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La Corte Costituzionale si pronuncia sulla legittimità dell’arbitrato nei contratti pubblici come riformato dalla Legge Severino

Flaminia Ielo                                                                                                                               11/06/15

Si segnala la sentenza della Corte Costituzionale del 9 giugno 2015 n. 108 con la quale la Consulta ha statuito la compatibilità costituzionale della Legge Severino, nella parte in cui condiziona ad autorizzazione motivata da parte dell’organo di governo dell’amministrazione l’utilizzo dell’arbitrato nelle controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario previsto dall’articolo 240.
La questione di legittimità sottoposta al vaglio della Corte riguarda, in particolare, l’art. 241, comma 1, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, come sostituito dall’art. 1, comma 19, della L. n. 190 del 2012,  in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 41, 97, 102 e 111 Cost.
La Corte si è così pronunciata. “Nemmeno tale questione è fondata. Secondo il rimettente, la norma contrasterebbe in primo luogo con gli artt. 3 e 111 Cost., perché attribuisce alla pubblica amministrazione il potere di autorizzare il ricorso all’arbitrato. Tale potere si risolverebbe in un vero e proprio diritto potestativo all’instaurazione del giudizio arbitrale, tale da pregiudicare la parità delle parti nel processo e da determinare uno sbilanciamento in favore della parte pubblica, non tollerabile tenuto altresì conto della natura giurisdizionale dell’arbitrato, che è assistito dalle stesse garanzie di tutela del contradditorio e di imparzialità del giudice proprie della giurisdizione comune (…)”

Qui il testo integrale della sentenza.

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