9/01/2023
A cura di Gaspare Mariani
In questi ultimi mesi stiamo assistendo alla formazione di un vero e proprio filone giurisprudenziale della Corte Costituzionale volto alla promozione del celere sviluppo delle energie rinnovabili. Rilevante in tal senso è in primis la pronuncia della Corte Costituzionale n. 121/2022 che dichiara incostituzionali gli artt 1 e 2 della legge della regione Basilicata n.30/2021. La Regione aveva introdotto rilevanti limitazioni per gli impianti fotovoltaici: potenza massima di 10 MW per le aree cosiddette “brownfield”, ovvero le zone “già degradate da attività antropiche, pregresse o in atto; potenza massima di 3 MW, incrementabile del 20% ove i progetti comprendano interventi a supporto dello sviluppo locale per le aree “greenfield”a eccezione delle aree industriali per le quali non sono previsti limiti di potenza. All’art 2 della legge regionale, inoltre, veniva previsto per gli impianti eolici uno studio anemologico da includere nel progetto definitivo, effettuato da società certificate e/o accreditate, avente ad oggetto rilevazioni e raccolta di dati sul vento per la durata di almeno tre anni (a fronte della precedente durata di 1 anno). La Corte ha ritenuto che “i canoni ermeneutici sopra evocati assegnano alle disposizioni in esame il senso di una cristallizzazione per legge di requisiti, che comprime la valutazione in concreto riservata al procedimento autorizzativo, in aperto contrasto con i principi fondamentali della materia concorrente produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia” (violazione dell’art 117 comma 3 della Costituzione) . Questi limiti particolarmente stringenti non solo avrebbero condizionato l’avvio dell’iter autorizzativo ma avrebbero inevitabilmente precluso anche l’esito positivo.
Un altro caso di censura costituzionale per violazione dell’art 117 comma 3 della Costituzione si è avuto con sentenza 221/2022 da parte della Corte Costituzionale contro l’art 75 della legge regionale del Lazio n. 14/2021. Il legislatore regionale introduceva una sospensione dei procedimenti autorizzativi per la costruzione ed esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili per otto mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale, in attesa dell’individuazione da parte dei Comuni delle aree idonee. Mentre da una parte il governo sosteneva il grave pregiudizio che la sospensione avrebbe avuto sull’iniziativa economica inerente le FER, l’avvocatura regionale del Lazio sosteneva che il termine sospensivo di otto mesi fosse un termine massimo e comunque volto alla tutela dell’ambiente. La Corte Costituzionale con la sentenza suddetta, oltre a ribadire la necessaria conformità della normativa regionale a quella statale in materia di energia, ha evidenziato l’importanza del momento di dialogo procedimentale tra amministrazione e privato istante e la perentorietà dei termini previsti per la conclusione del procedimento (90 gg); termini che non sono posti solo a tutela dei privati ma anche a garanzia del buon andamento della pubblica amministrazione.
Un’ulteriore censura di notevole importanza si è avuta con la sentenza 77/2022 della Corte Costituzionale contro l’art 4 della legge regionale dell’Abruzzo 8/2021. Anche in questo caso ci troviamo davanti a una moratoria delle procedure autorizzative in corso in attesa della definizione regionale delle aree idonee.
Per la Corte Costituzionale, la sospensione (che riguarda impianti di produzione di energia eolica di ogni tipologia, le grandi installazioni di fotovoltaico posizionato a terra e di impianti per il trattamento dei rifiuti inclusi quelli soggetti ad edilizia libera) viola i principi fondamentali sulla celerità delle procedure amministrative. Le Regioni in sostanza con apposita istruttoria dovrebbero limitarsi a fare una ricognizione sulla tutela dell’ambiente, sul patrimonio artistico e storico e sulla biodiversità al fine di segnalare, in prospettiva acceleratoria, l’elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni in sede di autorizzazione. L’individuazione di aree idonee e non opera quindi come valutazione di “primo livello” spettando poi al procedimento di autorizzazione la verifica delll’effettiva realizzabilità. Si segnala che la decisione Corte Costituzionale, depositata il 25 marzo 2022 ma intervenuta l’8 febbraio dello stesso anno, ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 4 della legge 8/2021 prima che intervenissero le modifiche apportate dalla legge regionale dell’Abruzzo 5/2022 che dal 19 marzo 2022 ha abrogato la disposizione normativa in questione sostituendola con la nuova. Quest’ultima elimina qualunque moratoria o sospensione delle autorizzazioni e prevede solo che siano i Comuni, entro il 31 maggio 2022, a deliberare per individuare le zone del territorio comunale inidonee all’installazione degli impianti da fonti rinnovabili limitatamente alle zone agricole caratterizzate da produzione agro-alimentari di qualità.
Diverso, invece, è il caso in cui l’intervento legislativo regionale, come in una questione esaminata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 11 del 2022, abbia la finalità di anticipare, sul piano temporale l’efficacia dell’atto che individua i siti non idonei. Nel dettaglio parliamo dell’art 2 della legge regionale della toscana 73/2020. Qui la regione rende immediatamente efficace l’individuazione delle aree non idonee per l’istallazione di impianti a energia geotermica e applicabile tale disciplina ai procedimenti in corso. Tale anticipazione dell’efficacia si pone in linea di continuità con le esigenze di celerità e non incide sulla natura dell’atto amministrativo di programmazione, il quale non preclude eventuali differenti valutazioni effettuate in concreto nell’ambito del procedimento autorizzativi.