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EMENDAMENTO AL DL RILANCIO PER LA RIORGANIZZAZIONE DEL GRUPPO GSE: I RILIEVI CRITICI DELL’ARERA SULLE MODIFICHE ALLA GOVERNANCE DEL SETTORE ENERGETICO

ELEONORA GUARAGNA

6 luglio 2020

L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha recentemente richiamato l’attenzione di Governo e Parlamento su alcuni profili critici relativi all’emendamento 42.19 presentato al disegno di legge di conversione in legge del DL “Rilancio” n. 34 del 19 maggio 2020, voluto dal Partito Democratico ed attualmente all’esame, in prima lettura, presso la Commissione Bilancio della Camera dei Deputati.

Il primo comma dell’emendamento in esame propone il riordino del gruppo che fa capo al Gestore dei servizi energetici (GSE), il quale attualmente assolve a funzioni di primaria importanza nell’ambito energetico nazionale ed internazionale. L’emendamento, che mira ad “una più efficiente suddivisione delle competenze e della razionalizzazione della spesa, nonché allo scopo di accelerare i processi di innovazione e sviluppo del sistema elettrico e di efficientamento energetico nazionale, in linea con gli obiettivi previsti dal Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima”, prevede la riorganizzazione delle attività dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e del gruppo GSE: quest’ultimo assumerebbe la gestione dei servizi energetici per i settori pubblico e privato, in particolare nei segmenti delle energie rinnovabili, dell’efficienza energetica, della gestione degli oneri di sistema e dei flussi informativi dell’intero sistema elettrico.

Le modifiche apportate dall’emendamento porterebbero alla nascita di due “poli”, con competenze differenti: il primo facente capo al Gruppo GSE, ed incaricato della gestione dei servizi energetici; il secondo, dedicato alla ricerca e all’innovazione tecnologica applicate al settore energetico, all’ambiente e allo sviluppo economico sostenibile, affidato all’ENEA.

La legge n. 481 del 1995, istitutiva dell’ARERA, le attribuisce poteri di segnalazione nei confronti del Governo e del Parlamento, riservandole un ruolo di rilievo come interlocutore delle istituzioni governative. La normativa nazionale ed europea, inoltre, conferisce all’Autorità il compito di tutelare il buon funzionamento dei mercati, la trasparenza dei flussi informativi, la concorrenza e i consumatori, specie quelli più deboli.

Pur condividendo le finalità sottese all’emendamento, che mira alla razionalizzazione e all’efficientamento del sistema energetico nazionale e alla riduzione dei costi, anche alla luce della crisi dovuta all’emergenza COVID-19, l’Autorità ha manifestato nella segnalazione 223/2020/I/COM una serie di preoccupazioni relative all’impatto dello stesso sulle attività e gli elementi della filiera energetiva sottoposti alla sua regolazione e supervisione.

Al gruppo GSE, ha rilevato l’ARERA, è demandata la gestione di servizi, portali e processi su cui si fonda il buon funzionamento dei mercati energetici e la regolazione dei relativi settori. I servizi in esame rivestono un’importanza essenziale, in particolare nel supporto dei clienti finali e delle fasce più deboli dei consumatori: nella segnalazione l’Autorità richiama, a titolo esemplificativo, “la gestione dei dati relativi ai prelievi dell’energia elettrica e del gas naturale, nonchè alle informazioni sui punti di prelievo e ai dati identificativi dei clienti finali realizzata attraverso il Sistema informativo integrato (SII)”. Il SII, che fornisce i dati e i flussi informativi sui quali si fonda gran parte dei meccanismi di funzionamento dei sistemi energetici, opera sulla base delle disposizioni dell’ARERA, che ne individua criteri, regole e procedure di attività. Nella segnalazione, l’Autorità sottolinea la necessità che, anche in caso di modifiche, l’assetto della governance energetica mantenga intatte le proprie caratteristiche di terzietà e indipendenza sotto la supervisione regolatoria dell’ARERA.

Il gruppo GSE, e in particolare il Gestore dei mercati energetici (GME), si occupa, inoltre, della gestione delle piattaforme dei mercati elettrici e del gas e delle relative operazioni di negoziazione, provvedendo al monitoraggio degli stessi e all’assolvimento di una serie di compiti affidati dalla regolazione settoriale nazionale ed europea. Il GME riveste il ruolo di unico Nominated electricity market operator (NEMO) italiano, deputato alla gestione del mercato e delle attività delle borse elettriche ai sensi del Regolamento UE 2015/1222; al fine di ricoprire correttamente tale qualifica, il Gestore deve assicurare diversi requisiti specifici, tra cui “l’adeguato livello di separazione delle attività rispetto agli altri operatori del mercato, la capacità di trattare tutti gli operatori del mercato in modo non discriminatorio, la predisposizione di idonei meccanismi di vigilanza del mercato”.

Per essere efficace e trasparente e garantire la sussistenza dei requisiti sopra indicati, la gestione dei mercati deve risultare neutrale e indipendente, “parimenti equidistante dai soggetti che sugli stessi operano, prescindendo, perciò, dalla natura e dal ruolo che gli operatori ricoprono, nonché dal peso che questi esercitano sul mercato con le proprie contrattazioni o con le attività sviluppate che hanno influenza sui mercati, comprendendo quindi anche quei soggetti gestori che operano per finalità di sistema (quali i gestori di rete)”.

Nella segnalazione, l’Autorità evidenzia come l’emendamento 42.19, attribuendo al gruppo GSE la gestione degli oneri generali di sistema, relativa sia al mercato elettrico sia a quello del gas naturale, potrebbe interferire con la struttura attuale di gestione, riscossione e conseguenti erogazioni degli oneri di sistema. La disciplina di questi ultimi è al momento assegnata all’ARERA e, in particolare, alla CSEA (Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali), ente pubblico economico strumentale all’attività dell’Autorità, sottoposto alla vigilanza di quest’ultima e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, e operante secondo gli indirizzi dell’Autorità. La natura pubblica della CSEA e le penetranti forme di controllo a cui la Cassa è vincolata garantiscono, secondo l’Autorità, la neutralità del sistema di governance rispetto agli interessi in gioco.

Sebbene non connesso direttamente all’attività di regolazione, anche il settore della ricerca per la transizione energetica viene valorizzato e potenziato dalla “pluralità di voci” che lo caratterizzano nell’assetto attuale: “in questo senso la presenza di un soggetto al servizio dei decisori politici e del Regolatore con chiare caratteristiche di indipendenza dagli operatori e dai differenti interessi di carattere industriale appare un elemento rilevante”.

L’organizzazione ora vigente del settore energetico, conclude l’Autorità, è funzionale alla realizzazione ottimale delle funzioni regolatorie delineate dal Legislatore nazionale ed europeo, anche nel rispetto della normativa europea di settore. Funzioni regolatorie correlate ad una “pluralità complessa e articolata di azioni e interventi finalizzati al perseguimento di rilevanti obiettivi pubblici da salvaguardare”, in settori di rilevanza strategica per il Paese, che necessitano quindi di terzietà e trasparenza, e della supervisione dell’Autorità regolatrice così come attualmente configurata.

Gli interventi di modifica e riorganizzazione della governance dovrebbero non solo preservare tali caratteri di neutralità, terzietà e l’efficacia del controllo da parte del Regolatore, ma anche “seguire un percorso che consenta di valutare e ponderare tutte le possibili soluzioni e i relativi effetti sui soggetti che fanno parte della filiera energetica, ciascuno competente per specifici aspetti”.

Secondo l’Autorità, quindi, il tentativo di riordino del gruppo GSE, strategico per il corretto funzionamento della filiera energetica, rischia di contromettere i principi di terzietà e indipendenza che dovrebbero governare i mercati e il SII, con il rischio di conflitti d’interessi, inefficienze e disfunzioni informative a danno dei consumatori più vulnerabili. Un riordino del sistema, finalizzato a condivisibili scopi di razionalizzazione e ottimizzazione di spese e competenze, dovrebbe imprescindibilmente avvalersi del coinvolgimento e del confronto con l’Autorità stessa, neutrale rispetto agli interessi in gioco e legalmente responsabile della regolazione dell’intero mercato.

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