigilanza degli Stati membri dell’Unione europea, autorità che vigilano sulla corretta applicazione delle disposizioni in materia di informazioni finanziarie ai sensi della Direttiva Trasparenza (2004/109/CE), e alle autorità competenti dei Paesi SEE che non sono membri dell’Unione Europea, ma nei confronti dei quali trova applicazione la Direttiva.

L’entrata in vigore delle Linee guida così modificate è prevista entro il primo gennaio 2022.

Secondo quanto disposto dal Regolamento 1095/2010 (istitutivo dell’ESMA), all’art. 16, “al fine di istituire prassi di vigilanza uniformi, efficienti ed efficaci nell’ambito del SEVIF – Sistema Europeo di Vigilanza Finanziaria – e per assicurare l’applicazione comune, uniforme e coerente del diritto dell’Unione, l’Autorità emana orientamenti e formula raccomandazioni indirizzate alle autorità competenti o ai partecipanti ai mercati finanziari”.

Le modifiche apportate dall’ESMA mirano quindi a rafforzare la convergenza della vigilanza nel settore dell’applicazione delle informazioni finanziarie, mediante un’ulteriore armonizzazione delle procedure adottate dagli Stati membri quando esaminano le informazioni finanziarie pubblicate dagli emittenti in conformità alla Direttiva sulla Trasparenza.

Il documento contenente le nuove linee guida pubblicato dall’ESMA è quindi indirizzato alle autorità nazionali competenti, le quali, ai sensi dell’art. 16, par. 3 del Regolamento ESMA, devono compiere ogni sforzo per conformarsi alle linee guida stesse. Tali autorità devono comunicare all’ESMA, entro due mesi dalla pubblicazione, se intendono o meno conformarsi all’orientamento in questione, indicando, in questo ultimo caso, le ragioni per le quali non intendano dare esecuzione alle disposizioni dell’ESMA.

Il considerando 16 del Regolamento sull’applicazione dei principi contabili internazionali prevede che “un sistema di esecuzione adeguato e rigoroso è fondamentale al fine di rafforzare la fiducia degli investitori nei mercati finanziari. A norma dell’articolo 10 del TFUE, gli Stati membri devono adottare misure adeguate a garantire il rispetto dei principi contabili internazionali. La Commissione deve mantenere il contatto con gli Stati membri, in particolare per il tramite del comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari (CAERVM – CESR), per stabilire un approccio comune in merito all’applicazione”.

A tal fine il CESR, predecessore dell’ESMA, istituito l’EECS (European Enforces Coordination Session, un forum in cui le forze di polizia nazionali si scambiano opinioni e informazioni relative all’applicazione degli obblighi di informativa finanziaria), ha sviluppato gli standard 1 e 2 sull’applicazione delle informazioni finanziarie, prevedendo così un approccio comune e stabilendo principi generali che definiscono applicazione, portata, caratteristiche del garante, tecniche di selezione e altri metodi di applicazione.

A seguito di studi sulle esperienze acquisite attraverso l’uso degli standard, l’ESMA, nel 2017, ha effettuato una consultazione sull’attuazione delle linee guida; a seguito dei risultati della consultazione sono state modificate le linee guida 5 e 6 e sono state introdotte le osservazioni 6a e 6b.

L’obiettivo è quello di armonizzare i documenti che espongono gli elementi finanziari oggetto di segnalazione, così da garantire la trasparenza delle informazioni finanziarie pertinenti al processo decisionale degli investitori. Attraverso quindi l’applicazione di tali osservazioni viene rafforzata la tutela a favore degli investitori e promossa la fiducia nel mercato.

Affinché gli investitori possano confrontare le informazioni finanziarie di diversi emittenti, è importante che queste informazioni siano basate su una applicazione coerente del pertinente quadro di informativa finanziaria: se fatti e circostanze sono simili, il riconoscimento, la presentazione, la misurazione e la divulgazione saranno simili nella misura richiesta da tale struttura di rendicontazione finanziaria.

È necessario inoltre predisporre un efficace sistema sanzionatorio, capace di reagire a violazioni in materia di informativa finanziaria e che possano recare danno agli investitori. Le autorità nazionali possono a tal fine cercare di incoraggiare il rispetto e la conformità a tali previsioni emettendo avvisi o pubblicazioni per assistere gli emittenti nella redazione dei loro bilanci, conformemente al pertinente quadro di rendicontazione finanziaria.

Per quanto attiene in particolare alle recenti modifiche pubblicate dall’ESMA, l’orientamento n. 5 dispone che il modello di selezione degli emittenti che devono essere sottoposti ad esame deve essere un modello misto, che combini il fattore di rischio con un approccio di campionamento e di rotazione. Il criterio del rischio dovrebbe considerare il rischio e l’impatto di un errore sui mercati finanziari; il campionamento e la rotazione dovrebbero invece garantire che ciascun emittente venga esaminato almeno una volta nell’arco di un periodo stabilito dall’autorità competente.

Da un lato, infatti, ricorrendo esclusivamente al fattore di rischio, potrebbe accadere che emittenti al limite dei requisiti stabiliti dall’autorità non verrebbero mai esaminati; dall’altro, un sistema esclusivamente a campionamento porterebbe ad un controllo non tempestivo degli emittenti ad alto rischio, così come per un sistema a rotazioni, dove l’emittente avrebbe inoltre la possibilità di calcolare quando verrà sottoposta a controllo.

L’orientamento n.6 dispone che le autorità di vigilanza dovrebbero identificare il modo più efficace per far rispettare le informazioni finanziarie. Tra i vari esami che possono essere eseguiti dalle autorità competenti grande importanza assumono gli esami interattivi, che dovrebbero costituire almeno il 33 per cento di tutti gli esami effettuati entro un determinato anno. Tali esami comportano uno scambio di informazioni tra l’emittente e l’autorità. L’interazione tra l’emittente e il garante può verificarsi ad esempio con la formulazione di domande, la richiesta di documenti giustificativi o attraverso ispezioni in loco. Tali esami dovrebbero rappresentare la procedura principale.

Ai sensi dell’orientamento n. 6a, alle autorità di vigilanza viene affidato il compito di esaminare se la situazione finanziaria è coerente con le informazioni contenute nel bilancio e se è conforme alle disposizioni pertinenti al quadro di rendicontazione finanziaria.

Le conclusioni dell’autorità a seguito di un esame possono assumere una delle seguenti forme:

a) Una decisione che non richiede ulteriori esami.

b) Una decisione in base alla quale un esecutore accetta che un trattamento contabile specifico è conforme al pertinente quadro di informativa finanziaria e non è richiesta alcuna azione di controllo.

c) Una decisione in base alla quale un responsabile dell’applicazione rileva che un trattamento contabile specifico non è conforme al pertinente quadro di rendicontazione finanziaria, e stabilisce se costituisce un errore significativo o una partenza irrilevante e se è richiesta un’azione di esecuzione.

Le autorità dovrebbero garantire che le procedure d’esame intraprese siano sufficienti al fine di raggiungere un’applicazione efficace e che l’esame e le relative conclusioni siano documentate in modo appropriato.

Infine, l’ultima novità introdotta, l’osservazione n. 6b, stabilisce che al fine di garantire che le procedure d’esame utilizzate e le relative conclusioni siano solide, le autorità dovrebbero rendere nota la qualità degli accertamenti. Per tale motivo i controlli devono essere eseguiti da personale dotato di esperienza e competenza pertinenti al quadro di rendicontazione finanziaria o alle questioni contabili che devono essere esaminate.

L’Autorità europea è dunque attiva nel promuovere la stabilità del sistema finanziario europeo, garantendo l’integrità, la trasparenza, l’efficienza e il regolare funzionamento dei mercati mobiliari, nonché la tutela degli investitori. Non resta che osservare come si comporteranno gli Stati membri in relazione al recepimento delle modifiche pubblicate dall’ESMA. In un settore dove sono così numerosi gli interessi in gioco e dove è particolarmente avvertita l’asimmetria informativa tra emittenti ed investitori, è auspicabile che le autorità competenti collaborino nella promozione di una politica volta a circoscrivere quanto più possibile il rischio a cui si espongono gli investitori, e garantire a questi ultimi la possibilità di pervenire ad una decisione il più ponderata possibile, mettendoli nelle condizioni di poter conoscere i dati necessari per operare liberamente nel mercato finanziario.

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