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I PATTI PARASOCIALI NELLE SOCIETÀ PUBBLICHE: IL CASO A2A

20/02/2023

A cura di Elena Valenti

La A2A S.p.A è una società multiutility quotata in borsa operante nei settori della distribuzione della vendita del gas e dell’energia elettrica.

La società è stata costituita il 1° gennaio 2008 tramite fusione per incorporazione in Aem S.p.A Milano di ASM Brescia S.p.A e Amsa e gestisce per il tramite di società da essa controllate servizi economici di interesse generale secondo il modulo dell’in house providing nei confronti dei comuni soci.

Il comune di Brescia e il comune di Milano  hanno sottoscritto un patto parasociale relativo all’assetto proprietario e alla corporate governance della società A2A S.p.A,  che era partecipata da ciascun comune per circa il venticinque per cento del capitale. L’accordo è stato stipulato in data 1° febbraio 2017 e tacitamente rinnovato prima fino al 31 gennaio 2023 e poi, in quanto non oggetto di disdetta unilaterale, fino al 31 gennaio 2026.

Le società pubbliche quotate possono sia limitare la durata del patto per un tempo non superiore ad anni tre sia stipulare il patto a tempo determinato, prevedendo la possibilità per il socio di recedere, dopo aver adempiuto gli obblighi pubblicitari previsti dal T.u.f.

Per quanto riguarda il patto parasociale relativo ad A2A S.p.A, l’accordo ha durata fino al terzo anno dalla data di sottoscrizione, con rinnovazione tacita di triennio in triennio.

I comuni di Milano e di Brescia si impegnano a mantenere sindacato un numeri di azioni pari al quarantadue per cento del capitale sociale di A2A S.p.A e a gestire in modo coordinato la loro partecipazione, riconoscendosi vicendevolmente identici ruoli e poteri per quel che concerne le azioni sindacate.

La gestione coordinata dei comuni avviene in modo stabile e dura nel tempo, nella misura massima consentita dalla legge e dallo Statuto della società.

Con riferimento alle azioni non sindacate, i comuni si impegnano a non esercitare il relativo diritto di voto in modo divergente rispetto alle azioni sindacate.

Relativamente al profilo della corporate governance della società, l’accordo prevede che sia sempre rispettato il principio di pariteticità tra i rappresentanti dei comuni nel consiglio di amministrazione e nel comitato esecutivo, che il consiglio di amministrazione sia composto da dodici membri tratti dalle liste presentate secondo un principio di alternanza nella formazione della lista (in particolare, è previsto un numero pari a dodici componenti, di cui nove tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e tre dalle precedenti), nonché l’indicazione congiunta dell’amministratore delegato, e il rispetto dei principi in tema di parità di genere. Il collegio sindacale sarà invece composto per il tramite di liste congiuntamente presentate.

In tema di patti parasociali nelle società partecipate dalla pubblica amministrazione, occorre richiamare in generale l’art. 9 d.lgs. n. 175/2016, che rinvia la conclusione, lo scioglimento, la modifica di questi patti all’art. 7 dello stesso decreto, che regola l’adozione degli atti deliberativi delle società.

Le deliberazioni aventi ad oggetto i patti parasociali devono essere adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dell’economia e delle finanze, se la deliberazione riguarda una società partecipata dallo Stato, attraverso un provvedimento regionale, se concerne una società partecipata dalla regione.

L’accordo tra il comune di Milano e di Brescia è stato deliberato con deliberazione di giunta da parte di ciascuno dei comuni.

Tra le società che fanno ricorso al mercato del rischio, sono previsti adempimenti pubblicitari per i patti parasociali stipulati nelle società pubbliche quotate e nelle società che le controllano.

Ai sensi dell’art 122 T.u.f. i patti parasociali devono essere pubblicati entro cinque giorni dalla stipula e comunicati alla Consob, depositati presso il registro delle imprese e comunicati alle società quotate.

Una copia dell’accordo è stata depositata presso il registro delle imprese di Brescia e l’estratto dell’accordo, come previsto dalle norme del testo unico sulla finanza e dal d.lgs. n. 58 del 1998, è stato pubblicato sul sito della Consob.

La Consob ha sempre facoltà di impugnare i patti stipulati in violazione delle norme in tema di pubblicità.

Per effetto della stipula del patto, i comuni di Milano  e Brescia acquisiscono una posizione di minoranza all’interno della società, passando dal cinquanta per cento al quarantadue per cento.

Non si configurerebbe dunque il controllo analogo, requisito dell’ in house providing.

La partecipazione di minoranza da parte degli enti pubblici potrebbe avere conseguenze sfavorevoli per i cittadini, i quali avrebbero potuto vedersi ridurre la tariffa da parte di A2A per effetto del reinvestimento dell’utile nel servizio corrisposto laddove non si fosse lasciato spazio ai privati.

La stipula del patto ha visto infatti l’opposizione di alcuni comitati locali che hanno cercato di opporsi alla privatizzazione del servizio pubblico.

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