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IL GRUPPO LSE CEDE BORSA ITALIANA SPA: NUOVI POTERI DI VETO ALLA CONSOB

ROBERTO MACCHIA

14 settembre 2020

A seguito delle vicende sviluppatesi oltre-manica che hanno interessato la società italiana di gestione dei mercati per la negoziazione di strumenti finanziari, Borsa Italiana spa, il Governo italiano ha deciso di introdurre nel provvedimento adottato nel mese di agosto (finalizzato a sostenere la ripresa economica a seguito della crisi sanitaria), c.d. Decreto Agosto, una disposizione volta ad estendere i poteri dell’autorità di vigilanza dei mercati finanziari, così da tutelare gli interessi nazionali a seguito della cessione della Borsa Italiana spa da parte della London Stock Exchange.

La vicenda trova la sua origine nella dichiarazione rilasciata dal gruppo LSE in occasione dei conti trimestrali, in cui ha confermato “di aver avviato discussioni esplorative che potrebbero tradursi in una vendita della quota in MTS o potenzialmente nel gruppo Borsa Italiana spa.” Ed infatti il gruppo londinese LSE, che da anni controlla Borsa Italiana spa, a seguito di interventi dell’Antitrust europeo, ha deciso di ufficializzare la cessione del listino italiano.

La Commissione europea è intervenuta a seguito dell’interesse di LSE ad acquisire il gruppo Refinitiv: secondo l’autorità Antitrust europea, allo stato attuale, da tale acquisizione potrebbe derivare una violazione delle norme in materia di concorrenza europea, disciplinata dagli articoli 101-109 del TFUE.

Ai sensi delle disposizioni contenute nel Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, infatti, la Commissione, insieme alle autorità garanti della concorrenza degli stati membri, garantisce direttamente il rispetto delle regole della concorrenza all’interno dell’UE, assicurando una concorrenza leale e in condizioni di parità tra tutte le imprese, contribuendo così ad un miglior funzionamento dei mercati dell’Unione Europea. In particolare, ai sensi del primo paragrafo dell’art. 105 TFUE “la Commissione vigila perché siano applicati i principi fissati dagli articoli 101 e 102 TFUE” (relativi, rispettivamente, ad accordi capaci di pregiudicare la libera concorrenza all’interno dell’area europea, e allo sfruttamento abusivo di posizioni dominanti). Al secondo paragrafo poi lo stesso articolo prosegue disponendo che “qualora non sia posto termine alle infrazioni, la Commissione constata l’infrazione ai principi con una decisione motivata. Essa può pubblicare tale decisione e autorizzare gli Stati membri ad adottare le necessarie misure, di cui definisce le condizioni e modalità, per rimediare alla situazione.”

Sulla spinta delle affermazioni rilasciate dalle autorità europee, il gruppo inglese ha così deciso di cedere Borsa Italiana spa entro la fine del 2020, o al massimo entro il 2021, e al momento vi sono due grandi società interessate a perfezionare l’acquisizione del gruppo italiano: la Deutsche Boerse e la Euronext.

A velocizzare tale processo di cessione ha poi probabilmente contribuito l’evento dell’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea.

Sulla base di questi eventi è stato così inserito all’interno del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, ‘Decreto Agosto’ – volto ad adottare misure di sostegno per fronteggiare le difficoltà scaturite dalla crisi pandemica – l’art. 75, in materia di “operazioni di concentrazione a salvaguardia della continuità d’impresa e modifiche all’articolo 64-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”.

L’art. 64 bis del d. lgs. 58/1998 – TUF – disciplina infatti gli “obblighi riguardanti le persone che esercitano un’influenza significativa sulla gestione del mercato regolamentato”. Con le modifiche apportate dal menzionato art. 75, quarto comma, del Decreto Agosto l’esecutivo ha inteso attribuire maggiori poteri all’autorità nazionale di vigilanza dei mercati finanziari, la Consob.

Con l’adozione del menzionato art. 75 del Decreto Agosto si è così passati dalla previsione di un generico obbligo di comunicazione alla Consob da parte di chiunque intendesse acquisire o cedere, direttamente o indirettamente, una partecipazione nel capitale del gestore del mercato che ne comportasse il controllo, ad una più dettagliata disciplina secondo la quale “chiunque, a qualsiasi titolo, intenda acquisire o cedere, direttamente o indirettamente: (a) una partecipazione nel capitale del gestore del mercato o nel soggetto che, anche indirettamente, controlla il gestore del mercato, in misura tale che la  quota dei diritti di voto o del capitale detenuta raggiunga o superi, in aumento o in diminuzione, il 10%, 20%, 30% o 50%; (b) il controllo del gestore del mercato; ne dà preventiva comunicazione alla Consob. Il controllo sussiste nei casi previsti dall’articolo 2359, commi primo e secondo del codice civile”. (nuovo art. 64 bis, comma 4 TUF).

Lo stesso comma 4, art. 75 del Decreto Agosto ha poi aggiunto un comma 4 bis nel corpo dell’art. 64 bis TUF introducendo la presunzione di una posizione di controllo nella forma dell’influenza dominante – facendo salva la prova contraria – nelle ipotesi in cui ricorra una delle situazioni di cui all’art. 23, comma 2 del d. lgs. 1 settembre 1993, n. 385, ove applicabili.

Attraverso la modifica del comma 5 dello stesso art. 64 bis del TUF vengono poi estesi i poteri di controllo spettanti alla Consob prevedendo che nei 90 giorni successivi alla comunicazione prevista dal comma 4, l’autorità possa opporsi all’acquisizione della partecipazione di cui al comma 4 o ai cambiamenti negli assetti di controllo quando vi siano ragioni obiettive e dimostrabili per ritenere che venga messa a repentaglio la gestione sana e prudente del mercato, “valutando tra l’altro la qualità del potenziale acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione in base ai criteri indicati nell’art. 15 comma 2, del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, ove applicabili”. (disposizione aggiunta dal Decreto Agosto).

Tali norme sono poi tutelate dalla previsione, per il caso in cui non vengano rispettate, della sanzione consistente nel divieto di esercizio, nell’assemblea del gestore del mercato, del diritto di voto inerente alle azioni eccedenti le soglie individuate ai sensi del comma 4, o alla partecipazione acquisita in violazione dei commi 4 e 5, e gli altri diritti che consentono di influire sul gestore del mercato (art. 64 bis, comma 7, come modificato dal Decreto Agosto).

Resta ferma poi l’applicabilità dell’art. 14, comma 6 TUF per l’eventualità che non dovesse essere rispettata la norma di cui al comma 7, prevedendo l’impugnabilità degli atti adottati con il contributo determinante delle partecipazioni di cui non può essere esercitato il diritto di voto, anche da parte della stessa Consob nel termine di 180 giorni dalla data della deliberazione (art. 14, comma 7 TUF).

Il descritto potere di “veto” alla Consob permetterà dunque all’autorità di vigilanza dei mercati finanziari di controllare e seguire attentamente le vicende che interesseranno il listino nazionale, Borsa Italiana spa, perseguendo così la finalità di riavvicinare il controllo della suddetta società al territorio nazionale. La norma “anti-scalata” introdotta dall’esecutivo è tra l’altro già conosciuta in Europa, ed opera infatti in paesi come la Spagna e la Gran Bretagna. Non rimane quindi che attendere di vedere come l’autorità italiana deciderà di intervenire sulle proposte di acquisizione di Borsa Italiana spa, anche alla luce delle ultime notizie in merito ad una possibile manovra ad opera di Euronext congiuntamente a Cassa Deposito e Prestiti, alla quale potrebbero unirsi Deutsche Boerse e Six, nell’ottica della realizzazione di un progetto europeo che offra opportunità di crescita per le attività di borsa, MTS e per le imprese italiane.

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