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LA NUOVA ZONA ECONOMICA SPECIALE UNICA PER IL MEZZOGIORNO

29/04/2024

A cura di Martina Bordi

L’art. 9 del decreto-legge n. 124/2023, ha istituito, a partire dal 1° gennaio 2024 e con durata triennale, la nuova Zona Economica Speciale (c.d. ZES) Unica Per il Mezzogiorno all’interno della quale confluiscono tutte le precedenti ZES (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna).

Con il decreto-legge n. 91/2017, recante “Disposizioni urgenti per la crescita economica del Mezzogiorno”, il legislatore aveva previsto l’istituzione, tramite d.P.C.M. su proposta delle regioni interessate delle zone economiche speciali, ovvero zone, geograficamente delimitate, nelle quali, le aziende già operative, e quelle che si sarebbero insediate, avrebbero potuto beneficiare da un lato di speciali condizioni per gli investimenti e per lo sviluppo e dall’altro di procedure amministrative più semplificate.

Gli obiettivi principali della creazione di una zona economica speciale sono, pertanto, volti ad attirare grandi gruppi per favorire l’incremento della manodopera locale, rafforzare settori che hanno già una base produttiva, promuovere investimenti da parte di piccole e medie aziende locali nei settori di riferimento dell’economia regionale e rilanciare le funzioni produttive dei sistemi portuali, delle piattaforme e degli snodi logistici delle regioni.

Dal punto di vista della governance, era stato inizialmente previsto che competente per le attività di indirizzo e controllo della ZES fosse il c.d. Comitato d’Indirizzo, presieduto dal Presidente dell’Autorità Portuale di riferimento. Il Comitato d’Indirizzo doveva assicurare la piena operatività degli strumenti preposti alle aziende presenti nella ZES come l’utilizzo di servizi economici, tecnologici e l’accesso alle prestazioni di servizi da parte di terzi.

Con la Legge di Bilancio 2020 e il “Piano Sud 2030 – Sviluppo e Coesione per l’Italia”, si era previsto che, a presiedere i Comitati di Indirizzo di ciascuna ZES, dovesse essere un Commissario Straordinario di Governo.

Nella configurazione del 2020, ciascun Comitato di Indirizzo era composto, dunque, dal proprio Commissario Straordinario, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dal Ministero dell’Interno e dall’Agenzia della Coesione Territoriale (ACT).

La ratio della recente decisione del Governo circa la creazione di una ZES Unica per il Mezzogiorno è da rinvenire all’interno della relazione governativa di accompagnamento al decreto Sud, ove si afferma che il sistema delle ZES in vigore “non risulta funzionale rispetto allo scopo della disciplina che le ha istituite, vale a dire la promozione dello sviluppo delle regioni del Mezzogiorno in una strategia unitaria di rilancio del sistema produttivo”.

Sul piano della governance, l’art. 10 del d.l. n. 124/2023 istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una Cabina di regia, alla quale spettano compiti di coordinamento, indirizzo e monitoraggio. La Cabina è presieduta dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR ed è composta dai vari Ministri competenti nonché dai Presidenti delle Regioni ZES, dal Presidente dell’Unione delle Province d’Italia e dal Presidente dell’Associazione nazionale dei comuni italiani. Alle riunioni possono essere invitati come osservatori i rappresentanti di enti pubblici nazionali o locali e dei portatori di interessi collettivi.

Per i compiti operativi, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e alle dirette dipendenze del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR è istituita una Struttura di Missione.

Questa è composta da un contingente di tre unità dirigenziali di livello generale, tra cui il coordinatore, quattro unità dirigenziali di livello non generale e sessanta unità di personale non dirigenziale

Tra i vari compiti ad essa assegnati, la Struttura è diretta a coadiuvare la Cabina di Regia nella funzione di indirizzo e coordinamento dell’azione strategica della ZES e, non di poca importanza, in raccordo con le amministrazioni centrali competenti, dovrà definire le attività necessarie a promuovere l’attrattività della nuova ZES Unica per le imprese. Inoltre, la Struttura di Missione dovrà predisporre un “Piano Strategico” triennale per individuare, anche in modo differenziato per le Regioni, i settori da promuovere e gli interventi prioritari.

Tra le novità del decreto-legge, si trova lo Sportello Unico Digitale – S.U.D. – ZES per le attività produttive, nel quale confluiscono gli sportelli unici digitali attivati per le otto zone economiche speciali ex d.l. n. 91/2017.

Il S.U.D. Zes è delegato ai procedimenti amministrativi inerenti, tra gli altri, alle attività economiche e produttive di beni e servizi e la realizzazione di impianti produttivi.

Un’ulteriore ed importante agevolazione riguarda l’insediamento di nuove attività industriali che non sono soggette a segnalazione certificata di inizio attività ma ad autorizzazione unica, che sostituisce tutti i titoli abilitativi e autorizzatori. In questo modo, le autorizzazioni, gli assensi e nulla osta si concentrano in un unico provvedimento autorizzatorio.

Per il triennio 2024-2026, le imprese del Sud che acquisiscono beni strumentali possono beneficiare di un contributo sotto forma di “credito d’imposta ZES unica”.

Sono agevolabili gli investimenti, relativi, ad esempio, all’acquisto o alla locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinate a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio.

Tradizionalmente, e non solo nell’esperienza italiana, le zone economiche speciali sono sempre state di delimitate dimensioni territoriali.

La scelta di istituire un’unica Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno così estesa è una scelta singolare che non trova riscontro nello scenario internazionale, nel quale, le esperienze internazionali di ZES di successo fanno riferimento a zone circoscritte di territorio. Difatti, lo studio World Bank, Special Economic Zones: An Operational Review of Their Impacts, 2017 ha dimostrato come, la creazione di zone economiche speciali che siano concentrate in un territorio relativamente limitato e con caratteristiche ben definite hanno maggiori probabilità di successo e siano più attrattive per gli investimenti esteri. Il caso più emblematico è l’esperienza cinese, dove sono state create delle zone economiche speciali delimitate, che contribuiscono al 22% del PIL.

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