JACOPO SCIALPI
16 APRILE 2018
Lo schema di decreto interministeriale 3 marzo 2018, n° 28 recante norme di attuazione e regolazione in base all’art. 24 comma 5 del d.lgs. 28 / 2011 si impone di sostituire il DM 23 giugno 2016 nella regolamentazione del sistema degli incentivi alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
Data la scadenza dei termini per le richieste di accesso agli incentivi ex art. 3 c.2 lett) a e c. 5 del DM 23 giugno 2016 è necessario un nuovo decreto che copra il biennio 2018/ 2020.
Tale schema di decreto si inserisce nel solco delle politiche dell’ Unione europea in tema di lotta ai cambiamenti climatici, di sviluppo sostenibile e di crescita economica inclusiva. In questo ambito il settore delle energie rinnovabili ricopre un ruolo primario nel processo di decarbonizzazione dell’economia dell’ Unione, di transizione verso una economia a basse emissioni di carbonio (COM(2016)112 Europa 2050) e di rilancio occupazionale all’interno del mercato unico. Nel panorama descritto l’Italia si sta dimostrando recettiva e al passo con i cambiamenti imposti dai mutamenti degli scenari economici e normativi sovrastatali come dimostrano i dati del Rapporto del GSE sulle attività del 2017 e l’adozione da parte del Ministero dell’Economia e dello Sviluppo Economico della Strategia Energetica Nazionale 2017 che pianifica gli interventi necessari per il prossimo decennio anticipando e pilotando il cambiamento.Anche nel 2017, per il quarto anno consecutivo, l’Italia ha superato la soglia del 17% dei consumi soddisfatti mediante le energie rinnovabili, obiettivo assegnato dalla Direttiva 2009/28/CE per l’anno 2020. Le stime indicano che per il 2017 la percentuale di energie da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia è stata intorno al 17,6%, leggermente superiore al 17,4% del 2016. Per quanto riguarda le ricadute occupazionali, è stato stimato che nel 2017 gli occupati permanenti nella fase di esercizio e manutenzione degli impianti sono circa 38.000 nel settore delle rinnovabili elettriche mentre i lavoratori temporanei che hanno prestato manodopera nell’installazione di nuovi impianti sono stati circa 16.000 nel settore elettrico.
Il decreto in questione dovrà regolare le modalità di accesso, i requisiti delle imprese richiedenti e i valori tecnici relativi al sistema di incentivazione a sostegno dell’incremento di produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili. In particolare definirà le tipologie di progetti e impianti e le categorie di interventi su impianti già esistenti che potranno accedere al sostegno oltre a specifici valori in termini di potenza degli impianti e i cosiddetti valori soglia necessari all’individuazione delle procedure di accesso agli incentivi.
Rispetto al DM 23 giugno 2016 vi sono importanti e notevoli modifiche che si inseriscono nel quadro normativo proiettato verso l’obbiettivo Europa 2030.
La prima novità dell’atteso decreto è l’inclusione nel suo ambito di applicazione del fotovoltaico, rimasto escluso invece dal precedente D.M. 23/06/2016 dati i costi ( fissi e di gestione) ancora troppo elevati in termini di tecnologia e di redditività degli investimenti.
Altro evidente cambiamento è l’introduzione di modalità di accesso agli incentivi sostanzialmente competitive per tutte le taglie di impianti. Tali procedure di accesso, previo espletamento della relativa richiesta al GSE, diventano sostanzialmente due: le procedure di registro ex art.8 Titolo II e le procedure di asta al ribasso ex art. 11 Titolo III dello schema di decreto. L’accesso diretto agli incentivi per gli impianti di taglia più piccola non è più previsto data l’inefficenza che si è riscontrata in termini di costi e di tecnologie.
La scelta per l’una o l’altra modalità di accesso rimane connessa con la potenza degli impianti e il superamento o meno di un valore di soglia fissato in 1 MW anzichè 5 MW del precedente decreto.
Una delle novità rinvenibile nell’art 3 c.1 consiste, come accennato, nella scelta di procedure pubbliche competitive per la selezione degli impianti o progetti da inserire nei registri. Tale scelta comporta la sostituzione dell’attuale graduatoria “a scorrimento” con una graduatoria “chiusa”. Per graduatoria a scorrimento si intende l’erogazione degli incentivi alle imprese iscritte a registro in modo sequenziale fino all’esaurimento delle disponibilità. Nello schema di decreto il meccanismo è imperniato, invece, sull’emanazione di bandi, da parte del GSE, per categorie di tecnologie e contingenti di potenza, sempre nel limite del tetto di spesa di 5,8 miliardi di euro, cifra che comprenderebbe anche il fotovoltaico. Le due questioni analizzate si trovano perfettamente in linea con quanto stabilito ai punti 109 e 110 della normativa COM 2004/ C 200/01 in materia di aiuti di Stato nel settore delle energie rinnovabili che prevedono la sostituzione delle sovvenzioni con procedure di gara pubbliche e la ripartizione degli incentivi messi a bando in categorie tecnologiche in modo da rendere il più efficiente possibile la spesa pubblica.
Al c.5 del medesimo articolo è espresso un rinnovato interesse della amministrazione per la regolarità dei titoli abilitativi e concessori degli impianti in particolare è posta attenzione alla conformità dei titoli con i requisiti ambientali prescritti dalle relative discipline di settore. Il crescente interesse per la tutela ambientale emerge inoltre dal combinato disposto con l’art 9 c.2 lett) a, b, c dove sono stabiliti requisiti il cui possesso conferisce priorità nelle graduatorie formate dal GSE e sono principalmente requisiti volti a incentivare impianti ubicati in zone o siti da riqualificare.
Un’altra novità riguarda il bilanciamento e la sicurezza della rete ed è costituita dall’ art.12 c.5 della bozza di decreto che sancisce l’obbligo per i gestori della rete elettrica di comunicare al GSE le criticità in merito all’allaccio di nuovi impianti. Gli operatori dell’infrastruttura elettrica dovranno comunicare al GSE le zone critiche per la sicurezza del sistema indicando l’ulteriore capacità produttiva massima che può essere aggiunta alla rete, razionalizzando così gli interventi ed evitando che vengano finanziati impianti e progetti siti in zone già intensamente sfruttate nella produzione di energia da fonti rinnovabili. A questo proposito il GSE dà evidenza nella pubblicazione dei bandi della massima capacità produttiva incentivabile nelle predette zone ad elevata concentrazione di impianti in esercizio.
All’ art. 7 c.6 viene definita la soglia di potenza degli impianti oltre il quale non è possibile richiedere il ritiro dell’energia e la corresponsione di una tariffa omnicomprensiva ma soltanto il cosidetto incentivo. Il valore di tale soglia viene fissato in 100kW a fronte dei 500 kW della precedente disciplina.
Altra originalità è in tema di interconnessione dei mercati energetici e si rinviene nell’art.16 anch’esso in conformità con gli indirizzi europei (in particolare la direttiva 2009/28/CE e la proposta di direttiva COM(2016) 767). Tale innovazione riguarda l’apertura degli schemi di sostegno alla produzione anche ad altri Stati membri con cui si sia stipulato un accordo di libero scambio, questi Stati potranno quindi richiedere l’accesso agli incentivi a patto che esportino l’energia incentivata prodotta in Italia. Assolutamente in linea con gli obbiettivi europei di assicurare una diffusione economicamente efficiente e un’integrazione dei mercati dell’energia elettrica da fonti rinnovabili.
All’art. 18 Titolo V sono introdotte disposizioni per la contrattazione di lungo termine dell’energia rinnovabile, in particolare è prevista l’istituzione di una nuova piattaforma di mercato regolata dal GME dove sarà possibile compravendere energia verde e gestire le relative contrattazioni di lungo termine. Questo nuovo mercato è in grado di semplificare le procedure amministrative poichè consente uno strumento di investimento, alternativo ai precedenti schemi di sostegno, che attragga capitali per la realizzazione di nuovi progetti ispirato alle dinamiche di mercato e alla partecipazione di operatori esteri.
Il soggetto deputato alla organizzazione, gestione ed erogazione degli incentivi rimane il GSE che a seguito della emanazione del decreto in questione pubblicherà il protocollo operativo recante norme di applicazione del decreto ministeriale che disciplinerà gli ambiti delle procedure di gara e le modalità tecniche di aggiudicazione ed erogazione degli incentivi.
Secondo il Rapporto sulle attività di tale società pubblica per l’anno 2017 pubblicato il 21 Marzo 2017 il flusso di denaro destinato alla promozione della sostenibilità è stato di 14,7 miliardi di euro, di cui 12,5 miliardi per l’incentivazione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, costi in parte compensati dai ricavi provenienti dalla vendita dell’energia ritirata ( ritiro dedicato ex art 13 d.lgs. 387/ 2003). La differenza tra i costi e i ricavi ha determinato un onere economico pari a 12,5 miliardi di euro a carico della componente A3 della bolletta energetica, dati in calo rispetto rispetto ai 14,4 miliardi di euro del 2016. Si auspica che l’efficienza dei meccanismi di incentivazione ed il loro impiego virtuoso da parte dei benificiari riducano gli oneri gravanti sui consumatori finali che sono oggi più che mai al centro dell’interesse dei legislatori e regolatori nazionali e comunitari.
Il progetto di decreto firmato dal ministro Calenda ed inviato dal Ministero per lo Sviluppo Economico al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare è in fase di concertazione, dovrà ricevere l’approvazione inoltre dell’ ARERA e della Conferenza unificata Stato-regioni, dopodichè potrà essere notificato alla Commissione europea per la verifica di conformità alla normativa dell’Unione. Gli scenari di incertezza politica del nostro paese e la fase di formazione del nuovo Governo non permettono di prevedere con esattezza le tempistiche per l’emanazione del presente decreto.