EMMA MUSCO
21/09/2018
Tra novità importanti, vespai di polemiche e osservazioni del Presidente della Repubblica, lo scorso 25 luglio 2018 è entrata in vigore la Legge n.89/2018 che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 29 maggio n.55, il c.d. “Decreto Terremoto” che dispone ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
Le Camere, in sede di conversione, hanno ampliato notevolmente i contenuti originari del decreto. Sono state infatti introdotte numerose altre disposizioni che disciplinano in chiave emergenziale i contributi e finanziamenti per gli interventi di ricostruzione e recupero degli immobili, il ripristino dell’agibilità degli edifici, la riduzione degli oneri burocratici e amministrativi.
Il decreto, arrivando blindato alla Camera, non ha però recepito una serie di modifiche sollecitate dai destinatari del provvedimento (amministrazioni locali e categorie produttive) e da alcune minoranze politiche. Tra queste ad esempio l’aumento delle rate da 60 a 120 e la riduzione al 40% dell’ammontare dovuto per la sospensione dei versamenti di tributi e contributi; la possibilità per i cittadini di anticipare le spese per la ricostruzione, accelerandone il processo, e accedere successivamente a rimborso; il trasferimento ai Comuni delle strutture emergenziali finora realizzate ad uso di pubblico servizio; la possibilità di assumere personale presso gli uffici speciali per la ricostruzione e le stazioni uniche di committenza.
Cosa prevede il Decreto Terremoto?Il provvedimento proroga lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2018 (con uno stanziamento di 300 milioni) e la struttura commissariale fino al 2021 e introduce numerose altre proroghe di termini in materia di lavoro, assicurazioni, adempimenti e versamenti tributari e contributivi. Ma tra le novità più importanti attese dai territori spicca la procedura di sanatoria delle ‘lievi difformità edilizie’, in sostanza i piccoli abusi, in una percentuale consentita del 5%, realizzati prima del 24 agosto 2016. I proprietari degli immobili possono presentare, contestualmente alla domanda di contributo, una segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria pagando una sanzione tra i 516 e i 5.164 euro. Ma la disposizione che ha destato maggiori problemi è quella riguardante la regolarizzazione delle strutture provvisorie realizzate dai privati, con proprie risorse, sui terreni di proprietà: la c.d. norma “salva Nonna Peppina” che trova il suo ingresso all’art. 07. La disposizione, introdotta nel corso dell’esame al Senato, riscrive integralmente la disciplina in materia di interventi eseguiti senza titolo abilitativo per immediate esigenze abitative (contenuta nell’art. 8-bis del D.L. 189/2016), al fine precipuo di garantire la temporaneità delle nuove opere e – tramite la previsione della prestazione di apposite garanzie, sotto forma di cauzioni o fideiussioni – la loro demolizione una volta completata la ricostruzione degli immobili danneggiati dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016. La disposizione, per come redatta, pur non costituendo una palese violazione della legittimità costituzionale, suscita forti perplessità paventando un «rischio di utilizzo perpetuo degli immobili abusivi». Queste le osservazioni del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che in sede di promulgazione ha contestualmente inviato al Primo Ministro le sue perplessità invitando il governo a intervenire per risolvere alcuni aspetti insidiosi.
I profili di criticità della disciplina concernono le previsioni dei commi 2 e 3. Nel comma 2 si stabilisce un’inedita sospensionedella punibilità, testualmente riferita solo alle sanzioni penali di cui all’art. 181 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, cioè le sanzioni che si applicano a chi esegue opere su beni paesaggistici senza autorizzazione o in difformità da questa. «Il provvedimento non prevede perciò la sospensione di altre sanzioni (in materia di edilizia, urbanistica e tutela di aree protette) che spesso ricorrono nelle ipotesi di realizzazione di opere realizzate in assenza delle prescritte autorizzazioni in zone soggette a vincoli». In pratica, restano altre responsabilità penali che la norma non sospende e che dunque potrebbero rendere vana la ratio della norma, che ha l’obiettivo di rendere utilizzabili temporaneamente i manufatti che i privati si sono procurati per far fronte all’emergenza abitativa.
Lo stesso comma, nel limitare le sanzioni fino al «novantesimo giorno dall’emanazione dell’ordinanza di agibilità dell’edificio distrutto o danneggiato», nasconde un altro rischio. L’emanazione dell’ordinanza di agibilità potrebbe infatti non verificarsi, «come ad esempio nel caso di assegnazione di una diversa soluzione abitativa rispetto a quella originaria, determinando, di fatto, la protrazione della inapplicabilità sine die e il conseguente utilizzo perpetuo dell’immobile “abusivo”, che diverrebbe, in tal modo, una seconda abitazione».
Oltre al rischio seconda casa, il comma 3 nel prevedere l’inefficacia del sequestro preventivo, «lede l’intangibilità dei provvedimenti giudiziari, sottraendo alla magistratura la esclusiva competenza a valutare i presupposti per il permanere delle misure di sequestro. Fra l’altro la norma contempla solo il sequestro preventivo, lasciando fuori quello “probatorio” (art. 354 c.p.p.), che ben può essere disposto in caso di attività edilizia svolta in assenza delle necessarie autorizzazioni».
Questi rilievi sono stati recepiti in sede di conversione – con l’approvazione di un emendamento a Palazzo Madama- dal noto “Decreto Milleproroghe” che abbraccia numerosi ambiti di intervento.
Per quanto riguarda i manufatti e le installazioni realizzati o acquistati per far fronte all’emergenza, il Milleproroghe provvede a rendere inapplicabili, temporaneamente, anche altre sanzioni. Si tratta delle sanzioni previste per la violazione di ogni altra disposizione in materia edilizia o paesaggistica, comprese quelle contenute nell’articolo 44 del “Testo unico” dell’Edilizia. Nel decreto, inoltre, viene sottolineato il requisito della temporaneità che installazioni e manufatti devono possedere per ottenere la sospensione delle sanzioni. Inoltre, sul “rischio utilizzo perpetuo degli immobili abusivi”, il provvedimento lega la sospensione dall’immunità dalle sanzioni non solo all’atto dell’emanazione dell’ordinanza di agibilità dell’edificio distrutto o danneggiato, ma riattiva le sanzioni anche una volta trascorsi 90 giorni dall’assegnazione di altra soluzione abitativa da parte dell’autorità competente. Vengono così dissipati i rischi messi in luce dal Capo dello Stato relativamente al 2 comma dell’art. 07.
Infine, vengono corrette anche le disposizioni sui provvedimenti di sequestro preventivo disciplinate dal dl terremoto al comma 3: il Milleproroghe introduce un nuovo articolo che disciplina la revoca da parte dell’autorità giudiziaria, a norma delle pertinenti disposizioni del codice di procedura penale, dei provvedimenti di sequestro, probatorio o preventivo, adottati sino al 25 luglio 2018 (data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl 55/2018) per violazione della disciplina edilizia o paesaggistica.
Il Decreto Milleproroghe è stato convertito in legge in data 20 settembre, con l’approvazione del Senato. Oltre a tener conto dei rilievi di modifica del Decreto Terremoto, ha introdotto, altre nuove misure per i territori colpiti dal sisma, in particolare per imprese e scuole, stanziando nuove risorse e contributi.