Lab-IP

LA DECISIONE CON IMPEGNI NELL’ACQUISIZIONE DI PPF TELECOM

6 novembre 2024

A cura di Riccardo Zinnai

Il 24 settembre 2024 la Commissione ha concluso la prima indagine approfondita ai sensi del Regolamento sulle sovvenzioni estere. La procedura ha avuto ad oggetto una concentrazione consistente nell’acquisizione di PPF Telecom Group ad opera di Emirates Telecommunications Group (e&). La Commissione nell’avvio dell’indagine approfondita aveva ritenuto che l’esclusione di e& dal diritto fallimentare degli Emirati Arabi Uniti e un prestito concesso da un sindacato di cinque banche ma riconducibile agli Emirati Arabi potessero essere sovvenzioni estere distorsive della procedura in questione.

Al termine dell’indagine approfondita, la Commissione ha adottato una decisione con impegni, ai sensi dell’articolo 11 par. 3 del Regolamento 2022/2560. Tale decisione può essere assunta quando la Commissione giunge alla conclusione che vi è una sovvenzione estera distorsiva del mercato interno e l’impresa oggetto di indagine ha proposto degli impegni valutati come adeguati e sufficienti a porre rimedio alla distorsione. La decisione ha poi l’effetto di rendere gli impegni proposti vincolanti per l’impresa.

Nel caso di specie, la Commissione dopo aver raccolto informazioni aggiuntive dalle imprese coinvolte e anche da imprese concorrenti nel mercato europeo ha ritenuto che di confermare che e& e la sua controllante, denominata Emirates Investment Authority (EIA) avente la natura di fondo sovrano, hanno ricevuto sovvenzioni estere distorsive del mercato interno dagli Emirati Arabi Uniti. Tali sovvenzioni hanno assunto la forma di garanzie illimitate, prestiti e altri strumenti di debito a favore di EIA.

È molto interessante notare che secondo la Commissione tali sovvenzioni non hanno avuto un effetto distorsivo né effettivo né potenziale sul processo di acquisizione. Ciò in quanto e& è stato l’unico offerente avente già di per sé sufficienti risorse per procedere all’acquisizione e in ogni caso il prezzo di mercato è stato in linea con quello di mercato. In altre parole, si può dire che non vi è stata una distorsione né dal punto di vista del verificarsi della concentrazione stessa né nel prezzo pagato.

Tuttavia, la Commissione ha ritenuto che le sovvenzioni estere potessero avere un effetto distorsivo sulla concorrenza nel mercato europeo in una fase successiva all’acquisizione. Il raggiungimento di tale conclusione è avvenuto applicando il ragionamento di tipo presuntivo previsto dall’art. 5 FSR per cui è considerato «molto probabile» che le garanzie illimitate possano provocare distorsioni di mercato. L’entità risultante dalla concentrazione avrebbe avuto infatti un vantaggio creato artificialmente da poter usare per finanziare le proprie attività a causa dell’indifferenza al rischio. Ciò avrebbe potuto portare ad investimenti, quali l’installazione di infrastrutture o la partecipazione ad aste per l’assegnazione delle frequenze elettromagnetiche, che non potrebbero essere normalmente realizzati con tali modalità da un’impresa non sovvenzionata.

Gli impegni proposti ed accettati dalla Commissione prevedono in primo luogo che lo statuto di e& sia in linea col diritto fallimentare degli Emirati Arabi Uniti, rimuovendo la garanzia illimitata di Stato. In secondo luogo, si è previsto un divieto per l’Emirates Investment Authority di finanziare le attività economiche di e& e PPF Telecom nel mercato dell’Unione europea, con alcune eccezioni che saranno monitorate dalla Commissione europea. Si è anche previsto che le transazioni tra dette società dovranno avvenire con modalità in linea con il mercato. In terzo luogo, e& si è impegnata a notificare alla Commissione future acquisizioni anche se non sarebbero altrimenti soggette all’obbligo di notifica preventiva.

La Commissione ha dunque valutato che tali impegni rimuovono il rischio di distorsioni ed assicurano un’adeguata vigilanza sul rispetto degli impegni che verrà affidata ad un fiduciario indipendente. Gli impegni rimarranno validi per dieci anni ma potranno essere prorogati dalla Commissione per ulteriori cinque anni e anche per un tempo più lungo in caso di accordo tra la Commissione ed e&.

In questo modo, la concentrazione non pone più pericoli per la concorrenza sebbene la decisione sia soggetta alla condizione che tali impegni siano effettivamente rispettati. La Vice-Presidente Esecutiva Vestager si è detta soddisfatta dell’esito della procedura e ha apprezzato l’atteggiamento collaborativo delle parti in questione.

Dal punto di vista normativo, è importante ricordare che l’articolo 19 FSR relativo al controllo preventivo sulle sovvenzioni estere in una concentrazione prevede che occorra limitarsi alla concentrazione in questione. Tuttavia, come segnalato dalla dottrina e poi confermato dalla Commissione nei chiarimenti pubblicati a luglio 2024, gli effetti possono riguardare anche le distorsioni nelle attività dell’entità risultante dalla concentrazione.

Da un punto di vista dell’analisi critica del Regolamento, la presente decisione lascia aperto un dubbio. Infatti, per gli effetti distorsivi riguardanti l’operazione di concentrazione in sé, ci si è chiesto quali impegni possano risultare efficaci in modo da evitare una decisione che vieta la concentrazione. In questo caso, gli impegni sono risultati adeguati e sufficienti perché gli effetti distorsivi si sarebbero manifestati solo dopo la concentrazione, lasciando quindi irrisolta la questione.

Infine, il Regolamento sulle sovvenzioni estere sta entrando in una fase in cui è parte di una “nuova normalità” dell’ordinamento europeo. Non si può ignorare come la Commissione abbia frequentemente enfatizzato l’elemento di novità quando parti della nuova normativa sono state applicate per la prima volta, rilasciando spesso comunicati stampa.

Ora invece, sebbene sul portale dedicato risulta che sei operazioni di concentrazione siano state notificate nel mese di ottobre, la Commissione non ha ritenuto di rilasciare alcun comunicato.

Tuttavia, sebbene il Regolamento potrebbe aver ormai aver perso quella caratteristica di novità che ne giustificava un’elevata attenzione a livello mediatico, la sua applicazione rimane particolarmente significativa per l’Unione europea. Ciò è reso evidente anche dal fatto che il Regolamento (UE) 2022/2560 sia stato menzionato espressamente nelle lettere di missione che von der Leyen ha consegnato ai nuovi commissari designati Ribera Rodríguez e Séjourné.

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