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IL DL CLIMA INAUGURA IL “GREEN NEW DEAL”: E’ L’INIZIO DI UNA SVOLTA SULLE POLITICHE AMBIENTALI?

ELEONORA GUARAGNA

11/12/2019

Gli obiettivi fissati dall’Accordo di Parigi sono ancora lontani: come evidenziato dalle recenti stime del World Energy Outlook 2019, rapporto sugli sviluppi energetici mondiali effettuato dall’International Energy Agency (IEA), e dell’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) presso le Nazioni Unite, perché gli attuali sistemi industriali, ancora fortemente ancorati al consumo di fonti fossili, giungano ad una effettiva transizione sostenibile, sono necessarie politiche strategiche radicali e armonizzate, in coerenza con gli impegni derivanti dalla legislazione comunitaria.

E’ in questa direzione che si muove il Green New Deal, programma di interventi finalizzato a promuovere lo sviluppo sostenibile. Su tale linea d’intenti, lo scorso 10 ottobre il Consiglio dei ministriha approvatoildecreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, o “DL Clima”, recante “Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell’aria e proroga del termine di cui all’articolo 48, commi 11 e 13, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229”.

Frutto del lavoro congiunto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero dell’Economia e delle finanze e del Ministero dello Sviluppo Economico, il decreto-legge, nei suoi 9 articoli, introduce una serie di misure che dovrebbero contrastare l’inquinamento ambientale e il cambiamento climatico, rispettando gli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 “On ambient air quality and cleaner air for Europe”, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa; tra le fondamenta del decreto, anche il Protocollo “Aria Pulita” del 4 giugno 2019, firmato in occasione dell’Environment Park di Torino, nel contesto dei “Clean Air Dialogues” promossi dalla Commissione europea.

Per comprendere l’urgenza di tali misure, va ricordato come l’Italia sia gravata da due procedure d’infrazione (nn. 2014/2147 e 2015/2043), riferite al superamento reiterato dei livelli di biossido di azoto e particolato in diverse Regioni del paese e alla mancata attuazione di misure adeguate per migliorare la qualità dell’aria.

Per l’attuazione del decreto sono stati stanziati fondi per circa 450 milioni di euro, interamente finanziati con quote provenienti dalle aste verdi delle quote di emissione di CO2, versate dal GSE ad apposito capitolo del bilancio dello Stato.

Al suo articolo 1, il DL Clima prevede che, nel termine di 60 giorni dalla sua entrata in vigore, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro dell’Ambiente e sentiti i ministri interessati, venga approvato il Programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell’aria.

Negli articoli a seguire, sono introdotte misure che dovrebbero intervenire sull’impatto ambientale metropolitano, dei trasporti e degli esercizi commerciali. 

L’articolo 2 è dedicato alla promozione della mobilità sostenibile: al comma 1 viene istituito un “buono mobilità” che sostiene con contributi la rottamazione di vetture e motocicli fino alla classe Euro 3 entro il 31 dicembre 2021, destinato a cittadini residenti in comuni che superano i limiti di emissioni inquinanti indicati dalla normativa europea sulla qualità dell’aria. Il comma 2 prevede fondi per i comuni indirizzati alla creazione e all’ammodernamento delle corsie preferenziali per il trasporto pubblico locale, mentre l’art. 3 introduce contributi per l’attuazione o implementazione di servizi di trasporto scolastico con veicoli a basso impatto ambientale; i progetti andranno presentati al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare dai comuni, anche in forma associata, interessati dalle procedure di infrazione comunitaria di cui sopra, e sono riferiti a ambiti territoriali in cui la popolazione sia superiore a centomila abitanti. Le modalità di presentazione delle domande e di gestione delle spese verranno definite con decreto dai Ministeri interessati entro termini prefissati dal testo di legge.

Sono inoltre previsti (art. 4) contributi per il finanziamento di iniziative sperimentali di piantumazione, reimpianto, silvicoltura e riforestazione urbana e periurbana, in coerenza con le previsioni del Testo unico in materia di foreste e filiere forestali (decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34). Le modalità per la stesura dei progetti e la gestione delle risorse (che andranno presentate dalle città metropolitane al Ministero dell’ambiente, corredate dai programmi operativi di dettaglio con relativi costi) verranno definite dal Ministero dell’Ambiente d’intesa con la Conferenza unificata, tenendo conto come criteri di selezione della valenza ambientale e sociale dei progetti, del livello di riqualificazione e di fruibilità dell’area, dei livelli di qualità dell’aria e della localizzazione nelle zone oggetto delle procedure di infrazione comunitaria.

Vengono ampliati (art. 5) i poteri, le risorse e le strutture di supporto del Commissario unico nominato per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell’Unione europea del 2 dicembre 2014, relativa alla procedura di infrazione europea n. 2003/2077 (discariche abusive su tutto il territorio nazionale).

L’articolo 6 introduce disposizioni che, in attuazione delle previsioni della Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, garantiscono la pubblicità dei dati ambientali (sui rilevamenti dell’inquinamento atmosferico, qualità dell’aria e altre forme di inquinamento); i dati in questione vengono acquisiti dall’ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), che, sulla base di una specifica convenzione con il Ministero dell’ambiente, li sistematizza in formato aperto ed liberamente fruibile sul sito istituzionale del Ministero, in un’apposita sezione denominata “Informambiente”, nell’ambito della sezione “Amministrazione trasparente”.

In via sperimentale, per favorire l’economia circolare, le pratiche del riciclo e la riduzione dei rifiuti e dell’usa-e-getta, sono previsti (art. 7) incentivi destinati agli esercizi commerciali che si dotino di “green corners”, angoli di vendita di prodotti alimentari e detergenti sfusi o alla spina, attraverso la costituzione di un contributo a fondo perduto; i sussidi verranno erogati nel limite complessivo di 20 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, sino ad esaurimento delle risorse, a condizione che il contenitore offerto dall’esercente non sia monouso. Il tema della riduzione dell’utilizzo di polimeri sintetici monouso e della spinta verso il biodegradabile è attualmente molto sentito, e trova riscontro anche nella discussa previsione della “plastic tax” nella Legge di Bilancio 2020 (di cui più avanti) al momento in fase di approvazione.

L’art. 8 del decreto, infine, stabilisce una proroga del termine di cui all’articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016).

Il DL Clima ha incontrato numerose critiche: è stato evidenziato come le misure previste, inadatte a fronteggiare la crisi ambientale, tocchino solo marginalmente i profili critici dell’emergenza climatica in corso.

Preoccupa innanzitutto l’assenza di tagli ai sussidi sui combustibili fossili, rimandati alla Legge di Bilancio. Gli aiuti pubblici alle fonti fossili elencati nel Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi, tra sussidi diretti e indiretti al consumo o alla produzione di idrocarburi (tra i molti: sussidi alle trivellazioni, esenzioni all’estrazione di petrolio e per l’utilizzo di combustibili fossili, sostegni al settore oil&gas), nel 2017 hanno raggiunto l’ammontare di 18,8 miliardi di euro in Italia (stime di Legambiente); tali forme di aiuto costituiscono un rilevante profilo di criticità nel nostro sistema energetico, ostacolando la transizione verso le fonti rinnovabili, ormai competitive sotto molti aspetti.

Mancano anche provvedimenti direttamente mirati alla promozione degli investimenti nelle FER, alla salvaguardia e alla valorizzazione degli impianti attualmente esistenti. In questo senso, sono interessanti i rilievi della “Carta del rinnovamento eolico sostenibile”, presentata da ANEV-Elettricità Futura di concerto con Legambiente presso la recentissima Key Energy di Rimini (5-8 novembre 2020): il documento evidenzia la necessità di un intervento di riordino normativo che faciliti il “repowering eolico”, rendendo più chiaro e coerente il quadro normativo e regolatorio di settore, semplificando le procedure autorizzative per il rinnovamento degli impianti eolici.

Il DL Clima è solo il primo tassello di una nuova stagione di politiche ambientali; il passo successivo dovrebbe concretizzarsi con la Legge di Bilancio 2020, che ha di recente iniziato il suo iter in Parlamento, in vista della sua approvazione definitiva entro il 31 dicembre. La bozza del testo è già stata approvata “salvo intese” il 15 ottobre dal Consiglio dei Ministri, che nello stesso giorno ha approvato anche il decreto fiscale allegato.

La Legge di Bilancio, che punta a stanziare circa 4,5 miliardi di euro (un aumento quasi del 50% rispetto allo stanziamento per circa 2,4 miliardi del 2019) per i provvedimenti ambientali, contiene diverse misure mirate alla decarbonizzazione e promozione delle FER. La Legge di Bilancio prevede l’istituzione di un fondo per attuare interventi coerenti con le finalità previste dalla direttiva 2003/87/CE (che istituisce il sistema per lo scambio delle quote di emissioni di gas serra e, più in generale, ribadisce l’obiettivo di ridurre le emissioni climalteranti in coerenza con gli accordi e programmi sovranazionali); una parte non inferiore a 450 milioni di euro della dotazione di tale fondo verrà utilizzata per finanziare misure volte alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Vengono inoltre disposti investimenti per gli enti territoriali, erogati dal 2020 al 2024, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui; i contributi saranno destinati ad opere pubbliche di efficientamento energetico, tra cui l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, e sviluppo territoriale sostenibile.

Perché lo sviluppo economico ed energetico vada incontro ad una netta svolta in chiave di sostenibilità, è necessario che le misure previste dagli interventi normativi si armonizzino in un quadro coerente, di sostegno effettivo ad iniziative di rinnovamento industriale, urbano e tecnologico. In questo senso, i risultati conseguiti dal DL Clima, la sua effettiva portata innovatrice e la criticità delle sue carenze potranno essere valutati  solo nel tempo, anche e soprattutto alla luce dell’approvazione definitiva ed attuazione della Legge di Bilancio, che dovrebbe integrarne l’efficacia con interventi operanti in settori trascurati dal decreto-legge.

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