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I poteri speciali del Governo di unità nazionale: tra sicurezza e integrazione della politica industriale

Tommaso Di Prospero

06/05/2021

A partire dallo scorso mese, si è assistito a un ricorso estensivo all’esercizio dei poteri speciali da parte del Governo. Dall’11 marzo, infatti, sono stati quattro i provvedimenti emanati nell’ambito del golden power, due dei quali riferibili al settore del 5G.

Il primo provvedimento del governo è stato emanato con dpcm dell’11 marzo 2021. Oggetto l’esercizio dei poteri speciali, con prescrizioni, in merito alla notifica di acquisto di CPE 5G di Fastweb S.p.A. da parte di Askey (taiwanese) e ZTE (cinese).

Due sono stati i provvedimenti adottati con dpcm nel 25 marzo 2021. In primis, di nuovo quindi protagonista il settore del 5G. Qui l’esercizio dei poteri speciali, con prescrizioni, verso la notifica di acquisizione di elementi «hardware e software» da parte delle società, entrambe cinesi, Huawei e ZTE, per il «completamento di architettura di rete 5G SA» (SA stante per standalone). 

Il provvedimento successivo è stato di rettifica in merito all’esercizio di poteri speciali, con prescrizioni, in ordine alla notifica di acquisizione da parte di Tencent Cloud B.V. e Square Inc. di partecipazioni di minoranza nel capitale sociale di Satispay S.p.a. 

Da ultimo, il dpcm del 31 marzo 2021, reca l’esercizio di poteri speciali, con opposizione, in ordine alla notifica della Shenzhen Inveland Holdings Co. Ltd., avente ad oggetto l’acquisizione di una partecipazione pari al 70% nella società LPE S.p.a.. LPE è un’azienda che realizza reattori epitassiali utilizzati nella produzione di semiconduttori. La partecipazione target della società cinese è sicuramente di grande rilevanza in tempi di crisi nel settore dei chip, e su cui la risposta forte del governo con l’opposizione all’operazione non si è fatta attendere. Quanto emerge infatti da indiscrezioni, nelle motivazioni del provvedimento sarebbe stato indicato che l’acquisizione comporterebbe «un rischio eccezionale per gli interessi pubblici relativi alla continuità degli approvvigionamenti di dispositivi elettronici a semiconduttore per una pluralità di ambiti (tra cui infrastrutture energetiche, intelligenza artificiale, 5G, IoT, per menzionare quelli individuati come strategici dalla normativa nazionale ed europea)».

Non si conoscono le motivazioni tecniche dei provvedimenti, che sono note nei dettagli solo ai soggetti interessati, e le informazioni a disposizione sono per ora riferibili ai soli estratti dei decreti consegnati al Parlamento. Rimangono tuttavia alcune considerazioni che possono essere già anticipate. Innanzitutto, il nuovo Governo pare stia facendo, sin da subito, un esteso uso dei poteri speciali, non limitandosi ad assumere provvedimenti prescrittivi ma anche con vere proprie interdizioni sulle operazioni (per ora tre in totale dalla riforma del 2012). Sicuramente altro profilo rilevante sono i settori su cui si è concentrato l’esercizio dei poteri speciali. Come detto sopra, su quattro provvedimenti, due si riferiscono al settore del 5G, la cui estensione del perimetro golden power risale a decreti-legge del 25 marzo 2019, n. 22 e dell’11 luglio 2019, n. 64. Il decreto n. 22 del 2019 ha di fatto inserito i servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G nelle attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale (dunque estendendo anche a queste fattispecie l’obbligo di notifica delle operazioni, qui rispettato). Il 5G si conferma, anche quest’anno, come uno dei fulcri centrali dell’interesse nazionale e dell’attenzione del governo per l’esercizio del golden power. Come emerso anche per il 2019 dalla Relazione della Presidenza del Consiglio dei ministri presentata al Parlamento in materia di esercizio dei poteri speciali, e dalla Relazione sulla politica dell’informazione per la sicurezza del 2020, i provvedimenti aventi ad oggetto notifiche nel settore 5G hanno contribuito all’incremento del trend di segnalazioni e ne costituiscono anzi il motivo più frequente di ricorso ai poteri speciali (11 su 13 dei provvedimenti con specifiche condizioni o prescrizioni solo nel 2019, 18 su 22 totali nel 2020). 

Inevitabile poi concentrarsi sulla provenienza degli investimenti oggetto di scrutini da parte dell’esecutivo, tutte esterne all’Unione europea e comunque la quasi totalità cinesi. Provenienza estera che assume valore fondamentale per due ordini di motivi. Innanzitutto, l’esercizio dei poteri speciali nel campo del 5G richiede necessariamente il contratto oggetto della notifica sia stipulato con soggetti esterni all’Unione europea. Ma questo requisito è rilevante anche per far rientrare le operazioni nel quadro sul controllo degli investimenti istituito dal Regolamento UE n. 452 del 2019 (il “Regolamento”). Sarà dunque compito del Governo di segnalare agli Stati membri le operazioni e i provvedimenti adottati che siano compatibili con l’art. 4, paragrafo 1 del Regolamento, che individua i settori in cui gli investimenti diretti esteri possano incidere sulla sicurezza o l’ordine pubblico. 

Nonostante il livello altamente tecnico che caratterizzerà i provvedimenti integrali nelle loro motivazioni si può inoltre desumere, anche dalle dichiarazioni pervenute da parte dei membri del Governo, che alla radice dei provvedimenti vi sia una necessità nazionale di salvaguardare gli interessi non solo di sicurezza e di ordine pubblico, ma anche e soprattutto di politica industriale e sviluppo economico. Questa generale volontà di preservare l’interesse pubblico era stata confermata come caratteristica dei poteri speciali già nella Relazione della Presidenza del Consiglio dei ministri presentata al Parlamento del 2018, dove si indicava che l’esercizio dei poteri speciali si configura non solo come presidio per le attività strategiche che fanno capo alle società destinatarie di operazioni di acquisizioni, ma anche come uno strumento di tutela della relativa dimensione industriale e del complesso delle conoscenze tecnologiche «che assieme costituiscono un patrimonio strategico non solo delle società target ma anche dell’intero sistema paese». Ancora più sentita con la pandemia, questa esigenza è emersa anche dalla comunicazione della Commissione del 26 marzo 2020, che aveva invitato gli Stati membri ad «avvalersi appieno, sin da ora, dei meccanismi di controllo degli Investimenti Esteri Diretti per tenere conto di tutti i rischi per le infrastrutture sanitarie critiche, per l’approvvigionamento di fattori produttivi critici e per altri settori critici, come previsto nel quadro giuridico dell’UE», e dall’estensione del perimetro golden power con il D.l. Liquidità (poi sostituito con i dpcm dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 179 del 18 dicembre 2020 e n. 180 del 23 dicembre 2020). Il Governo, non senza polemiche anche dai soggetti interessati, attua nuovamente un bilanciamento delicato degli interessi coinvolti con il suo intervento pervasivo su operazioni che non possono essere considerate solo economiche. Tra questi interessi, l’apertura dei mercati ovviamente emerge come recessivo, specialmente con riguardo al caso LPE, dove l’operazione di acquisizione è stata sottoposta al veto. 

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