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CARO BOLLETTE. L’ANTITRUST ALZA IL MURO

07/11/2022

A cura di Carlo Garau

Il 28 ottobre l’AGCM ha adottato quattro provvedimenti cautelari nei confronti delle quattro società Iren, Iberdrola, E.ON e Dolomiti, fornitrici di energia elettrica e gas naturale sul mercato libero, responsabili del mancato rispetto del divieto posto dall’art. 3 del D.L. 115/2022 (c.d. “Aiuti-bis”).

La norma in questione, adottata per tutelare i clienti dai rincari energetici, sospende fino al 30 aprile 2023 l’efficacia di ogni clausola contrattuale che consenta al soggetto fornitore di energia la modifica unilaterale delle condizioni generali del contratto relative al prezzo ancorché sia riconosciuto il diritto di recesso alla controparte. Il secondo comma dello stesso articolo, inoltre, prevede in via retroattiva, per lo stesso periodo di tempo, l’inefficacia dei preavvisi comunicati prima dell’entrata in vigore del decreto salvo che le modifiche contrattuali non siano già perfezionate.

I provvedimenti adottati dall’Autorità dispongono la sospensione delle condotte, segnalate dai consumatori, ritenute in contrasto con la previsione normativa di cui all’articolo 3.

In particolare, i provvedimenti adottati nei confronti di Iberdola e E.ON. fanno riferimento a condotte analoghe da parte delle imprese fornitrici in questione. Entrambe hanno comunicato ai propri clienti l’intento di avvalersi della risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi del 1467 del Cod. Civ., prospettando in alcuni casi agli stessi la possibilità di sottoscrivere nuove condizioni contrattuali sostitutive di quelle originali. L’autorità ha ritenuto che questa condotta, seppur non qualificata come modifica unilaterale del contratto, rientri pienamente nell’ambito oggettivo dell’articolo 3. In sostanza, la prevista e minacciata risoluzione del contratto, afferma il provvedimento, condiziona in modo indebito il consumatore inducendolo ad accettare nuove condizioni contrattuali. La condotta posta in essere dalle società risulta essere in contrasto sia con la disciplina contrattuale che con la regolazione dell’ARERA in materia di termini per la modifica unilaterale del contratto che per l’esercizio del recesso che richiedono un termine rispettivamente di tre e di sei mesi. Inoltre, viene sottolineato, la risoluzione per eccessiva onerosità non può operare in via automatica ma solo dopo una pronuncia costitutiva da parte dell’autorità giudiziale, come chiarito anche dal Comunicato congiunto AGCM-ARERA del 13 ottobre.

Diversi, invece i motivi di contrasto con la disciplina alla base della pronuncia indirizzata a Dolomiti, la quale aveva ritenuto valide e perfezionate le comunicazioni di modifica unilaterale del prezzo di fornitura inviate prima dell’entrata in vigore del decreto sulla base di un’interpretazione che distingue il momento perfezionativo, rappresentato dalla mera ricezione da parte del destinatario della modifica della modifica unilaterale prevista, da quello in cui si producono gli effetti della variazione contrattuale. Tale lettura è stata ribaltata dall’Autorità che ha ritenuto, invece, applicabile il secondo comma dell’articolo 3, distinguendo il momento della ricezione della comunicazione da quello del perfezionamento della modifica che si realizza solo allo spirare del termine entro cui il destinatario può scegliere se accettare le condizioni ovvero recedere dal contratto.

Iren, invece, aveva indebitamente comunicato a propri clienti lo scadere delle condizioni economiche in base a una disposizione delle condizioni generali del contratto. Anche in questo caso, l’Autorità nega che la mancata qualificazione di tale comunicazione come modifica unilaterale ne escluda l’appartenenza all’ambito applicativo del divieto di cui all’articolo 3. Infatti, proprio in virtù dell’eccezionalità del momento il legislatore è intervenuto adottando misure in deroga al principio di libertà contrattuale esprimendo un favor verso l’esigenza di tutela del consumatore. Pertanto, ogni variazione unilaterale delle condizioni economiche di fornitura rientra nel divieto in questione, salvi i casi in cui le nuove condizioni di offerta siano specificamente e puntualmente individuate nei contratti e, quindi, espressamente già conosciute e accettate dai consumatori risolvendosi in evoluzioni automatiche del contratto in essere.

Intanto, sono altre 25 le società nei confronti delle quali l’AGCM ha indirizzato la proprio lente che dovranno rispondere alla richiesta di informazioni in merito alle condotte adottate oltre il 10 agosto.

Sembra, tuttavia, lecito chiedersi, anche alla luce dell’interpretazione data alla norma molto vicina all’intenzione del legislatore e affatto restrittiva, se tale intervento normativo sia sufficiente a tenere adeguato conto delle esigenze di sostenibilità economica delle imprese fornitrici di energia nel mercato libero chiamate a far fronte all’incremento dei costi di approvvigionamento delle commodity e, in virtù degli effetti retroattivi del secondo comma, a ripianificare le proprie strategie di mercato.

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