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LA DIRETTIVA DEL MEF SULLA SEPARAZIONE CONTABILE PER LE SOCIETÀ “MULTIUTILITIES” A CONTROLLO PUBBLICO

Carolina Quagliata

11/12/2019

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (“MEF”) ha emanato in data 9 settembre   2019   la   “Direttiva   sulla   separazione   contabile   delle   società   a controllo pubblico che svolgono attivitàeconomiche protette da diritti speciali o  esclusivi, insieme ad  altre  attività  svolte  in regime di economia di mercato sulla   separazione   contabile”,   che   arricchisce   ed   implementa   la   disciplina delineata  dal Decreto  legislativo  n.  175  del  2016,  recante  il  “Testo  unico  in materia di società a partecipazione pubblica” (“TUSP”).

A  formulare  la  Direttiva,  in  particolare,  è  stata  la  Direzione  VIII  del Dipartimento del Tesoro,individuata nell’ambito del MEF con D.M. 16 maggio 2017:   si   tratta   di   una   Struttura   di   indirizzo,   monitoraggio   e   controllo sull’attuazione  del  TUSP,  istituita  ai  sensi  dell’articolo  15  dello  stesso  Testo Unico, il quale le affida funzioni di indirizzo e ispettive nei confronti di tutte le società a partecipazione pubblica. Nello specifico, la Struttura si occupa di:

  • fornire orientamenti e indicazioni in merito all’applicazione del TUSP e del d.lgs. n. 333 del 2003 (“Attuazione della direttiva 2000/52/CE, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche, e alla trasparenza finanziaria all’interno di talune imprese”);
  • promuovere le migliori pratiche presso le società a partecipazione pubblica;
  • adottare nei loro confronti le direttive sulla separazione contabile e verificarne il rispetto (ivi compresa la relativa trasparenza);
  • tenere un elenco pubblico (accessibile anche in via telematica) di tutte le società a partecipazione pubblicaesistenti;
  • ricevere segnalazioni periodiche, nonché i bilanci e gli altri documenti obbligatori trasmessi dalle amministrazioni pubbliche e dalle società partecipate ai sensi dell’art. 6 del TUSP.

La  Direttiva  in  esame  rappresenta  l’attuazione  dell’art.  6,  comma  1,  del TUSP, ai sensi del quale«le società a controllo pubblico, che svolgano attività economiche  protette  da  diritti  speciali  o  esclusivi,  insieme  con  altre  attività svolte  in  regime  di  economia  di  mercato,  in  deroga  all’obbligo  di  separazionesocietaria previsto dal comma 2-bis dell’articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287  adottano  sistemi  di contabilità  separata  per  le  attività  oggetto  di  diritti speciali o esclusivi e per ciascuna attività».

Si ricorda che -ai sensi delle Definizioni della Direttiva stessa- per “diritto speciale” e per “diritto esclusivo” si intende il diritto concesso da un’Autorità competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata compatibile con i Trattati, avente l’effetto di riservare l’esercizio di un’attività rispettivamente a due o più operatori economici, o ad un unico operatore economico, e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività.

Per “attività svolte in economia di mercato” si intendono invece quelle svolte in un contesto dove possono operare più operatori economici, senza limitazioni.

L’articolo  6,  comma  1,  del  TUSP,  imponendo  l’adozione  del  sistema  di contabilità  separata, deroga  espressamente  l’obbligo  di  separazione  societaria previsto  dall’articolo  8  della  legge  n.  287  del  1990  (“Norme  per  la  tutela  della concorrenza e del mercato”), in base al quale le imprese che, perdisposizioni di legge,  esercitano  la  gestione  di  servizi  di  interesse  economico  generale  ovvero operano   in   regime   di   monopolio   sul   mercato,   qualora   intendano   svolgere attività in mercati diversi, devono operare mediante società separate.

In luogo di una separazione societaria, viene quindi disposta una separazione contabile.

Bisogna  tener  presente  che  l’Autorità  Garante  della  Concorrenza  e  del Mercato  (“Agcm”)  aveva espresso  nel  Bollettino  n.  7  del  18  febbraio  2019  un Parere   (AS1563)   sostanzialmente   negativo   sullo  schema   di   Direttiva   sulla separazione contabile, in quanto riteneva il modello della separazione contabile meno incisivo rispetto alla separazione strutturale.

L’Autorità era già intervenuta in diverse occasioni per sottolineare come il modello di separazionesocietaria, di cui all’art. 8 della legge n. 287/90, fosse il più idoneo ed efficace allo scopo di prevenirecomportamenti anti-competitivi, anche   per   le   società   a   partecipazione   pubblica.   La   sua   ratio   era  infatti riconducibile  alla  necessità  di  «operare  una  divisione  più  netta  (attraverso  un intervento  di carattere  organizzativo  strutturale)  tra  le  attività  in  convenzione soggette a obblighi di servizio pubblico ele altre attività svolte in concorrenza, in  cui  operano  o  possono  potenzialmente  operare  una  pluralità  di imprese». Ritenendo   insufficiente   la   sola   separazione   contabile,   era   stata   dunque introdotta  questa  «ulteriore  misura  pro-concorrenziale  di  portata  generale  e applicabile a tutti i settori economici,che integra le normative settoriali», al fine di  «riportare  in  una  posizione  di  parità  le  imprese  che  competono  o  possono competere in un dato mercato», in un’ottica di tutela della concorrenza, la quale riveste un ruolo centrale nella costituzione economica.

L’Agcm,   nel   Parere   sopracitato,   evidenziava   quindi   una   disparità   di trattamento tra le impreseprivate, cui continuava ad applicarsi la misura della separazione strutturale (ai sensi dell’art. 8 della leggen. 287/90), e le imprese soggette a controllo pubblico, che dovevano sottostare al meno invasivo vincolo di  separazione   contabile.   «Tale   disparità   si   traduce   in   una   violazione   del principio  di  promozione  e  tutela  della  concorrenza,  che  postula  una  parità  di

trattamento  tra  imprese  pubbliche  e  imprese  private,  ai  sensi  dell’art.  106 TFUE».

Ciononostante, il Legislatore ha ritenuto che per le società a controllo pubblico la separazione contabile avrebbe sortito gli stessi effetti pro- concorrenziali della separazione societaria, ovvero evitare o almeno ridurre il fenomeno dei c.d. “sussidi incrociati”, il quale «consentirebbe all’impresa affidataria di diritti speciali o esclusivi di sfruttare i vantaggi derivanti da tali situazioni di privilegio in un mercato diverso, in cui essa opera in regime concorrenziale con altri operatori economici».

Inoltre, la separazione contabile favorisce la trasparenza dei dati e delle informazioni  per  la  determinazione  delle  tariffe  all’utenza  dei  servizi  pubblici, nonché   la   congruenza   dei   costi   sostenuti   dalla   P.A.   per   remunerare   la prestazione  del  servizio  da  parte  delle  società  strumentali  di  cui  all’art.  4, comma 2, lett. d, del TUSP.

Soprattutto, bisogna sottolineare che l’imposizione della separazione contabile e non strutturale per le società a controllo pubblico risiede nella volontà di evitare la creazione di ulteriori società, in coerenza con  l’impostazione complessiva del TUSP.

Come evidenziato all’articolo 3 della Direttiva in esame, le finalità che si intendono perseguire con l’obbligo di separazione contabile, nel rispetto della riservatezza dei dati aziendali, sono quelle di promozione della concorrenza, dell’efficienza e di adeguati livelli di qualità nell’erogazione dei servizi:

  1. assicurando un flusso informativo certo, omogeneo e dettagliato circa la situazione economica e patrimoniale delle società;
  2. nonché impedendo discriminazioni e trasferimenti incrociati di risorse tra le attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi e le altre attività svolte in regime di economia di mercato.

A tali fini, dunque, l’articolo 4 stabilisce innanzitutto che le società a partecipazione pubblica dovranno individuare:

  • le singole attività (ovvero ciascuna fase operativa in cui il processo produttivo può essere suddiviso in una logica di impresa separata);
  • per ciascuna attività, i comparti caratterizzati da una produzione protetta da diritti speciali o esclusivi, distinguendoli da quelli legati a produzioni effettuate in regime di economia di mercato.

Sarà necessario inoltre definire i servizi comuni (ovvero le unità organizzative che svolgono funzioni in modo centralizzato, riferite in generale all’intera impresa), e le funzioni operative condivise in relazione alle operazioni svolte, nonché i driver scelti per valorizzare il contributo dei servizi comuni e delle funzioni operative condivise allo svolgimento delle attività.

Ai sensi degli articoli 6 e 7, le società dovranno per prima cosa adottare un sistema di contabilità analitica (basato su dati verificabili e documentabili), idoneo a rilevare le poste economiche e patrimoniali in maniera separata e distinta per singole attività e comparti, come se queste fossero svolte da imprese

separate. Tale sistema sarà sottoposto al giudizio di conformità del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Le risultanze relative al comparto della produzione protetta da diritti speciali o esclusivi dovranno essere rese pubbliche, contestualmente ai documenti e agli allegati dei bilanci.

Successivamente, come disciplinato negli articoli seguenti, bisognerà articolare le poste al fine di redigere i conti annuali separati (secondo i prospetti indicati all’articolo 8), che andranno redatti applicando i principi contabili internazionali e i criteri di valutazione per la redazione del bilancio di esercizio.

La  nota  di  commento  ai  conti  annuali  separati  dovrà  contenere  gli elementi richiamatiall’articolo 12, e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dovrà fare una relazione (il cui contenuto è disciplinato dall’articolo 13) sulla  conformità  dei  conti  annuali  separati  alla  Direttiva  e  ai criteri  descritti nelle  note  di  commento,  evidenziando  eventuali  modifiche  al  giudizio  e/o richiami di informativa.

Per concludere, la Direttiva in esame regola dunque la rendicontazione delle voci economiche e patrimoniali delle società a controllo pubblico che svolgono sia attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, sia altre attività svolte in regime di economia di mercato.

Senza entrare in questa sede nel merito della nozione di “controllo pubblico”, oggetto di discussioni anche recenti, l’ambito di applicazione della Direttiva riguarda quindi quelle società che gestiscono un servizio pubblico di interesse generale, ma al contempo traggono ricavi anche da attività svolte in regime di concorrenza.

Inoltre, la Direttiva si riferisce agli elementi contabili dei bilanci relativi agli esercizi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Come dichiarato dall’Agcm nel Parere già citato, «principio cardine della separazione contabile è che siano chiaramente definite le attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi e quelle svolte in regime concorrenziale e che vengano seguiti criteri equi, obiettivi e trasparenti nell’imputare le singole poste patrimoniali ed economiche ad ogni servizio offerto». Infatti,

«un’applicazione  corretta  ed  efficace  delle  regole  di  concorrenza  richiede  una conoscenza   approfondita   delle   strutture   finanziarie   e   organizzative   delle imprese:  le  relazioni  finanziarie  tra  autorità  pubbliche,  imprese  pubbliche  e altre imprese devono essere trasparenti», come sostengono numerosi eunivoci interventi comunitari e nazionali (tra cui il sopracitato d.lgs. 333 del 2003) in tal senso.  In  questo modo  si  potrà  garantire  che  non  vi  siano  trasferimenti  di risorse dalle attività economiche di interessegenerale a quelle svolte in contesti di mercato concorrenziale.

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