Lab-IP

La via italiana alla bad bank

di Matteo Manocchio

12/01/16

Il salvataggio delle quattro medio-piccole banche italiane avverrà usando per la prima volta in Italia le nuove regole sulle crisi bancarie con l’intervento della nuova Autorità di risoluzione, costituita dalla Banca d’Italia. Questo piano di salvataggio della Cassa di Risparmio di Ferrara, di Banca delle Marche, Banca Etruria e della piccola Cassa di risparmio di Chieti, mira a rimettere in equilibrio finanziario e patrimoniale questi istituti, evitando sia il loro fallimento sia il ricorso al bail-in, che avrebbe fatto pagare il risanamento ad azionisti e creditori. Inizialmente l’Italia avrebbe voluto utilizzare per questa operazione il Fondo di garanzia dei depositi, che serve a pagare i depositanti fino a 100 mila euro in caso di liquidazione o bail-in, ma questa strada è stata preclusa dall’opposizione della Commissione europea che ha visto, in un uso preventivo del Fondo, un sostanziale ricorso a un aiuto di Stato. Così, l’operazione messa a punto dalla Banca d’Italia, che agisce come autorità di risoluzione, è stata piuttosto complessa, oltre ad essere del tutto inedita per l’Italia e per il resto dell’Europa. Per prima cosa le banche verranno messe in risoluzione, essendo ritenute a rischio di dissesto, secondo le regole della nuova legge in vigore dal 1 gennaio 2016 che attua la direttiva Brrd sul risanamento e la risoluzione delle crisi bancarie. Le quattro banche andranno sotto il pieno e totale controllo della nuova autorità, che ha il potere di attuare il piano per ciascuna delle quattro banche. Lo strumento di intervento considerato idoneo alle esigenze di potenziale dissesto è la creazione di una cd. bad bank. Questo strumento conferisce all’Autorità di risoluzione il potere di separare gli attivi buoni dagli attivi deteriorati di una banca in crisi e di trasferirli a una società veicolo (la bad bank) allo scopo di assicurare il corretto funzionamento della banca in risoluzione. Ma procediamo con ordine… Cosa è, in sostanza, una bad bank? Per rispondere a questa domanda è opportuno soffermarci ad analizzare preliminarmente quali siano piuttosto le circostanze che costringono a ricorrere a una bad bank. Supponiamo che in un Paese ci sia una grave crisi economica. Molte imprese falliscono e non riescono a ripagare alla scadenza i loro debiti contratti con le banche. Come sappiamo, è una situazione di inadempienza per entrambe le parti: le imprese rimangono debitrici, rimandando il pagamento dei debiti o il pagamento degli interessi, e probabilmente falliscono, le banche, di loro conto, vedono ingrandirsi i crediti dubbi (le cd. “sofferenze”) e rischiano di andare in crisi anch’esse. Di conseguenza, le banche sofferenti chiedono ad altre imprese di rientrare dai loro fidi e così facendo la crisi si aggrava perchè, naturalemnte, la stretta sui prestiti sottrare al sistema economic oil “lubrificante” del credito bancario. La crisi, insomma, rischia di diventare sistemica e uno degli strumenti previsti dalle nuove regole sulla risoluzione delle crisi bancarie è la cd. bad bank. La bad bank non è una banca che “prende depositi e fa prestiti” ma è un veicolo societario al quale la “banca buona”, o “good bank”, trasferisce i suoi crediti dubbi o sofferti. Così la good bank, allegerita da quelle tossine che avvelenano i suoi bilanci può nuovamente tornare a prestare soldi e raccogliere capitali da depositanti e sottoscrittori di obbligazioni che non abbiano più ragione di essere preoccupati per la sorte di quella banca. In particolare, le sofferenze vengono trasferite alla bad bank a titolo oneroso. Se fossero trasferiti a titolo gratuito, la banca cancellerebbe hic et sempliciter quei crediti dubbi e registrerebbe, di consegueza, una perdita nei suoi bilanci. Il meccanismo escogitato dalla nuova normativa prevede la creazione di un veicolo societario (Spv, Special Purpose Vehicle), giuridicamente distinto dalla good bank, al quale quest’ultima trasferisce le sofferenze. La Spv cartolarizza questi prestiti creando delle obbligazioni che poi vengono vendute al pubblico, a investitori istituzionali o privati, e, con il ricavato di questa operazione, la bad bank paga alla good bank il valore convenuto dei crediti dubbi. Queste obbligazioni, però, non sono tutte uguali ma sono divise in tranche, a seconda del grado di rischio delle sofferenze sottostanti. Queste tranche si dividono in junior, mezzanina e senior. Siccome però queste obbligazioni si appoggiano su crediti in sofferenza, esse sono assortite, ovviamente, con una forma specifica di garanzia. In particolare, l’accordo tra il Governo e la Commissione ha stabilito che la tranche senior (quella più sicura) può essere assortita di una garanzia concessa dallo Stato italiano dietro pagamento di una commissione da parte delle banche che hanno ceduto i prestiti dubbi. In realtà, si potrebbe notare come già nel settore privato esistano forme di assicurazioni contro il rischio di default ma, a ben vedere, la mole delle sofferenze bancarie è tale da presentare un rischio di dimensione sistemica ed è giusto quindi che siano i poteri pubblici a intervenire e non lasciare fare al mercato. Il problema, però, non è tanto stabilire quanto sia giusto, oneroso o rischioso affidare questo tipo di garanzia allo Stato ma, piuttosto, vedere se così facendo lo Stato finisca col sussidiare questa operazione facendo pagare la garanzia meno di quanto sarebbe costata ricorrendo al mercato poichè, in questo caso, si verificherebbe inevitabilmente una distorsione della concorrenza e l’Unione Europea potrebbe considerare questa operazione un aiuto di Stato. Questa probematica è stata sollevata, di fatto, nel dialogo tra Governo e Commissione. L’Istituzione dell’Ue ha risposto, questa settimana, dando il via libera ai piani presentati dai governi di Italia e Unghera per la gestione delle attività deteriorate delle banche che, come si legge in una nota, “non comportano aiuti di Stato”. La società di gestione patrimoniale ungherese acquisirà, così, i prestiti in sofferenza a prezzi di mercato. In particolare, a livello della disciplina sull’applicazione dell’istituto bad bank, la Commissione afferma un principio molto importante per “giudicare” se la forma di intervento costituisca, o meno, un aiuto di Stato. Afferma infatti la Commissione che, se uno Stato membro dell’UE interviene come farebbe un investitore privato ed ottiene una remunerazione (spesa di commissione) per il rischio assunto equivalente a quella ache avrebbe accettato l’investitore privato, l’intervento non costituisce un aiuto di Stato. L’esecutivo UE ha concluso affermando che questa garanzia si sostanzia in una mera operazione di mercato. Inanzitutto, come hanno osservato in molti, un fattore molto importante da un punto di vista meramente teorico per giungere a tale conclusione è stato offerto dal fatto che un mercato per operazioni di questa mole non esiste, e quindi c’è una certa latitudine nel decidere se questa operazione sia o non di mercato, e di conseguenza in quale termini poter parlare di distorsione della concorrenza. In secondo luogo, più tecnicamente, la Commissione ha concluso in un senso favorevole allo schema proposto dal governo italiano poichè le garanzie statali accordate sui titoli senior dallo Stato italiano saranno proprio remunerate ai livelli di mercato in base al rischio assunto, ossia accettabile per un operatore privato a condizioni di mercato; e in più questo schema è garantito dall’ulteriore fatto che lo Stato assumerà un rischio limitato solamente alla tranche senior. Inoltre, a conclusione del proprio assenso, la Commissione ha analizzato come l’intero quadro delle operazioni di garanzia statale italiano sia incline e rivolto all’obiettivo ultimo dell’intera, nuova disciplina europea, ossia quello di “attrarre un’ampia gamma di investitori, incentivare le banche a recuperare i prestiti in sofferenza nel più breve tempo possible e incrementare la liquidità”.

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