ANGELICA PIZZINI
6 luglio 2020
Il Regno Unito, almeno nelle fasi iniziali dell’emergenza, ha risposto in maniera “diversa” rispetto alle altre nazioni europee. Le soluzioni adottate dal governo britannico sono state più blande di quelle di altri paesi e hanno dimostrato una tendenziale sottovalutazione del problema.
In una prima fase, il Governo, ha scelto di fare ricorso alla soft law caratteristica della prassi britannica, ed ha quindi emanato dettagliate “guidance” contenenti raccomandazioni sui comportamenti da tenere per limitare la diffusione del virus.
Nella seconda fase, avendo preso atto del rischio rappresentato dalla diffusione incontrollata del virus per il National Health Service, il Governo ha prodotto normative vincolanti e limitative dei diritti individuali adottate con “regulations” dei ministri competenti per materia sulla scorta delle norme contenute nel Public Health (Control of Disease) Act del 1984 (così come modificato nel 2008 durante l’epidemia SARS).
Infine, si è deciso di adottare un approccio più “ortodosso” al problema e si è finalmente proceduto all’adozione di una legislazione di emergenza, imponendo misure che fino a quel momento erano state oggetto di meri consigli.
Il 19 marzo, infatti, il Governo britannico ha deciso di affrontare l’emergenza legata alla pandemia presentando un disegno di legge ai Comuni che è stato esaminato e approvato in un solo giorno, il 23 marzo, ed è stato poi sottoposto all’esame della Camera dei Lords tra il 24 e il 25 marzo. Il Coronavirus Act 2020 ha ricevuto il royal assent il 25 marzo 2020.
Il bill (termine che indica la proposta di legge) ha seguito la procedura riservata alla fast-track legislation. Si tratta di una procedura di emergenza che, pur mantenendo formalmente intatte le varie fasi di lettura dell’atto, ne accorcia enormemente le tempistiche.
Il governo ha inoltre adottato ulteriori “regulations” per rendere effettivo il lockdown della nazione (si tratta di alcune delle misure più restrittive che il Regno Unito abbia mai attuato in tempo di pace).
Il Coronavirus Act è dunque una legislazione d’emergenza che conferisce poteri eccezionali al Governo, ridimensionando quelli del Parlamento e consentendo un’espansione dei poteri amministrativi pressoché inedita per il Regno Unito.
Le misure introdotte attribuiscono un’ampia delega di poteri ai Ministri del Governo nazionale e a quelli dei Governi devoluti e prevedono l’attivazione dei ccdd. “Henry VIII powers” (ossia la capacità del Governo, tramite legislazione secondaria di modificare la legislazione primaria).
Queste deleghe però, non sempre prevedono la possibilità di controllo da parte del Parlamento, questo perché nel Regno Unito, il controllo parlamentare sugli statutory instruments dell’Esecutivo non è obbligatorio, ma è di volta in volta la legge delega che stabilisce se sottoporre o meno l’atto regolamentare all’esame del Parlamento e la procedura da adottare.
Il Coronavirus Act ha dunque disposto che alcuni regolamenti governativi, definitivi o in draft,saranno oggetto di procedura affermativa, altri di quella negativa e altri ancora saranno emanati senza bisogno di alcun controllo da parte delle Assemblee.
Particolare rilievo ha, poi, la cd. sunset clause (termine che indica le disposizioni di legge che prevedono i termini entro i quali il Governo può fare uso dei poteri conferitigli dal Parlamento).
Nel caso di specie, il termine di vigenza delle disposizioni del Coronavirus Act è fissato a due anni (art. 89), altresì prevedendo il parliamentary review semestrale sull’operatività dell’atto (art. 98).
Un termine, dunque, piuttosto lungo che potrà inoltre essere prorogato dal Governo, oltretutto senza il necessario coinvolgimento del Parlamento nell’ipotesi in cui questo non sia in sessione (art. 90).
Un aspetto fondamentale riguarda infine la scelta da parte del Regno Unito di introdurre un regime che seppur eccezionale rimane un regime provvisorio. Infatti, sebbene l’Act introduca dei poteri estesi per il Governo, le sue previsioni varranno fino al perdurare dell’emergenza COVID-19. Una volta verificatasi l’abrogazione dell’atto i suoi effetti spariranno (anche quelli relativi alla modifica di altri atti).
Questo fattore rappresenta sicuramente un elemento di diversità rispetto ad altri ordinamenti (come quello francese) in cui invece la legislazione di emergenza ha sicuramente un carattere più permanente.
Merita quindi riflessione la scelta del Regno Unito di adottare (seppur in ritardo rispetto a molti paesi europei) una risposta caratterizzata da esplicita provvisorietà e allo stesso tempo stabilirne la vigenza per un periodo così lungo.
Infine, quanto ai poteri così particolari che si è scelto di dare al Governo, essi devono ricondursi anzitutto alle particolarità dell’ordinamento UK che permettono un’elasticità dei rapporti fra Governo e Parlamento estranei ad un sistema di civil law.