26 aprile 2020
ELEONORA GUARAGNA
L’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Coronavirus ed il suo impatto sociale ed economico hanno reso necessaria l’adozione di misure specifiche a tutela del tessuto societario e degli asset del Paese.
Mai quanto oggi risulta essenziale presidiare i settori strategici dell’economia nazionale, particolarmente vulnerabili a causa delle svalutazioni in Borsa, dal rischio di scalate ostili e operazioni speculative e predatorie, attraverso meccanismi di vigilanza sugli investimenti esteri diretti; settori come la sanità e la ricerca medica, le telecomunicazioni, i trasporti e, naturalmente, anche l’energia, la cui filiera risponde al bisogno collettivo fondamentale di sicurezza e continuità negli approvvigionamenti, efficienza della gestione delle materie prime, della produzione e dello stoccaggio, stabile funzionamento delle reti energetiche.
La crisi dovuta all’emergenza sanitaria ha inevitabilmente toccato anche il mercato energetico, soprattutto nel segmento delle fonti energetiche rinnovabili.
Il rallentamento delle economie potrebbe paralizzare le catene di fornitura ed approvvigionamento di diversi materiali (si pensi ad esempio ai pannelli fotovoltaici e alle turbine eoliche, provenienti in larga misura dalla Cina); l’incertezza sulla domanda di energia e sulle tempistiche di erogazione degli incentivi statali – anche alla luce delle proroghe dei procedimenti e dei connessi adempimenti disposte dal GSE, d’intesa col Ministero dello Sviluppo Economico, lo scorso 24 marzo – rischia di danneggiare la bancabilità dei progetti ed affossare i finanziamenti e gli investimenti nel settore. Il forte calo dei prezzi riscontrato nel mercato petrolifero potrebbe, inoltre, rallentare ulteriormente lo sviluppo delle energie rinnovabili, rendendo ancora più conveniente ricorrere ai carburanti tradizionali a costi ribassati ed allontanando l’obiettivo della market-parity.
Dal punto di vista legislativo, la necessità di provvedere alle esigenze più immediate delle collettività non deve far perdere di vista l’importanza della transizione low carbon in corso. La IEA (International Energy Agency) ha recentemente pubblicato sul proprio portale web un’analisi approfondita dell’impatto della pandemia COVID-19 sui mercati energetici mondiali, nella quale viene enfatizzata l’importanza di non vanificare i progressi ottenuti sino ad oggi ed invertire il trend virtuoso di crescita delle energie pulite che si è affermato negli ultimi anni; la trasformazione energetica non comporta solo vantaggi ambientali, ma anche benefici in termini di efficienza, sicurezza degli approvvigionamenti e sull’occupazione, contribuendo a rendere il sistema economico più resiliente e stabile, oltre che sostenibile.
In questo contesto, diviene evidente la necessità di tutelare le imprese del settore da aggressioni che potrebbero aggravare la situazione già delicata e precaria. A tale scopo, il D.L. 8 aprile 2020, n. 23, nel suo capo terzo, recante “Disposizioni urgenti in materia di esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica”, ha previsto il rafforzamento dello scudo del golden power attorno agli ambiti di primario interesse pubblico individuati dal regolamento europeo n. 452/2019/UE, che istituiva un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell’Unione.
Per “golden power” si intende la facoltà, introdotta dal decreto-legge n. 21/2012 e in seguito più volte aggiornata ed ampliata, di sottoporre ad autorizzazione del Governo – o ad altre specifiche condizioni – l’acquisto di partecipazioni rilevanti relative a infrastrutture e tecnologie critiche per l’interesse nazionale, in caso di minaccia effettiva di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza dello Stato. Attraverso il golden power, il Governo dispone del potere di monitorare e, se del caso, paralizzare operazioni speculative nei settori strategici, oppure vincolarle al preventivo adempimento di specifiche condizioni.
Il D.L. 23/2020, in risposta alla crisi generata dall’emergenza COVID-19, accresce i poteri di vigilanza governativa sia nel loro raggio d’azione che nelle modalità di esercizio, con modifiche operative fino al 31 dicembre 2020. In primo luogo, li estende a presidio di nuovi ambiti strategici per l’economia, connessi a servizi ed interessi considerati essenziali.
Viene prevista, poi, la possibilità di avviare d’ufficio il procedimento di attivazione dei golden powers, facendo rientrare nell’area di screening anche operazioni non notificate. Il D.L. include inoltre nell’area di scrutinio governativo le operazioni avvenute all’interno dell’Unione Europea, superando la previgente distinzione tra investimenti interni ed esterni all’area euro: sono obbligati alla notifica delle operazioni di acquisto di partecipazioni alla presidenza del Consiglio tutti i soggetti esteri, inclusi quelli appartenenti all’Unione Europea, “di rilevanza tale da determinare l’insediamento stabile dell’acquirente in ragione dell’assunzione del controllo della società”. Per quanto concerne i soggetti extra-UE, sono coperte dal golden power le operazioni che “attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 25%, tenuto conto delle azioni o quote già direttamente o indirettamente possedute”, con un inasprimento temporaneo delle soglie di notifica e controllo.
Il Decreto estende, inoltre, la tutela anche alle piccole e medie imprese ritenute d’importanza strategica per l’economia dello Stato, incrementando gli obblighi di comunicazione alla Presidenza del Consiglio anche per le operazioni di acquisizioni di quote di PMI.
Il nuovo golden power potenzia le tutele per settori che già rientravano nel perimetro di vigilanza governativa, tra cui quello energetico; anche il segmento delle energie rinnovabili può giovare dei rafforzamenti disposti dal D. L. 23/2020.
Nel 2014, i D.P.R. n. 85 e 86 avevano disciplinato l’esercizio dei poteri speciali del Governo nel settore energetico, individuando le reti specifiche rientranti nell’ambito del golden power: tra gli “attivi di rilevanza strategica” (Art. 1) erano state incluse anche le infrastrutture di approvvigionamento di energia da altri Stati, la rete nazionale di trasmissione dell’energia elettrica e relativi impianti di controllo e dispacciamento (infrastrutture e reti di cui beneficiano anche i produttori di energia da fonti rinnovabili), gli impianti di stoccaggio del gas (nella cui categoria potrebbero rientrare anche gas rinnovabili, come il biometano).
Il recente Decreto Liquidità estende i poteri speciali sugli acquisti di partecipazioni a qualsiasi titolo in società che detengono beni e rapporti nei settori di cui all’articolo 4 del Regolamento UE 2019/452: nell’elenco rientrano le infrastrutture critiche relative all’energia, siano esse fisiche o virtuali, le tecnologie di stoccaggio energetico e la sicurezza dell’approvvigionamento di fattori produttivi essenziali per la collettività, tra cui l’energia e le materie prime. Tutti segmenti della rete energetica nel quali le energie rinnovabili ormai sono una realtà diffusa; è nota l’importanza delle FER nell’ambito della sicurezza e stabilità degli approvvigionamenti energetici, permettendo la riduzione della dipendenza dall’importazione petrolifera estera (peraltro estremamente volatile in momenti di crisi come quello attuale) e la diversificazione del mix energetico. Le tecnologie di stoccaggio – “electrical energy storage systems” – e la loro implementazione e potenziamento sono d’importanza cruciale per lo sviluppo di reti di distribuzione energetica intelligenti ed efficienti, consentendo di superare il problema della non programmabilità delle fonti energetiche rinnovabili più diffuse, supportando la produzione e re-distribuzione di energia da piccoli produttori (c.d. “generazione distribuita”) e valorizzando appieno la generazione nazionale da FER. Dal corretto funzionamento e dall’adeguato sviluppo di tali infrastrutture e tecnologie dipende, quindi, l’efficienza e la flessibilità del sistema elettrico.
Anche le biotecnologie, fondamentali per il sostegno e la crescita del settore delle biomasse e la produzione di materie prime – ad esempio, i biocarburanti -, sono espressamente incluse nell’ambito operativo del golden power, così come i semiconduttori, essenziali nella tecnologia solare fotovoltaica.
In generale, in un sistema economico ed energetico moderno, attento alla sostenibilità delle proprie filiere produttive, le energie rinnovabili non possono non essere considerate un asset critico e d’importanza nevralgica; la tutela dei settori produttivi sopra indicati risulta cruciale per garantire la transizione verso un’economia low carbon, evitando stalli – o, peggio, arretramenti – in un momento di crisi come quello attuale. Lo scudo del golden power può così proteggere, oltre alle PMI strategiche, anche grandi società che si occupano di energia – e di energia rinnovabile -, come il GSE, Terna, ENEL, garantendo una vigilanza ad ampio raggio sull’intero settore.
La tendenza in atto è, quindi, quella di proteggere il tessuto economico nazionale e tutelare settori che potrebbero risultare vulnerabili e appetibili durante l’emergenza, anche da soggetti infra-europei. Augurandosi che le misure risultino adeguate a fornire al sistema economico nazionale la tutela e la liquidità necessarie per la ripartenza dopo il drastico arresto obbligato; e che, nel settore delle FER, i Governi e le imprese superino a testa alta il “test” rappresentato dall’emergenza sanitaria – così lo definisce l’IEA -, cogliendo l’occasione per promuovere politiche ancora più ambiziose di efficienza, sostenibilità e sicurezza nei prezzi e nelle forniture, anche e soprattutto a tutela dei gruppi sociali economicamente più fragili.