di Alessandra Marzioni
06/11/16
Il Documento di gara unico europeo DGUE (European Single Procurement Document ESPD) è un’autodichiarazione dell’impresa sulla propria situazione finanziaria, sulle proprie capacità e sulla propria idoneità per una procedura di appalto pubblico. È disponibile in tutte le lingue dell’Unione e si usa per indicare in via preliminare il soddisfacimento delle condizioni prescritte nelle procedure di appalto pubblico nell’Unione europea. Grazie al DGUE gli offerenti non devono più fornire piene prove documentali e ricorrere ai diversi moduli precedentemente in uso negli appalti negli Stati membri, il che costituisce una notevole semplificazione dell’accesso agli appalti transfrontalieri. A partire da ottobre 2018 il DGUE sarà fornito esclusivamente in forma elettronica, nel mentre invece sarà possibile compilarlo in forma cartacea o in formato elettronico.
La Commissione europea ha creato un sito web messo a disposizione di acquirenti, offerenti e altri parti interessate a compilare il DGUE elettronicamente: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/ . Il sistema informatico E-Certis (https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/ecertis/ ) fornisce alle amministrazioni aggiudicatrici e agli operatori uno servizio integrativo che consente di individuare i certificati richiesti come prova di ammissibilità nelle procedure di appalto nell’UE.
Nell’ambito della disciplina di appalti e concessioni imposta a livello europeo dalla Direttive del 2014, è possibile rintracciare un’attenzione particolare alla semplificazione delle procedure a partire dalla riduzione degli oneri amministrativi che derivano dagli obblighi informativi posti a carico degli operatori economici che partecipano alle procedure di gara.
La Direttiva 24 – la direttiva dedicata agli appalti pubblici – all’art 22, paragrafo 2 ammette l’utilizzo della comunicazione orale per “comunicazioni diverse da quelle relative agli elementi essenziali della procedura di appalto, purché il contenuto della comunicazione orale sia sufficientemente documentato”. Gli articoli 57, 59, 60 e 61 prevedono inoltre la riduzione degli oneri amministrativi posti a carico degli operatori economici mediante: (a) l’introduzione del Documento di gara unico europeo (DGUE); (b) l’esonero dalla presentazione di documenti o certificati che l’amministrazione aggiudicatrice può ottenere “direttamente accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro”; (c) l’implementazione del registro online dei certificati (eCertis). Gli articoli 56, paragrafo 3 e 59, paragrafo 4, comma 2, infine, istituiscono il soccorso istruttorio che mira in modo evidente a semplificare ulteriormente gli oneri informativi a carico delle imprese.
Per quanto riguarda la disciplina italiana, il Documento di Gara Unico Europeo viene menzionato nella Legge Delega 28 gennaio 2016, n. 11, che indica i principi direttivi al Governo per il recepimento delle Direttive del 2014. Viene infatti prevista la possibilità, nell’ottica di limitare gli oneri di trasmissione dei partecipanti, di servirsi del DGUE. Le Legge Delega prevede inoltre la revisione e semplificazione dell’attuale sistema AVCpass, un sistema online gestito dall’ANAC e rivolto agli operatori economici e alle stazioni appaltanti per facilitare la presentazione e l’acquisizione di documenti utili per comprovare il possesso dei requisiti necessari per la scelta del contraente per l’affidamento dei contratti pubblici.
Il Codice appalti 2016 (Decreto legislativo 19 aprile 2016 n. 50, recante Disposizioni per l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) contiene criteri di semplificazione e snellimento, essendo concepito per migliorare l’efficienza del settore pubblico e la competitività del Paese.
Sono diverse le disposizioni che fanno riferimento a mezzi di comunicazione elettronici e alla digitalizzazione delle procedure di affidamento, ad esempio: (1) l’Articolo 40 (Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione); (2) l’Articolo 41 (Misure di semplificazione delle procedure di gara svolte da centrali di committenza); (3) l’Articolo 44 (Digitalizzazione delle procedure); (4) l’Articolo 56 (Aste elettroniche); (5) l’Articolo 57 (Cataloghi elettronici); (6) l’Articolo 58 (Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione); (7) l’Articolo 74 (Disponibilità elettronica dei documenti di gara); (8) l’Articolo 81 (Documentazione di gara).
Alla disciplina del Documento di Gara Unico Europeo viene dedicato l’Articolo 85 del Codice, che recepisce l’Articolo 59 della Direttiva 2014/24/UE. La finalità del DGUE è quella di semplificare e ridurre gli oneri amministrativi che gravano sulle amministrazioni aggiudicatrici, sugli enti aggiudicatori e sugli operatori economici attraverso l’adozione di questo modello per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica. Si stabilisce che al momento della presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte le stazioni appaltanti debbano accettare il DGUE, fornito esclusivamente in forma elettronica a partire dal 18 aprile 2018, il quale consiste in un’autodichiarazione aggiornata con valore di prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi. In questo documento si conferma che l’operatore economico: (i) non si trova in una delle situazioni che comportano l’esclusione dalla partecipazione alla procedura di appalto o concessione; (ii) soddisfa i criteri previsti per la selezione e il soccorso istruttorio; (iii) soddisfa i criteri oggettivi fissati per la riduzione del numero di candidati altrimenti qualificati da invitare a partecipare alle procedure ristrette, a quelle competitive con negoziazione, a quelle di dialogo competitivo e di partenariato per l’innovazione. Si specifica come il documento fornisca anche informazioni rilevanti relative agli eventuali soggetti di cui l’operatore economico si avvale.
Il modello di formulario per il DGUE è stato adottato con Regolamento di esecuzione UE 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016. È consentita agli Stati membri la facoltà di adottare Linee guida per la compilazione del documento. La Direzione generale per la regolazione e i contratti pubblici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti italiano ha emanato il 18 luglio 2016 apposite Linee guida con l’intento di fornire alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori alcune prime indicazioni per il corretto utilizzo del DGUE.
Il DGUE è articolato in sei parti, che contengono rispettivamente: (a) la prima le informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore; (b) la seconda le informazioni sull’operatore economico e sui propri rappresentanti, sull’eventuale affidamento a capacità di altri soggetti e sul ricorso al subappalto; (c) la terza l’autodichiarazione circa l’assenza di motivi di esclusione dalla gara, come disciplinati dall’Articolo 80 del Codice; (d) la quarta le informazioni relative ai requisiti di selezione di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali, previsti dell’Articolo 83 del Codice; (e) la quinta l’autodichiarazione dell’operatore economico che attesta il soddisfacimento dei criteri e delle regole fissare dall’Amministrazione aggiudicatrice o dall’Ente aggiudicatore per limitare il numero dei candidati, ai sensi dell’Articolo 91 del Codice; (f) la sesta le dichiarazioni finali con cui il dichiarante si assume la responsabilità della veridicità delle informazioni rese e attesta di essere in grado di produrre i certificati e le prove documentali pertinenti. L’operatore economico deve indicare, in corrispondenza al singolo dato inserito, l’Autorità pubblica o il soggetto terzo presso il quale le Amministrazioni aggiudicatrici o gli Enti aggiudicatori possono acquisire la documentazione complementare a riprova di quanto dichiarato.
Nelle Linee guida si ribadisce che, ai sensi dell’Articolo 81 del Codice, è previsto che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure di gara è acquisita attraverso la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, denominata “Banca dati nazionale degli operatori economici”, il cui funzionamento sarà oggetto di decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sentita l’ANAC e l’Agenzia per l’Italia digitale (AGID).
L’Articolo 88, rubricato Registro online dei certificati e-Certis, stabilisce inoltre che, allo scopo di facilitare la presentazione di offerte transfrontaliere, le informazioni concernenti i certificati e altre forme di prove documentali previste dal sistema e-Certis e stabilite dalla Commissione europea vegano costantemente introdotte e aggiornate.
Il Documento Unico di Gara Europeo rappresenta un’opportunità importante anche dal punto di vista della presentazione delle prove del possesso di certificazioni ambientali di prodotto o di sistema da parte degli operatori economici. Consentendo la messa in rete di dette informazioni e la loro condivisione a livello europeo, difatti, facilita la creazione degli incentivi giusti per favorire l’innovazione nei settori green e le imprese che se ne occupano. Tuttavia, è utile considerare che la digitalizzazione stessa delle procedure di aggiudicazione – oltre ad essere un’evoluzione necessaria al sistema per ottenere risultati più rapidi ed efficaci – si muove in un certo senso nella stessa direzione dell’industria green e del Green Public Procurement. Una vera digitalizzazione del settore pubblico garantirebbe infatti un risparmio di volumi enormi di carta e assicurerebbe conseguenti benefici per il nostro ambiente.