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CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI: LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL D. LGS. 209/2024 IN TEMA DI DIGITALIZZAZIONE

13 gennaio 2025

a cura di Linda Sanson

Il 31 dicembre 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D. Lgs n. 209/2024 recante Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

A un anno e mezzo dall’entrata in vigore del nuovo codice, il legislatore ha provveduto a integrarne e modificarne il testo. Durante il primo periodo di attuazione del D.lgs. 36/2023 è stato effettuato un monitoraggio della sua implementazione, che ha permesso di individuare i punti critici. In conformità con la legge di delega (Legge n.78/2022) sono state apportate le correzioni e modifiche che l’applicazione pratica ha reso necessarie e opportune.

Le aree di intervento del D.lgs. 209/2024 sono diverse. Tra queste, le più significative riguardano l’equo compenso, le varianti in corso d’opera, e la revisione dei prezzi. Anche in tema di digitalizzazione non sono mancati gli interventi correttivi, in coerenza con gli obiettivi del codice del 2023, che punta sulla digitalizzazione per migliorare l’efficienza e la qualità dei servizi per cittadini e imprese.

Nello specifico, la nuova versione del comma 7 dell’art. 23 del D.lgs. 36/2023 autorizza anche le stazioni appaltanti, in aggiunta all’ANAC, a segnalare all’AgID eventuali omissioni in merito a informazioni o attività necessarie per garantire l’interoperabilità dei dati. Si vuole così rafforzare il controllo, la trasparenza e la collaborazione tra le autorità coinvolte, ottimizzando l’efficacia dell’ecosistema digitale.

Al fine di chiarire alcuni dubbi applicativi emersi nell’attuazione della normativa, l’art 9 del D.lgs. n. 209/2024 ha modificato l’art. 24 del codice stabilendo una prevalenza delle regole e degli obblighi generali di interoperabilità della Banca dati nazionale dei contratti pubblici rispetto alle disposizioni potenzialmente diverse che regolamentano le singole banche dati che partecipano all’ecosistema digitale pubblico. Da ciò dovrebbe derivare una maggiore semplificazione nelle attività di alimentazione del fascicolo virtuale degli operatori economici.

Le modifiche legislative intervengono anche in relazione alle prerogative dell’AgID in relazione alla fissazione delle regole tecniche in tema di accreditamento delle piattaforme. Il nuovo testo del co. 1 dell’art. 26 del D.lgs. 36/2023 prevede ora che l’AgID non debba più stabilire i requisiti tecnici delle piattaforme di approvvigionamento digitale e la conformità delle piattaforme digitali di e-procurement, ma limitarsi a definire le modalità generali per la certificazione di tali requisiti. In questo senso, la mutata ratio del nuovo art. 26 è di ampliare il novero dei soggetti che insieme all’AgID sono tenuti a definire le modalità di certificazione dei requisiti tecnici delle piattaforme di approvvigionamento digitale. In origine, infatti, tale processo era definito dall’AgID di intesa con l’ANAC e il Dipartimento per la trasformazione digitale. A seguito delle ultime modifiche legislative, è prevista anche la collaborazione dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale. L’intenzione del legislatore tramite tale modifica è dunque quella di rafforzare la sicurezza informativa e l’affidabilità delle piattaforme, migliorando l’integrazione e il controllo nell’intero sistema di approvvigionamento pubblico.

Per garantire l’adeguamento delle piattaforme alla sicurezza delle informazioni e all’ecosistema digitale nazionale, nel nuovo testo dell’art. 26 sono introdotti requisiti aggiuntivi basati su standard internazionali. In particolare, il comma 2 specifica che nell’individuare i requisiti e i titoli necessari per dimostrare la conformità delle piattaforme di e-procurement ai requisiti di sicurezza delle informazioni, è necessario tenere conto anche degli “standard internazionali di settore”.  Questo nuovo requisito riflette ulteriori obiettivi di armonizzazione normativa, cercando di assicurare la coerenza tra i sistemi di approvvigionamento digitale a livello nazionale e internazionale. 

Un ulteriore modifica legislativa riguarda la diversa suddivisione delle attribuzioni tra il responsabile unico del procedimento e il personale della stazione appaltante con riguardo alla gestione dei dati da includere nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) e l’obbligo di adottare particolari metodi di gestione informativa digitale per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione (c.d. Building Information Modeling –BIM). Le modifiche legislative hanno innalzato a 2 milioni di euro l’importo minimo, calcolato sulla “stima del costo presunto”, da cui discende l’attivazione degli obblighi di progettazione stabiliti dall’art. 43 del codice appalti.

In conclusione, il D.lgs. 209/2024 contiene diverse norme che si occupano degli aspetti digitali degli appalti pubblici, che hanno l’intento di rafforzare il ruolo della trasparenza amministrativa, migliorare l’interoperabilità dei dati e garantire una maggiore sicurezza informatica. Le modifiche legislative puntano infatti ad attivare una maggiore collaborazione tra i diversi soggetti istituzionali coinvolti nelle procedure di gara, oltre ad una graduale ottimizzazione degli ecosistemi digitali.  

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