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Il Conseil Constitutionnel, lo stato di emergenza e i dati personali

 

 

 


 

Il Conseil Constitutionnel si pronuncia sullo stato di emergenza adottato in Francia a seguito degli attentati di Parigi.

Con un’attesissima pronuncia, il Conseil, adito dalla Ligue des droits de l’homme (LDH), ha sostanzialmente avallato la scelta delle autorità di introdurre misure di sicurezza – che incidono fortemente sulle situazioni dei singoli, toccando innegabilmente i diritti fondamentali.

Sono quindi posti limiti precisi, da rispettare in modo rigoroso. In particolare, in questa sede si segnala la decisione sulle perquisizioni appena disciplinate dal Legislatore, che integrano un “régime dérogatoire de perquisitions administratives dans le cadre de l’état d’urgence“.

È stata ritenuta conforme a Costituzione la possibilità per l’amministrazione della sicurezza di perquisire “a sorpresa”, anche nelle ore notturne, in presenza di circostanze giustificate e nel rispetto del principio di proporzionalità.

Illegittime, invece, le previsioni che consentivano agli inquirenti di raccogliere tutte le informazioni al momento della perquisizione, come quelle contenute su computer o altri dispositivi.Per essere più chiari: al momento della perquisizione l’autorità amministrativa non può raccogliere contestualmente tutti i dati relativi a una persona; il Conseil “a censuré les dispositions de ce paragraphe qui permettaient de copier des données informatiques dans le cadre de ces perquisitions“. La generale raccolta dei dati è considerata una misura particolarmente invasiva, che non può essere giustificata all’interno del regime derogatorio previsto. Se attuata, si tratterebbe di una “saisie” (“que cette mesure est assimilable à une saisie“), che necessita di garanzie più stringenti – e, in particolare, un’ordine dell’autorità giudiziaria.

Colpisce il fatto che la Corte costituzionale francese abbia tenuto in considerazione la globalità delle informazioni (“copier toutes les données informatiques auxquelles il aura été possible d’accéder au cours de la perquisition“). Non è, dunque, il singolo dato a essere oggetto di protezione (anche perché la perquisizione deve avere un effetto in relazione a una minaccia considerata reale o imminente), ma la possibilità di rivelare l’intera sfera individuale e personale a generare i dubbi del Conseil. Un’altra pronuncia (come avviene anche in ambito europeo: v. caso Schrems) in cui la questione della generalità dei dati diviene centrale nella valutazione del rispetto dei diritti della persona, di cui l’amministrazione non può disporre liberamente, neanche in casi eccezionali.

 

 

Bruno Carotti

 

 


 

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