di Alessandra Marzioni
07/07/16
Con il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 il Governo ha recepito le tre direttive europee in materia di aggiudicazione dei contratti di concessione, di appalti pubblici e di procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali. Il decreto ha inoltre operato un riordino della disciplina vigente: si tratta di un provvedimento volto alla semplificazione e allo snellimento dei procedimenti, concepito per migliorare l’efficienza della pubblica amministrazione e la competitività del Paese.
Il 29 gennaio infatti il Governo era stato delegato con la legge 11/2016, recante “Deleghe al Governo per l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”. Nella legge delega i criteri direttivi previsti per il Governo mostrano come l’attenzione alle considerazioni di carattere ambientale dovesse divenire un elemento cardine del nuovo sistema degli appalti.
Il codice presenta diverse novità: l’introduzione di una disciplina unitaria dei contratti e delle concessioni, la semplificazione delle procedure dovuta ad un ampliamento della discrezionalità delle amministrazioni e al ruolo dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), l’introduzione di specifiche misure volte al miglioramento dell’efficienza del sistema.
La maggiore discrezionalità mira a far prevalere il fattore qualitativo su quello quantitativo, come nel caso del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, e viene bilanciata dalla previsione di misure atte a favorire l’efficienza e di attività di controllo, verifica e vigilanza.
Nell’ottica di premiare la qualità delle offerte vengono inserite anche considerazioni di carattere ambientale in diversi articoli del nuovo codice.
Innanzitutto nei Principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni (Art 30, comma 3) viene stabilito che nell’esecuzione di appalti e concessioni devono essere rispettati gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi e dalle disposizioni delle convenzioni internazionali in materia sociale ed ambientale elencate nell’Allegato X. All’Art 34 (Criteri di sostenibilità energetica e ambientale) è prescritto che le stazioni appaltanti debbano contribuire al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l’inserimento nella documentazione progettuale e di gara delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Detti criteri devono essere tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
All’Art 69 (Etichettature) viene previsto che le amministrazioni aggiudicatrici che intendano acquistare lavori, forniture o servizi con specifiche caratteristiche ambientali, sociali o di altro tipo possano imporre un’etichettatura specifica come mezzo di prova che i lavori, le forniture o i servizi corrispondono alle caratteristiche richieste. Tutto ciò al ricorrere di alcune condizioni: l’idoneità dei requisiti per l’etichettatura a definire le caratteristiche dei lavori, delle forniture e dei servizi oggetto dell’appalto; l’elaborazione di tali requisiti sulla base di criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori; l’elaborazione delle etichette nell’ambito di un procedimento aperto e trasparente; l’accessibilità alle etichettature per tutte le parti interessate; l’identificazione dei requisiti richiesti da parte di terzi sui quali le parti non possano esercitare un’influenza determinante.
L’Art 87 impone alle stazioni appaltanti che richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto da parte dell’operatore economico di determinati sistemi o di norme di gestione ambientale di fare riferimento al sistema dell’Unione di ecogestione e audit (EMAS) o a altri sistemi di gestione ambientale conformi al Regolamento CE n. 1221/2009, o ancora ad altre norme di gestione ambientale fondate su norme europee o internazionali in materia. Le stazioni appaltanti devono poi riconoscere i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri e, nel caso in cui gli operatori economici dimostrino di non avere accesso a tali certificati o di non avere la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti per motivi a loro non imputabili, accettare anche altre prove documentali delle misure di gestione ambientale purché equivalenti.
Ai sensi dell’Art 90 (Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazioni), gli operatori economici iscritti in elenchi ufficiali di imprenditori, fornitori o prestatori di servizi o che siano in possesso di una certificazione rilasciata da organismi accreditati per tali certificazioni ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio possono presentare alla stazione appaltante, per ogni appalto, un certificato d’iscrizione o il certificato rilasciato dall’organismo di certificazione competente. Tale regolamento europeo infatti è concepito per assicurare che i prodotti del mercato unico soddisfino i requisiti e offrano un elevato grado di protezione di interessi pubblici tra cui anche la tutela dell’ambiente.
Riguardo ai criteri di aggiudicazione dell’appalto (Art 95), il potere di scelta della stazione appaltante non è illimitato in quanto vengono garantiti la concorrenza effettiva e meccanismi di verifica delle informazioni fornite dagli offerenti al fine di valutare il grado di soddisfacimento dei criteri di aggiudicazione delle offerte. Le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono all’aggiudicazione degli appalti e all’affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell’elemento prezzo o del costo. È previsto che l’offerta economicamente più vantaggiosa sia valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali, o sociali connessi all’oggetto dell’appalto. È espressamente contemplato che tra questi criteri possano rientrare il possesso di un marchio di qualità ecologica dell’Unione Europea (Ecolabel UE); la compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra associate alle attività dell’azienda; il costo di utilizzazione e manutenzione avuto anche riguardo ai consumi di energia e delle risorse naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi complessivi, inclusi quelli esterni e di mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici, riferiti all’intero ciclo di vita dell’opera, bene o servizio. All’Art 96 (Costi del ciclo di vita) viene specificato quali costi debbano intendersi tali: sono menzionati quelli connessi al consumo di energia e altre risorse, quelli relativi al fine vita e quelli imputati ad esternalità ambientali legate ai prodotti, servizi o lavori.
I servizi di ristorazione (Art 144), che vengono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, sono valutati tenendo in considerazione: gli aspetti relativi a fattori quali la qualità dei generi alimentari con particolare riferimento a quella di prodotti biologici, tipici e tradizionali, di quelli a denominazione protetta e di quelli provenienti da sistemi di filiera corta e da operatori dell’agricoltura sociale; il rispetto delle diposizioni ambientali in materia di green economy, dei criteri ambientali minimi pertinenti di sostenibilità energetica e ambientale; la qualità della formazione degli operatori.
Con l’entrata in vigore del D. Lgs. 50/2016, quindi, il rispetto e l’attenzione per criteri anche di carattere ambientale diventa un fattore obbligatoriamente determinante per la scelta delle stazioni appaltanti. Le disposizioni contenute nel nuovo codice confermano l’impegno a promuovere un modello di sviluppo basato sulla sostenibilità ambientale già manifestato a febbraio con il Collegato Ambientale ((l. 221/2015, Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali), che ha introdotto misure incidenti su una serie di settori dell’economia verde e misure dedicate alla modifica dell’ormai abrogato codice degli appalti (d.lgs. 163/2006). Tutto ciò comporta l’emersione dei Green Public Procurement in qualità di strumento non più meramente facoltativo, nell’intento di incentivare un’economia più attenta alla preoccupazione per la salute dell’ambiente e ai livelli di efficienza.