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D.L. INFRASTRUTTURE: STRUMENTI PER LA CRESCITA DEL PAESE E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE NEGLI STATI DEL CONTINENTE AFRICANO

23 settembre 2024

A cura di Michele Sangiovanni

In data 20 agosto, il Parlamento con la L.120/2024 ha convertito il d.l. 89/2024 (c.d. “Decreto Infrastrutture” entrato in vigore il 30 giugno) che introduce misure urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico con attenzione agli Stati del Continente Africano.

L’obiettivo del d.l. Infrastrutture è accelerare i processi decisionali ed operativi delle grandi opere pubbliche, attraverso la semplificazione delle procedure burocratiche e l’incremento degli investimenti pubblici e privati.

Questi obiettivi vengono perseguiti tramite molteplici strumenti, di natura finanziaria e giuridica, previsti  dal Testo in discussione.

All’art. 10 co. 1-4, il legislatore ha introdotto un nuovo strumento finanziario, all’interno del fondo rotativo ex L.394/1981, dedicato alle imprese che operano in Africa. È previsto infatti l’impiego di fondi fino ad un massimo di 200 mln di euro, all’interno dei 4 mld di euro già previsti nel fondo rotativo per le imprese: gestito da Simest Spa.

Simest Spa è una società pubblica controllata, a partire dal 2012, al 76% da Cassa depositi e prestiti Spa il cui scopo è il sostegno alle imprese italiane per tutto il ciclo di espansione all’estero.

L’intervento è concesso secondo le modalità e i termini stabiliti dal Comitato agevolazioni, ossia l’organo competente ad amministrare il fondo rotativo composto da due rappresentanti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da un rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico e da un rappresentante designato dalle regioni.

Sono poi ammessi cofinanziamenti a fondo perduto, fino al 10% dei 200 mln di euro di finanziamenti concessi (aumentati al 20% per le imprese localizzate nelle regioni del Sud Italia).

Una seconda misura è prevista all’art. 10 co. 5-6 della presente legge.

Al fine di sostenere iniziative e progetti promossi nell’ambito del Piano Mattei, si autorizza Cassa depositi e prestiti Spa, nel limite di 500 mln di euro per l’anno 2024, a concedere finanziamenti alle imprese per interventi coerenti con le finalità del progetto.

Nello specifico tali finanziamenti possono essere concessi sotto qualsiasi forma, anche congiuntamente al debito bancario, ma prioritariamente a favore di imprese stabilmente operanti in Stati del Continente Africano, per la realizzazione di interventi nei settori: infrastrutturali; tutela dell’ambiente e sfruttamento sostenibile delle risorse naturali; salute; agricoltura e sicurezza alimentare; manifatturiero.

La concessione dei finanziamenti effettuati da Cassa depositi e prestiti Spa è assistita da garanzia statale in misura pari all’80% per singolo intervento, nei limiti delle risorse di un fondo che viene istituito con una dotazione di 400 mln di euro per il 2024.

L’art.10 ai co.7-9 disciplina taluni profili del procedimento di erogazione dei finanziamenti in esame.

Nello specifico, l’istruttoria, ai fini dell’ammissione degli interventi, è svolta da Cassa depositi e prestiti Spa la quale, in caso di esito favorevole, approva l’intervento e ne dà comunicazione ad un Comitato Tecnico che, previa verifica della coerenza dell’intervento con le finalità della legge, ne delibera la procedibilità.

Il Comitato Tecnico è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (all’interno della Struttura di missione del Piano Mattei) ed è composto da 4 rappresentanti della Presidenza del Consiglio, un rappresentante per ciascuno dei seguenti Ministeri: affari esteri e cooperazione internazionale, ambiente e sicurezza energetica e Ministero dell’economia e delle finanze.

Ottenuto il parere favorevole della Commissione, Cassa depositi e prestiti Spa può sottoscrivere la documentazione contrattuale degli interventi con il soggetto beneficiario e deve riferire al Comitato tecnico e al MEF gli importi delle erogazioni effettuate in relazione a ciascun intervento, nonché annualmente l’andamento degli stessi.

Infine, l’art.10 al co.11 dispone, rinviando a DPCM da adottarsi di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la determinazione dell’orientamento strategico e delle priorità di investimento delle risorse del Fondo italiano per il clima, che però devono essere destinate a supporto delle finalità e obiettivi del Piano Mattei. In tal caso, le funzioni del Comitato di indirizzo e del Comitato direttivo del Fondo italiano per il clima sono svolte dal Comitato tecnico sopra indicato.

In conclusione, al Capo II “investimenti di interesse strategico” della presente legge, è chiara l’intenzione del legislatore di voler rafforzare la presenza economica italiana nei Paesi del Continente Africano, in linea con il Piano Mattei, al fine di, da un lato, assicurare l’approvvigionamento di materie prime critiche per il Paese e, dall’altro, garantire lo sviluppo infrastrutturale dello stesso tramite misure di internazionalizzazione delle imprese italiane.

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