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LA PRIMA “INDAGINE APPROFONDITA” SULLE SOVVENZIONI ESTERE DISTORSIVE DEGLI APPALTI

20/03/2024

A cura di Riccardo Zinnai

La Commissione europea ha annunciato in data 16 febbraio 2024 di aver deciso di avviare, in applicazione del regolamento 2022/2560, la prima indagine approfondita relativa alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno nell’ambito di un appalto pubblico. Successivamente, il 29 febbraio 2024 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea (serie C) la sintesi dell’avviso relativo all’apertura di detta indagine approfondita, come previsto dall’art. 10, par. 3 del regolamento.

La vicende trae origine da una procedura di appalto pubblico avviata dal Ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni della Bulgaria concernente il progetto Bulgaria-Sofia: locomotive e materiale rotabile e parti associate ferrotranviarie. Col bando di gara pubblicato il 4 settembre 2023, l’amministrazione aggiudicatrice avviava una procedura aperta volta ad ottenere la fornitura di venti treni elettrici, la manutenzione del materiale rotabile per quindici anni ed anche la formazione del personale. Poiché le uniche due offerte ricevute venivano giudicate insoddisfacente, l’amministrazione ha avviato una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando e ha contattato i due offerenti della procedura precedente.

Poiché il valore stimato del contratto è di oltre 613 milioni di euro e non siamo di fronte ad una suddivisione in lotti, esso è superiore alla soglia di 250 milioni di euro prevista dall’art. 28 a cui consegue l’obbligo di verificare se vi siano contributi finanziari esteri da notificare.

Nell’ambito della seconda procedura, la Commissione europea ha ricevuto una notifica relativa alle sovvenzioni estere dalla società CRRC Qingdao Sifang Locomotive Co., Ltd., uno dei due offerenti. La società, assunto dunque il ruolo di parte notificante, da un lato possiede azioni in delle imprese figlie senza autonomia commerciale ma dall’altro lato è controllata da CRRC Sifang Co., Ltd, che a sua a volta appartiene a CRRC Corporation Limited.

La parte notificante ha dichiarato di non aver ricevuto contributi finanziari esteri superiori alla soglia di 4 milioni di euro per ciascun paese terzo. Inoltre, non ha segnalato alcuna sovvenzione estera che nell’articolo 5 è qualificata come maggiormente a rischio di provocare distorsioni sul mercato interno.

Tuttavia, alla fine del mese di gennaio 2024 la Commissione ha richiesto ulteriori informazioni e in particolare sulle sovvenzioni estere percepite dalle società controllanti o controllate dalla parte notificante. Proprio in base alle risposte tempestivamente fornite dalla CRRC Sifang Locomotive Co., Ltd., la Commissione è giunta alla considerazione che vi siano sufficienti elementi per ritenere che si sia in presenza di sovvenzioni estere rientranti nella definizione di cui all’art. 3. In particolare, non è dimostrato che gli appalti siano stati aggiudicati sia alla parte notificante ma anche ad altre entità della CRRC Corporation Limited a condizioni di mercato. Hanno attirato l’attenzione della Commissione anche i contributi pubblici contabilizzati come ricavi differiti e altri contributi governativi non strettamente legati alle attività della società. In totale, i contributi finanziari esteri risultano essere pari a 1745 miliardi di euro.

Nel valutare la potenzialità distorsiva delle sovvenzioni ricevute, la Commissione ha analizzato come l’offerta della parte notificante sia sensibilmente inferiore sia ai costi stimati dall’amministrazione aggiudicatrice sia dell’altro offerente.

Dalla data di pubblicazione dell’avviso in G.U.U.E., la Commissione ha fissato, ai sensi dell’art. 8 Reg. 2023/1441, un termine di dieci giorni entro il quale possono essere fatte pervenire osservazioni sia da persone fisiche o giuridiche ma anche da parte degli Stati Membri e dello Stato terzo che ha concesso le sovvenzioni.

L’avvio dell’indagine approfondita è uno dei due possibili esiti previsti dall’art. 10 del regolamento con cui può concludersi la fase dell’esame preliminare. È interessante notare come il regime di pubblicità sia sensibilmente diverso nei due casi.

Infatti, se la Commissione ritiene che non vi sono elementi per avviare un’indagine approfondita, il caso si chiude con una “lettera amministrativa” che viene inviata sia all’impresa oggetto dell’indagine sia agli Stati Membri che avevano informato la Commissione dell’avvio o della previsione di una indagine nazionale pertinente al caso. Nel caso in cui l’esame preliminare fosse stato avviato nell’ambito di un appalto pubblico, viene informata anche l’amministrazione aggiudicatrice.

Al contrario, la scelta di avviare un’indagine approfondita è adottata con la forma di una decisione e di essa è dato avviso anche nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea per consentire la presentazione di osservazioni.

Per quanto riguarda i termini che disciplinano lo svolgimento dell’indagine approfondita, occorre fare riferimento all’art. 30. La Commissione deve adottare una decisione al termine dell’indagine approfondita entro centodieci giorni lavorativi, prorogabili in casi eccezionali di altri venti.

I possibili esiti, previsti dall’art. 31 che a sua volta richiama l’art. 11, sono tre. Se la Commissione ritiene che vi siano sovvenzioni estere distorsive del mercato interno, si potrà avere o una decisione con impegni oppure una decisione che vieta l’aggiudicazione dell’appalto. Vi potrà invece essere una decisione di non sollevare obiezioni qualora la valutazione effettuata al termine dell’esame preliminare non venga confermata o qualora si sia positivamente superata la valutazione comparata tra effetti distorsivi ed effetti positivi di cui all’art. 6. L’articolo 41 specifica poi chi siano i destinatari della decisione e quali altre parti debbano essere comunque informate.

L’apertura della prima indagine approfondita nell’ambito di una procedura di appalto pubblico sarà di notevole interesse per la comprensione di come la Commissione intenderà applicare il regolamento sulle sovvenzioni estere. In primo luogo, si vedrà quali criteri verranno seguiti per qualificare i contributi finanziari esteri come sovvenzioni. In secondo luogo, il caso potrà fornire chiarimenti sull’effetto distorsivo di quest’ultime.

Dalle dichiarazioni rilasciate dalla vice-presidente esecutiva Margrethe Vestager, è possibile prevedere che l’approccio della Commissione sarà alquanto severo. Infatti, si intende far uso di tutti gli strumenti disponibili per contrastare quella che viene considerata essere concorrenza sleale proveniente dalla Cina. Tuttavia, la stessa ha contemporaneamente affermato che per il settore del materiale rotabile sia fondamentale non avere meno concorrenza ma che questa sia leale.

Anche il commissario per il mercato interno Thierry Breton ha commentato la notizia affermando che sia essenziale garantire la competitività e la sicurezza economica europea proteggendo il mercato europeo dalle sovvenzioni estere.

Alla visione entusiasta dei funzionari europei, fanno da contraltare le riserve espresse dalla Camera di Commercio cinese presso l’Unione europea. Essa ritiene che l’adozione e l’applicazione di nuovi strumenti normativi non debbano avere effetti discriminatori nei confronti di imprese straniere. Infine, non può certo passare inosservato che l’apertura di quest’indagine segua a distanza di pochi mesi quella sull’importazione di veicoli elettrici a batteria provenienti dalla Cina, sebbene quest’ultima si fondi sul diverso regolamento 2016/1037.

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