05/04/2023
A cura di Giulia Moscaroli
Alla luce della dichiarata «straordinaria necessità e urgenza di definire misure volte a garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)», il Governo ha emanato il d.l. 24 febbraio 2023, n. 13 (c.d. Decreto PNRR-ter), recante Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.
La Parte I del Decreto prevede norme volte a ridisegnare la governance introdotta dal Decreto Semplificazioni-bis (d.l. 31 maggio 2021, n. 77) per il PNRR e il PNC, nell’ottica di un maggior accentramento dei poteri. Il precedente Decreto aveva già richiesto alle amministrazioni centrali coinvolte nell’attuazione del PNRR di dotarsi di una c.d. unità di missione, individuandola in una struttura dirigenziale adeguata già esistente, oppure di costituire ad hoc un nuovo organismo responsabile a livello dirigenziale generale. Al fine di migliorare il coordinamento delle attività di gestione e controllo degli investimenti, l’art. 1 del Decreto PNRR-ter attribuisce a ciascun ministero la possibilità di prevedere la riorganizzazione della struttura di livello dirigenziale generale ovvero dell’unità di missione di livello dirigenziale generale già individuata tra quelle esistenti. Tale disposizione ha lo scopo di spingere le unità già individuate ad accelerare e migliorare la gestione degli investimenti. In caso di inadempienza, è previsto che i poteri attuativi del PNRR, e soprattutto le relative risorse, vengano trasferiti ad altri soggetti. Per le stesse finalità, si procede inoltre alla riorganizzazione delle unità di missione istituite presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
La norma elimina poi il Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale, che svolgeva funzioni consultive nelle materie e nelle questioni connesse all’attuazione del PNRR. Alcune delle sue competenze vengono trasferite alla Segreteria tecnica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, altre alla Cabina di regia, che detiene poteri di indirizzo, impulso e coordinamento sull’attuazione degli interventi.
Il Decreto istituisce al contempo un Ispettorato generale per il PNRR presso il Ministero dell’economia e delle finanze, con compiti di coordinamento operativo sull’attuazione, gestione finanziaria e monitoraggio del PNRR, nonché di controllo e rendicontazione all’Unione Europea. Tale organo è anche responsabile della gestione del Fondo di rotazione del Next Generation EU-Italia e dei connessi flussi finanziari, dovendo assicurare il necessario supporto tecnico alle amministrazioni coinvolte. Viene inoltre incrementato il potere di controllo e di monitoraggio attribuito alla Ragioneria Generale dello Stato presso il medesimo ministero.
Al fine di accentrare i poteri attuativi del PNRR, l’art. 2 istituisce, fino al 31 dicembre 2026, una Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di supporto nell’esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell’azione strategica del Governo nell’attuazione del Piano. La struttura si occupa altresì di interloquire con la Commissione europea, di verificare la coerenza degli interventi con gli obiettivi programmati e di assicurare lo svolgimento delle attività di comunicazione istituzionale.
La Parte II del Decreto è dedicata alla semplificazione dei procedimenti amministrativi. In particolare, per quanto di interesse, interviene sulle procedure di verifica della compatibilità ambientale dei progetti e di autorizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
Nell’ottica di semplificare i procedimenti funzionali allo sviluppo di determinati investimenti, l’art. 14 prevede infatti che, nei casi eccezionali in cui è necessario procedere con urgenza alla realizzazione degli interventi di interesse statale previsti dal PNRR, il ministro competente per la realizzazione dell’intervento può proporre al Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica l’avvio della procedura di esenzione del relativo progetto dall’applicazione delle disposizioni sulla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). Per le medesime finalità, non sarà più necessario, ai fini della procedibilità dell’istanza di VIA, allegare alla domanda l’atto del competente soprintendente del Ministero della cultura relativo alla verifica preventiva di interesse archeologico (cfr. art. 19). Tali disposizioni, considerando l’eccessiva attuale durata dei procedimenti di VIA, sono senz’altro idonee ad accelerare notevolmente l’attuazione dei progetti, risultando in linea con l’obiettivo di semplificazione dell’azione amministrativa. Rimane, tuttavia, da chiedersi se il legislatore abbia adeguatamente preso in considerazione i potenziali rischi sull’ambiente connessi a tali norme, in particolare in relazione alla possibile esenzione da VIA del progetto, comunque sempre da limitare a casi eccezionali, come richiesto dall’Unione Europea (sul punto, si veda la Comunicazione della Commissione 14 novembre 2019/C 386/05, Documento di orientamento relativo all’applicazione delle esenzioni ai sensi della direttiva sulla valutazione dell’impatto ambientale (direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, modificata dalla direttiva 2014/52/UE) — articolo 1, paragrafo 3, e articolo 2, paragrafi 4 e 5).
Il legislatore, stante l’esigenza primaria di conseguire l’efficienza energetica, interviene anche per semplificare le procedure per l’installazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.
L’art. 9 istituisce presso il Ministero dell’interno un Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici, organo tecnico-consultivo circa le questioni di sicurezza tecnica relative ai sistemi e agli impianti alimentati da idrogeno, nonché ai sistemi di produzione di energia elettrica innovativi.
Si prevede (cfr. art. 47) l’ampliamento delle aree idonee, riducendo la fascia di rispetto dei beni tutelati dal Codice dei beni culturali (d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) dai sette chilometri attuali per gli impianti eolici a tre chilometri e dal chilometro per gli impianti fotovoltaici a cinquecento metri. La medesima disposizione stabilisce poi che l’installazione degli impianti fotovoltaici su terra e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie nelle zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale è considerata attività di manutenzione ordinaria, non essendo quindi subordinata all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati.
L’art. 47 interviene altresì sulle disposizioni in materia di Autorizzazione Unica per gli impianti rinnovabili, di cui al d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, prevedendo che la partecipazione al procedimento del Ministro della cultura è limitata alle sole ipotesi in cui siano interessate aree vincolate. L’Autorizzazione è idonea a ricomprendere anche il provvedimento di VIA e, nel caso di pompaggi, il rilascio della concessione ai fini delle acque. Si fissa infine la durata massima del procedimento in centocinquanta giorni.
Il Decreto, per contrastare comportamenti inerti delle amministrazioni preposte alla tutela del paesaggio, dispone che per l’installazione di impianti fotovoltaici di piccola dimensione nelle zone con vincolo paesaggistico, ove il proponente non riceva una risposta entro quarantacinque giorni dalla presentazione della richiesta, trova applicazione il meccanismo del silenzio-assenso.
Per il resto, il legislatore ha intrapreso la via della semplificazione attraverso diverse norme perlopiù derogatorie della disciplina vigente, soprattutto in relazione al Codice dei contratti pubblici, e acceleratorie, dimezzando anche i termini previsti dal d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327 (c.d. TU espropri), fatta eccezione per la durata ancora quinquennale del vincolo preordinato all’esproprio. Al momento in cui si scrive il Decreto PNRR-ter è in fase di conversione. Il 24 febbraio 2023 è stato infatti presentato al Senato un disegno di legge di conversione, in corso di esame in commissione parlamentare a partire dal 23 marzo. Sarà probabilmente necessario attendere il decorso dei consueti sessanta giorni per il testo definitivo, comprensivo anche degli eventuali emendamenti approvati in sede di conversione.