LAURA TROTTA
15/12/2018
La direttiva UE 2017/541, adottata il 15 marzo 2017, ha preso il posto della Decisione quadro 2002/475/GAI ed ha influito anche sulla Decisione 2005/671/GAI.
Tale intervento normativo si inserisce nel solco concettuale idealmente disegnato dalla Risoluzione 2178 del 2014 relativamente alla quale il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Uniteha palesato la preoccupazione per la minaccia sempre crescente dei foreign fightersed ha chiesto agli Stati membri dell’ONU di garantire la punibilità dei reati terroristici a norma del proprio diritto nazionale. A tal proposito gli Stati UE dovranno dotarsi di norme che puniscano alcune azioni specificamente indicate: il reclutamento di soggetti a fini terroristici, l’addestramento a fini terroristici (sia quello prestato che ricevuto), il viaggio all’interno, all’esterno o anche verso gli Stati membri dell’Unione europea per fini terroristici ed ilfinanziamento del terrorismo. In linea con gli standard internazionali presenti nella Financial Action Task Force,volta a criminalizzare il finanziamento del terrorismo, gli Stati dovranno rendere perseguibili il concorso, l’istigazione ed il tentativo per le ipotesi delittuose previste nella direttiva UE 2017/541.
Pertanto la sempre maggiore tensione generata dall’imprevedibilità della minaccia terroristica e dalle nuove sfide derivanti da quest’ultima ha fatto sì che l’azione del legislatore europeo sia stata diretta al miglioramento del quadro giuridico penale euro-unitario relativo alla lotta al terrorismo. L’adozione della direttiva n. 541 pubblicata il 31 marzo 2017 si pone dunque sullo sfondo dello scenario or ora tratteggiato.
Essa si inserisce in un’ottica tesa alla realizzazione di un quadro giuridico comune a tutti gli Stati membri dell’UE finalizzato ad agevolare lo scambio di informazioni e la cooperazione tra le autorità nazionali; ha consentito, inoltre, di allineare il diritto dell’Unione al diritto internazionale, il quale aveva già provveduto a prevedere ed incrementare il numero dei casi di incriminazione posti a carico delle nazioni per osteggiare tale fenomeno.
Il «reato di terrorismo» viene inquadrato dall’art. 3 della direttiva in esame e si configura quando uno dei reati gravi tra quelli indicati al Par. 1 sia stato commesso allo scopo (alternativo) di:
- rendere lo stato d’animo della popolazione in allerta costante e gravemente intimidito;
- coartare in maniera indebita i poteri pubblici e/o un’organizzazione internazionale nella condizione di espletare un atto o astenersi dal farlo;
- creare scompiglio istituzionale destabilizzando le strutture politiche, costituzionali, economiche o sociali basilari di una Nazione o di un ente internazionale.
Esso va inquadrato tenendo in considerazione due elementi: il primo consiste nella commissione di uno dei reati tassativamente elencati; il secondo, integrativo del precedente, consiste nell’aver commesso tale reato con scopi terroristici.
Relativamente invece ai «reati riconducibili ad un gruppo terroristico»l’art. 4 della direttiva impone agli Stati membri di condannare penalmente la direzione di un’entità terroristica ed il consapevole contributo al suo esercizio.
La nuova direttiva si muove lungo tre direttrici. In primistale intervento riformatore punta a riempire i vuoti di tutela riscontrabili nella decisione quadro 2002/475/GAI sulla lotta contro il terrorismo, sulla base di quanto espresso dalla risoluzione n. 2178 (2014) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unitee del Protocollo addizionale alla convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo, inserendo nuovi obblighi di incriminazione. Secondariamente essa ha inseguito il proposito di armonizzare la normativa penale degli Stati europei al fine di formulare un quadro giuridico unico e di agevolare la cooperazione tra di essi. In conclusione il provvedimento caldeggia l’adozione di misure di protezione, sostegno e assistenza rivolte a coloro che hanno subito violenze derivanti da atti terroristici.
Per di più il basamento giuridico della direttiva può essere rintracciato nell’art. 83 TFUE, il quale consente al Parlamento europeo ed al Consiglio di dettare «norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente gravi che presentano una dimensione transnazionale derivante dal carattere o dalle implicazioni di tali reati o da una particolare necessità di combatterli su basi comuni»(tra i quali è compreso il terrorismo), e nell’art. 82, par. 2, lett. c) TFUE che consente agli organi suddetti di prescrivere norme minime sui diritti da garantire alle vittime.