03/06/2024
A cura di Lucilla Tempesta
Il 14 aprile 2022, il Regno Unito e il Ruanda hanno annunciato l’accordo per la creazione di un’alleanza in materia di asilo, con l’obiettivo di rafforzare gli impegni internazionali condivisi in materia di protezione dei rifugiati e dei migranti. Lo scopo è quello di scoraggiare l’ingresso illegale offrendo un’alternativa che permetta di fornire protezione internazionale a chi ne abbia bisogno in Ruanda. Questo accordo rappresenta una forma di esternalizzazione nel controllo delle frontiere e del diritto di asilo, ispirandosi al modello australiano adottato dagli anni ’90, che prevedeva il respingimento delle imbarcazioni con richiedenti asilo e il trasferimento di questi ultimi nei centri di detenzione in Papua Nuova Guinea. L’Australia ha poi abbandonato questo modello, ritenendolo costoso, inefficiente e critico dal punto di vista umanitario. Anche Israele, nel 2018, ha stipulato accordi simili con Ruanda e Uganda per trasferire i richiedenti asilo, offrendo loro la scelta di rimanere in detenzione o trasferirsi in questi paesi, sebbene non fossero i loro paesi di origine.
L’accordo tra Regno Unito e Ruanda dovrebbe applicarsi ai richiedenti asilo entrati irregolarmente nel Regno Unito dal 1 gennaio del 2022. È stato redatto come un protocollo d’intesa, simile al Protocollo Italia-Albania nella sua stesura iniziale. Una differenza significativa tra i due accordi riguarda la giurisdizione: mentre nel caso dell’Albania rimane all’Italia, nell’accordo con il Ruanda sarà quest’ultimo responsabile delle procedure di asilo e della protezione internazionale dei rifugiati, nonchè del rimpatrio di chi non necessita protezione. Entrambi gli accordi hanno una durata di cinque anni con possibilità di rinnovo. Il memorandum mira ad esternalizzare le domande di asilo fuori dal Regno Unito. Le autorità britanniche saranno responsabili del primo screening dei richiedenti asilo e del loro trasferimento forzato verso il Ruanda, dove le autorità ruandesi prenderanno in carico le procedure di asilo. Secondo il governo britannico, una volta trasferiti, non sarà più responsabile per I richiedenti. I richiedenti asilo riconosciuti come rifugiati rimarranno in Ruanda, mentre coloro che non otterranno la protezione internazionale dovranno essere rimpatriati o regolarizzati ottenendo la residenza permanente in Ruanda.
Il governo birtannico ritiene l’accordo legittimo e conforme agli obblighi nazionali e internazionali del Regno Unito, inclusa la Convenzione sui rifugiati che vieta il respingimento diretto o indiretto verso paesi dove esiste il rischio di respingimento, e l’ articolo 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) che vieta l’allontanamento verso paesi in cui vi sia il rischio di maltrattamenti o trattamenti inumani e degradanti.
La partnership è stata oggetto di ricorsi legali presso I tribunali del Regno Unito. La sentenza della Corte Suprema del 15 novembre 2023 ha concluso 18 mesi di procedimenti giudiziari, dichiarando l’accordo illegale. La Corte ha stabilito che in Ruanda i richiedenti asilo rischiano di essere respinti o rimpatriati nei loro paesi di origine senza adeguate garanzie di protezione, violando norme nazionali e internazionali come lo Human Rights Act del 1998, la Convenzione di Ginevra dei Rifugiati del 1951 e la CEDU. Secondo la Corte, il Ruanda non può essere considerato un paese sicuro, poichè I richiedenti asilo potrebbero subire maltrattamenti, come si desume da alcuni report dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per I Rifugiati che mostrano come la procedura di accesso all’asilo in Ruanda non sia comparabile con quella di un paese occidentale.
In risposta, il Regno Unito ed il Ruanda hanno concordato un nuovo trattato per affrontare le criticità rilevate dalla Corte Suprema, in particolare riguardo al rischio di respingimento. Il Safety of Rwanda (Asylum and Immigration) Bill è stato presentato al Parlamento inglese il 7 dicembre 2023. Il 22 aprile il Parlamento ha approvato una legge che consente l’espulsione dei richiedenti asilo entrati irregolarmente nel Regno Unito, definendo il Ruanda un Paese terzo sicuro. Attraverso una decisione ministeriale che dichiara il Ruanda un Paese sicuro, le autorità mirano ad escludere i tribunali dal controllo giudiziario. Questo approccio crea una presunzione normativa di sicurezza per il Ruanda, con l’intento di vincolare l’autonoma valutazione dei giudici futuri riguardo alla sicurezza del Paese. In particolare, secondo questa legge, i tribunali non devono considerare le richieste di revisione o appello basate sull’idea che il Ruanda non sia un Paese sicuro. In questo modo verrà drasticamente ridotta la possibilità per i richiedenti asilo di contestare o proporre appello contro le decisioni di espulsione, poiché i giudici saranno obbligati a considerare il Ruanda come un Paese ‘sicuro’, indipendentemente da qualunque evidenza contraria. Il governo britannico può, inoltre, ignorare le sentenze della Corte Europea dei diritti umani, sollevando questioni di legittimità e rispetto dello stato di diritto, poiché una legge ordinaria dello Stato non può contravvenire ai diritti fondamentali stabiliti dalle costituzioni o dalle convenzioni internazionali. La costituzione britannica prevede la separazione dei poteri, in questo caso vi sarebbe un’usurpazione legislativa della funzione giudiziaria. Ritenere che il Ruanda sia un paese sicuro è incompatibile con gli articoli 2 e 3 della CEDU e con il principio di non-refoulement, poiché la sicurezza è una questione di determinazione giudiziaria.
Il “Safety of Rwanda Act” fornisce una propria definizione di “paese sicuro”, affermando che il trasferimento delle persone avverrà nel rispetto degli obblighi internazionali e che queste non saranno ulteriormente allontanate dal Ruanda verso un paese diverso dal Regno Unito. La procedura di asilo, nel caso in cui vi sia fatta richiesta, sarà attivata in conformità agli obblighi internazionali, in territorio ruandese. Alla luce del nuovo trattato, sarà garantita assistenza legale in tutte le fasi del processo, inclusa la rappresentanza legale per i ricorsi in tribunale. Il sistema di asilo ruandese sarà rafforzato attraverso la creazione di un nuovo organo di appello all’interno del sistema giudiziario. Questo organo sarà composto da un rappresentante ruandese e da un co-presidente del Commonwealth, includerà giudici di diverse nazionalità, selezionati dai co-presidenti e debitamente nominati. Il Comitato di Monitoraggio, il cui ruolo sarà rafforzato, garantirà il rispetto degli obblighi previsti dalla legge. Inoltre, consentira alle persone ricollocate in Ruanda ed ai loro rappresentati legale di presentare reclami direttamente al Comitato.
Le decisioni basate su circostanze individuali specifiche rimangono possibili: il Segretario di Stato, un ufficiale dell’immigrazione o un tribunale possono decidere se il Ruanda è un paese sicuro per una persona specifica, basandosi su prove convincenti che riguardano solo quella persona. Tuttavia, tali decisioni non devono riguardare il fatto che il Ruanda sia generalmente considerato un paese sicuro o meno: l’organo decisionale non deve prendere in considerazione qualsiasi reclamo o denuncia che riguardi la decisione della Repubblica del Ruanda circa la rimozione o l’invio della persona in un altro Stato, così violando gli obblighi derivanti dalla Convenzione sui rifugiati.
Solo un ministro della Corona può decidere se il Regno Unito deve conformarsi ad una misura provvisoria della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo riguardante l’allontanamento di una persona verso la Repubblica del Ruanda. Pertanto, se il suddetto riconoscimento è manchevole, I tribunali o le corti non devono considerare la misura provvisoria nell’esame della domanda o dell’appello relativo all’allontanamento di una persona verso il Ruanda.
Per rispondere ai ricorsi che i richiedenti asilo potrebbero presentare, il governo ha mobilitato un gruppo di attivisti e giuristi.
Il protocollo Italia-Albania (ora ratificato con legge 21 febbrario 2024, n.14) e il Safety of Rwanda Bill rappresentano due approcci distinti alla gestione extraterritoriale dei flussi migratori. Nel protocollo Italia-Albania, la gestione dei centri e le procedure rispetteranno la normativa italiana ed europea, mantenendo la giurisdizione italiana. Al contrario, in Ruanda, la giurisdizione nella fase delle procedure di asilo, sarà interamente in mano alle autorità ruandesi.
Inoltre, vi sono differenze anche nella fase di screening e di trasferimento: nel protocollo Italia-Albania, le persone saranno salvate in mare e solo i soggetti non vulnerabili saranno ricollocati nei centri albanesi. Nel caso del Rwanda Bill, lo screening avverrà in territorio britannico, seguito dal trasferimento in Ruanda. Un contrasto che è fondamentale rilevare risiede nell’inclusione dell’Albania della lista dei Paesi di origine sicuri, confermata dal Decreto 7 maggio 2024, Aggiornamento della lista dei Paesi di origine sicuri prevista dall’articolo 2-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, emanato dal Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Secondo l’articolo 2-bis del decreto legislativo n. 25/2008, uno Stato non appartenente all’Unione europea può essere considerato Paese di origine sicuro se, sulla base del suo ordinamento giuridico, dell’applicazione della legge e della situazione politica, si può dimostrare che non vi siano atti di persecuzione, tortura o trattamenti inumani o degradanti, né pericolo di violenza indiscriminata.