ELEONORA GUARAGNA
14 settembre 2020
La semplificazione della burocrazia è una condizione essenziale per raggiungere gli obiettivi fissati dal PNIEC, sfruttando pienamente le risorse offerte dalla green economy ed incrementando la competività e l’efficienza del mercato delle fonti energetiche rinnovabili. Nel corso del 2020, le più importanti realtà nazionali ed europee del settore, tra cui WindEurope, Elettricità Futura ed ANEV, hanno sottolineato l’urgenza di un miglioramento della qualità della regolazione, soprattutto in tema di autorizzazioni per nuovi impianti ed iniziative di repowering e revamping, anche per dare slancio alla ripartenza dopo il periodo di emergenza sanitaria.
In questa direzione si muove il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”. Il Decreto Semplificazioni mira, infatti, a snellire gli iter amministrativi e burocratici attraverso la loro digitalizzazione, riservando ampio spazio al settore dell’economia sostenibile e delle fonti rinnovabili.
Tra le numerose misure introdotte, il Decreto opera (art. 50) una radicale razionalizzazione della procedura di Valutazione D’Impatto Ambientale (VIA) disciplinata dal D.Lgs. 152/2006. Ne riduce sensibilmente le tempistiche, intervenendo in particolare sulla procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione (c.d. screening) di cui all’art. 19 del D.Lgs. 156/2006, e sintetizzando gli oneri burocratici del procedimento per alleggerirne lo svolgimento; viene, ad esempio, previsto che il proponente debba presentare direttamente, sin dall’avvio del procedimento, il progetto di fattibilità o il progetto definitivo, al posto dei generici elaborati progettuali previsti dal disposto previgente. Inoltre, nel caso di progetti di modifica di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili afferenti a integrali ricostruzioni, rifacimenti, riattivazioni e potenziamenti, il Decreto stabilisce che la VIA avrà ad oggetto solo le variazioni dell’impatto sull’ambiente indotte dal progetto proposto rispetto alla situazione previgente, rendendo, di conseguenza, nettamente più rapido e sintetico lo svolgersi dell’esame.
Sempre in materia di modifiche su impianti esistenti, il Decreto ha introdotto (Capo III, “Semplificazioni in materia di green economy”) rilevanti semplificazioni nell’ambito del repowering e revamping, in cui rientrano le diverse attività di manutenzione degli impianti per migliorarne l’efficienza e le performance, nonché i processi di aggiornamento, sostituzione e implementazione degli impianti nei loro componenti allo scopo di incrementarne la potenza nominale. Tali iniziative sono in grado di promuovere fortemente lo sviluppo delle FER, aumentando il rendimento degli impianti e diminuendo al contempo i costi di produzione, il consumo di nuovo suolo, l’appesantimento burocratico per la messa in attività di impianti ex novo; questo, ovviamente, a condizione che le migliorie non diventino tecnologicamente obsolete nel corso di lunghe attese per il rilascio dei titoli abilitativi necessari.
L’Art. 56, recante “Disposizioni di semplificazione in materia di interventi su progetti o impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile e di taluni nuovi impianti, nonché di spalma incentivi”, apporta consistenti modifiche al Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28. Oltre a introdurre, come già detto, una modalità semplificata di VIA in caso di progetti di modifica di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili afferenti a integrali ricostruzioni, rifacimenti, riattivazioni e potenziamenti, rimette ad un decreto del MISE l’individuazione, per ciascuna tipologia di impianto e di fonte di energia, degli interventi di modifica sostanziale degli impianti che saranno assoggettati alla procedura di Autorizzazione Unica; gli interventi modificativi diversi quelli di modifica sostanziale, anche relativi a progetti autorizzati e non ancora realizzati, saranno assoggettati alla Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) di cui all’articolo 6 del D.Lgs. sopra citato, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 6-bis. Non sono, comunque, da considerarsi sostanziali gli interventi da realizzare sui progetti e sugli impianti fotovoltaici ed idroelettrici che non comportino variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell’area destinata ad ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse.
Per l’attuazione di alcuni interventi su impianti esistenti, con impatto ambientale ed urbanistico limitato o nullo, che non comportino incrementi di area occupata dagli impianti stessi e dalle opere connesse, il Decreto prevede – introducendo il nuovo art. 6-bis – il solo deposito di una dichiarazione di inizio lavori asseverata. Tale dichiarazione sarà sufficiente, senza bisogno di acquisire ulteriori valutazioni ambientali, paesaggistiche o atti di assenso comunque denominati, per una serie di tipologie impiantistiche puntualmente elencate – ad esempio, per quanto riguarda gli impianti eolici, in caso di sostituzioni della tipologia di rotori che incrementino la dimensione delle pale e delle volumetrie di servizio in percentuale non superiore in ciascun caso al 15 per cento. La dichiarazione di inizio lavori asseverata sarà utilizzabile anche in alcuni casi specifici di nuovi impianti indicati dal Decreto.
Nel raggio operativo delle misure indicate potrà rientrare un buon numero di interventi di repowering e revamping su impianti, la cui attuazione sarebbe resa in molti casi più semplice e rapida, con effetti virtuosi sull’intero mercato delle FER e un apprezzabile alleggerimento degli oneri a carico della Pubblica Amministrazione.
Anche ARERA, nell’ambito delle audizioni delle Commissioni riunite Affari costituzionali e Lavori pubblici del Senato, ha espresso un giudizio complessivamente positivo sulle disposizioni sopra descritte, all’interno della memoria 300/2020/I/COM del 31 luglio 2020.
Come già segnalato nel parere 20 novembre 2018, 591/2018/I/efr, infatti, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente “ritiene che il rifacimento di questi impianti, tramite l’utilizzo delle tecnologie più recenti, potrebbe consentire un migliore sfruttamento delle risorse rinnovabili, con un incremento significativo della relativa produzione elettrica, nonché la fornitura dei servizi di rete, che faciliterebbero l’integrazione delle fonti rinnovabili nel sistema elettrico, oltre a garantire un utilizzo ottimale delle risorse anche in termini di occupazione del suolo”. ARERA reputa apprezzabile la previsione che permette a tali impianti di partecipare, con progetti di intervento sullo stesso sito, ai bandi pubblicati dal GSE; ritiene però doveroso “segnalare l’opportunità che sia consentita la più ampia partecipazione degli impianti oggetto di rifacimento, senza che ciò avvenga attraverso graduatorie separate, al fine di aumentare la concorrenza nelle suddette procedure e di minimizzare gli oneri per i consumatori”.
Di notevole interesse e portata innovativa, per concludere, è la modifica che il Decreto Semplificazioni apporta all’42 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n.28. L’intervento incide in maniera sostanziale sul potere sanzionatorio del GSE nell’ambito dei procedimenti di verifica e controllo sugli impianti beneficiari di incentivi, limitandone la portata, in un’ottica di maggiore stabilità e certezza per gli operatori di settore: viene infatti disposto che, nell’effettuare i controlli sull’erogazione degli incentivi, il Gestore sia vincolato al rispetto dei presupposti di cui all’articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Prima di dichiarare il rigetto dell’istanza per l’erogazione di incentivi, ovvero la decadenza dai benefici e la restituzione delle somme già erogate, il GSE non potrà limitarsi a riscontrare la violazione della normativa sugli incentivi e l’illegittimità del provvedimento, ma dovrà accertare la presenza dei presupposti per l’esercizio dell’autotutela previsti dall’art. 21-nonies: la sussistenza di un interesse pubblico prevalente rispetto al sacrificio del privato (anche considerando l’interesse dei destinatari del provvedimento e degli eventuali controinteressati) ed il decorso di un termine “ragionevole” non superiore a diciotto mesi dal momento dell’adozione dei provvedimenti di incentivazione.
La novità, chiaramente di maggior favore verso gli operatori del settore, mira a garantire un bilanciamento più ampio degli interessi coinvolti, anche alla luce dei principi di proporzionalità, ragionevolezza ed adeguatezza e alle esigenze di certezza negli investimenti e nei rapporti giuridici, cruciali per uno sviluppo stabile e competitivo del mercato delle energie rinnovabili. Rimarranno, comunque, esclusi dall’operatività delle condizioni sopra citate e del limite temporale per gli interventi caducatori e sanzionatori i provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti odi dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato; i casi, ad esempio, di attestazioni mendaci da parte degli operatori, che il GSE potrebbe far valere per disporre la decadenza dagli incentivi anche oltre il termine fissato dall’art. 21-nonies.