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COVID-19, IL GSE POSTICIPA I TERMINI PER I PROCEDIMENTI SU IMPIANTI FER: UN RIEPILOGO DELLE PROROGHE IN MATERIA ENERGETICA

25 maggio 2020

ELEONORA GUARAGNA

L’evoluzione della situazione epidemiologica ha reso necessaria l’introduzione di forti misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19; le attività produttive e commerciali sull’intero territorio nazionale sono state sottoposte a restrizioni via via più intense, che hanno inevitabilmente creato disagi nelle filiere imprenditoriali, rallentamenti nell’attuazione di nuovi progetti, criticità nei rapporti contrattuali tra clienti e fornitori.

Nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, il problema è di particolare rilievo, considerato anche il rischio di sospensioni e paralisi degli approvvigionamenti di beni e materie prime importate da Paesi esteri a loro volta soggetti a restrizioni.

Sin dalle prime fasi dell’emergenza, le associazioni di categoria hanno segnalato la necessità di prorogare tempestivamente i termini degli adempimenti amministrativi ricadenti nel periodo di vigenza delle misure straordinarie governative. In un comunicato del 23 marzo 2020, l’ANEV (Associazione Nazionale Energia del Vento) ha richiesto al Governo la sospensione di tutti i termini e di tutti gli adempimenti connessi alla produzione, gestione, autorizzazione, costruzione, connessione alla rete ed incentivazione degli impianti FER per un periodo pari ad almeno sei mesi, per tutelare la continuità delle iniziative imprenditoriali ed evitare ricadute negative sul processo di transizione energetica ed il raggiungimento degli obiettivi del PNIEC.

Con un primo comunicato del 16 marzo, il Gestore dei Servizi Energetici ha prorogato al 30 aprile 2020 i termini e le scadenze per le procedure relativi a procedimenti di verifica sugli impianti FER e sugli interventi di efficienza energetica. D’intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico, il GSE ha pubblicato sul proprio portale web un elenco iniziale dei procedimenti e dei relativi adempimenti soggetti a proroga, precisando come non vi rientrino i procedimenti che possono essere conclusi con esito positivo sulla base dei documenti già nella propria disponibiità.

Successivamente, alla luce del prolungamento e dell’intensificazione delle misure di contenimento previste dal Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 “Cura Italia”, il Gestore ha precisato in modo più dettagliato, in un secondo comunicato del 25 aprile 2020, tutti i procedimenti amministrativi sottoposti a proroghe. In particolare, i termini per la presentazione delle richieste per la Cogenerazione ad alto rendimento (CAR), dei Certificati Bianchi per la CAR e per la Fuel Mix Disclosure slittano dal 31 marzo al 22 maggio 2020; sempre al 22 maggio viene prorogata la data di pubblicazione del bando per gli impianti a biogas previsto dall’art. 40-ter della Legge 20 febbraio 2020 n. 8. Anche i termini di presentazione della documentazione dei lavori per gli impianti rientranti nelle incentivazioni FER 2012 e 2016, nel sistema del Conto Termico e del Biometano hanno subito specifiche proroghe, singolarmente riportate sulle tabelle consultabili sul portale web del GSE.

Gli adempimenti previsti dal Decreto FER1 del 4 luglio 2019 sono stati interessati da significative modifiche. Il Decreto prevedeva l’erogazione degli incentivi sulla base di sette bandi, fino al settembre del 2021; il secondo bando ha avuto luogo dal 31 gennaio al 1 marzo 2020, poco prima della diffusione dell’emergenza sanitaria da COVID-19.

Accogliendo le richieste degli operatori del settore degli impianti FER, messo fortemente a rischio dalla crisi dovuta all’emergenza sanitaria, il GSE ha prorogato la fase della presentazione dell’istanza di accesso agli incentivi. In base alle previsioni iniziali del Decreto FER1, gli interessati avrebbero dovuto presentare la richiesta entro 30 giorni dall’entrata in esercizio dell’impianto; il Gestore ha disposto che, nel caso in cui il termine per adempiere ricada nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 aprile 2020, i trenta giorni decorrano a partire dal 16 aprile. Inoltre, per gli impianti iscritti in posizione utile nelle graduatorie formate ai sensi del primo bando FER 1, il rispetto del termine ultimo per entrare in esercizio e poter accedere agli incentivi è stato prorogato dal 9 agosto al 5 febbraio 2021. Anche il termine per la presentazione delle fideiussioni definitive per gli ammessi al primo bando è slittato al 18 giugno 2020.

Cambia, infine, il termine di adempimento degli obblighi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione di energia elettrica e di gas, posticipato dal 31 maggio al 22 luglio 2020.  

Le proroghe introdotte dal GSE si inseriscono in un più ampio quadro di modifica dei termini di numerose procedure amministrative, avviato dal legislatore con il Decreto Cura Italia. L’art. 103 del Decreto ha disposto un differimento generale dei termini dei procedimenti pendenti  alla  data  del  23  febbraio  2020  o  iniziati successivamente a tale data e della validità degli atti – certificati,   attestati,   permessi,   concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque  denominati – in scadenza nel periodo emergenziale; alle pubbliche amministrazioni è attribuito il compito di adottare ogni  misura organizzativa idonea a garantire la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, dando priorità a quelli considerati urgenti.

Può essere utile fare un sintetico riepilogo delle proroghe introdotte in materia energetica.

Il Decreto Cura Italia ha differito i termini per la regionalizzazione delle concessioni idroelettriche, ossia il trasferimento alle Regioni della proprietà delle opere idroelettriche nei casi di decadenza o rinuncia alle concessioni (art. 125-bis); il termine per l’emanazione da parte delle Regioni della disciplina sulle modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico è slittato al 31 ottobre 2020, con ulteriore proroga di 7 mesi per le Regioni interessate dalle elezioni regionali del 2020.

L’articolo 4 del Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9 aveva disposto la sospensione dei pagamenti delle utenze energetiche per i Comuni della Zona Rossa, attribuendo all’ARERA il compito di disciplinare con propri provvedimenti le modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento ed individuando, dove opportuno, le modalità per la relativa copertura nell’ambito delle componenti tariffarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; l’Autorità ha dato attuazione alle previsioni recate dal Decreto Legge con la delibera 75/2020/R/com.

l’ARERA ha inoltre introdotto, con deliberazione 60/2020/R/COM e successive modifiche e integrazioni, una serie di misure a tutela di consumatori finali dei servizi energetici, atte a mitigare le potenziali difficoltà economiche dei clienti – in particolare, degli utenti domestici – e gli enormi disagi che può comportare il distacco del servizio di energia elettrica, acqua e gas dovuto a morosità durante il periodo di quarantena.

In caso di inadempimento del cliente alle obbligazioni di pagamento, le normali procedure di sospensione che conducono, dopo la costituzione in mora dell’utente e l’invio del sollecito di pagamento, alla disalimentazione fisica della fornitura, erano state sospese dalla citata deliberazione 60/2020 fino al 3 aprile 2020.

A seguito del prolungamento delle misure di contenimento dell’epidemia da COVID-19, l’Autorità è intervenuta ancora, con deliberazione 117/2020/R/com, prorogando l’efficacia delle misure della precedente deliberazione; ha inoltre previsto la possibilità per gli utenti morosi di richiedere un piano di rateizzazione degli importi insoluti con durata minima di dodici mesi, senza applicazione di interessi a loro carico.

Con recente deliberazione 149/2020/R/com, tenuto conto del protrarsi della situazione di emergenza e delle relative misure governative, l’ARERA ha prorogato fino al 17 maggio 2020 l’efficacia delle misure appena citate.

In risposta alle segnalazioni da parte dei venditori sul mercato dell’energia elettrica e del gas, che hanno evidenziato il rischio di una diffusione esponenziale della morosità tra i clienti finali, l’Autorità ha precisato che la sospensione delle procedure di distacco non comporta deroghe ai termini di pagamento nè esonera gli utenti dal porre in essere comportamenti coerenti a correttezza e buona fede nei rapporti contrattuali con i fornitori.

Infine, ulteriore significativa proroga nel settore energetico, dovuta all’emergenza COVID-19, è stata disposta dal Comitato nazionale per la gestione e attuazione della Direttiva 2003/87/CE (Comitato ETS), autorità nazionale competente per la attuazione della Direttiva 2003/87/CE e le attività di progetto del protocollo di Kyoto. Il Comitato, con deliberazioni n. 44 del 25 marzo e n. 53 del 21 aprile 2020, ha posticipato al 16 giugno 2020 i termini per l’adempimento degli obblighi di comunicazione delle emissioni di CO2, normalmente fissati al 31 marzo di ogni anno, per i gestori degli impianti di dimensioni ridotte la cui attività è sospesa a causa delle misure di contenimento dell’emergenza sanitaria.

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