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LA RETRIBUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI DI ENTI PUBBLICI ECONOMICI: IL CASO UMBRAFLOR

22/07/2024

A cura di Elena Valenti

Con sentenza del 15 marzo 2023 il Tar Umbria, sezione prima, si è pronunciato sull’annullamento della deliberazione della giunta regionale umbra n. 26 del 20 gennaio 2021, avente ad oggetto l’annullamento della determinazione dell’indennità di risultato da corrispondere all’amministratore unico dell’azienda vivaistica Umbraflor.

Umbraflor è un’azienda regionale trasformata in ente pubblico economico in virtù di deliberazione della giunta regionale del 23 dicembre 2013, n. 1551, con cui è stato approvato anche il relativo statuto, ove si prevede che Umbraflor ha personalità giuridica di diritto pubblico, ma è dotata di autonomia imprenditoriale, gestionale, patrimoniale e contabile.

La giunta regionale umbra ha ritenuto che al ricorrente, amministratore unico di Umbraflor, non spettasse l’indennità di risultato, ritenendo che l’attività espletata non fosse meritevole di alcun premio aggiuntivo, in considerazione delle ingenti perdite registrate.

Tale considerazione è stata rilevata adoperando in via analogica i criteri di valutazione previsti per i dirigenti regionali.

Il thema decidendum della controversia ha consentito al Tar per la regione Umbria di pronunciarsi circa la giurisdizione del giudizio sulla retribuzione dell’amministratore unico dell’ente Umbraflor.

Il ricorrente ha adito il giudice amministrativo ritenendo che la relazione di strumentalità tra regione ed ente pubblico economico Umbraflor integrerebbe un rapporto pubblicistico, in quanto la nomina dei vertici cui spettano poteri di indirizzo e controllo di Umbraflor spetta alla regione Umbria che ha poteri di direzione e coordinamento.

Il Tar Umbria ha rigettato le censure mosse dal ricorrente ribadendo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla base sia della disciplina statutaria sia sulla base della regolamentazione adattata dalla regione.

Con legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18, è stata stabilita la trasformazione dell’azienda Umbraflor da società a responsabilità limitata in ente pubblico economico a cui si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice civile in materia di società di capitali.

Il modello dell’ente pubblico economico si configura quando la gestione di una attività imprenditoriale è affidata ad un ente pubblico con conseguente  natura privata degli atti e del rapporto di impiego.

Nello statuto di Umbraflor, approvato con deliberazione della giunta n. 1551 del 23 dicembre 2013, si legge che Umbraflor è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, è previsto che i rapporti tra l’azienda e la regione sono definiti tramite contratto di servizio e che l’ente pubblico economico abbia autonomia gestionale e patrimoniale, finanziaria e contabile.

All’ente pubblico economico Umbralfor si devono applicare le norme del codice civile in materia di società di capitali, fatte salve le deviazioni dal modello privato per quanto attiene i poteri di controllo e di indirizzo politico, che spettano al socio pubblico.

Pur non essendo Umbraflor una società pubblica ma un ente pubblico economico (derivante dalla trasformazione nel 2013 da società a responsabilità limitata) l’attrazione nel campo della disciplina privatistica non può comunque ritenersi dubbia, in virtù del richiamo operato dal più volte citato art. 62 della l.r. 18/2011 secondo cui all’azienda si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice civile in materia di società di capitali.

Nel caso in esame, le controversie relative all’attività dell’Umbraflor sono devolute alla giurisdizione ordinaria nonostante la regione Umbria eserciti un potere di direzione e coordinamento, che gli derivano dalla sua qualità di socio, e non da un rapporto di supremazia di carattere pubblicistico.

Con riferimento alla quantificazione dell’indennità di risultato, il Tar Umbria ha ribadito che si stratta di un diritto soggettivo, la cui giurisdizione è devoluta al giudice ordinario.

Appare utile osservare come, in tema di società pubbliche, che in molti casi hanno costituito l’evoluzione di precedenti enti pubblici economici (a titolo di esempio il caso di Poste Italiane, di Ferrovie dello Stato S.p.A ed Enel S. p. A.), la disciplina applicabile non risente della natura sostanzialmente pubblica delle stesse nonostante la proprietà sia in capo ad un ente pubblico che, pur non dovendo perseguire esclusivamente finalità pubbliche, è comunque soggetto a vincoli di trasparenza, efficienza ed economicità, con l’eccezione della sottoposizione alla disciplina dell’evidenza pubblica nelle procedure di approvvigionamento di beni e servizi, giurisdizione esclusiva del giudice Amministrativa) e talvolta con la sottoposizione al controllo della Corte dei Conti.

Negli altri ambiti di attività si applica la normativa privatistica, con conseguente attrazione della giurisdizione del giudice ordinario.

 Tali considerazioni si fondano sull’art. 1, comma 3, del Testo Unico sulle società pubbliche secondo cui per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato.

La retribuzione degli amministratori assume un ruolo fondamentale nella corporate governance delle società e delle società a partecipazione pubblica, per le quali è disciplinata dall’art. 11 del Testo Unico che dispone la previsione di limiti massimi stabiliti con decreto del presidente del consiglio dei ministri. Il limite ai compensi per le società a partecipazione pubblica non risulta essere del tutto immune dall’andamento della vita societaria, infatti, può subire variazioni in considerazioni dei risultati di bilancio raggiunti (c.d. parte variabile), in analogia con le indennità di retribuzione previste per le società di capitali.

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