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UNA NUOVA ROTTA PER L’AMMODERNAMENTO DEGLI STADI: IL MODELLO ATALANTA

25 maggio 2020

ANTONIO TRIGLIA

Nel panorama delle vicende relative alla costruzione e all’ammodernamento degli Stadi, quanto intrapreso dal Comune di Bergamo e dall’ Atalanta Bergamasca Calcio rappresenta senza dubbio una interessante novità e una soluzione innovativa potenzialmente capace di superare le non poche difficoltà che gli Enti locali, le società sportive e gli investitori privati interessati incontrano abitualmente in Italia. Nonostante in materia negli ultimi anni sia intervenuto il legislatore, al fine di “favorire la costruzione e l’ammodernamento degli impianti sportivi attraverso la semplificazione delle procedure amministrative e la previsione di modalità innovative di finanziamento” con i commi 303-304-305 della L. n. 147/2013, innovata con l’art. 62 del D.L. n. 50/2017, il comune di Bergamo ha scelto di inaugurare un percorso del tutto nuovo, senza servirsi della predetta disciplina. 

Originariamente l’amministrazione, ritenendo lo stadio Comunale “Atleti Azzurri d’Italia” vecchio e inadatto alle esigenze di sicurezza e fruibilità richieste per gli stadi moderni, aveva previsto una trasformazione dell’area su cui esso sorgeva, rendendola prevalentemente residenziale. Da un confronto intersettoriale emerse che sarebbe stato più opportuno lasciare il complesso immobiliare di proprietà del Comune in loco, ma allo stesso tempo procedere ad una riqualificazione dell’area e dell’impianto. Tale scelta peraltro si concilia con l’obiettivo posto alla base del co. 305 art. 1 della L. 147/2013, che impone per la procedura del co. 304 prioritariamente la costruzione degli impianti su aree già edificate o tramite il recupero di impianti esistenti e, allo stesso tempo, rappresenta l’opzione più saggia per un comune con un territorio “saturo”, con una superficie non vastissima e con una densità abitativa molto alta, evitando così di occupare ulteriormente il suolo cittadino. L’istituto giuridico più adatto all’ammodernamento dello stadio e alla riqualificazione dell’intero ambito in cui è situato è stato considerato dalla Giunta l’alienazione. Essa comporta per l’ente locale il vantaggio di riscuotere subito il valore della vendita, invece per l’acquirente quello di ottenere un bene, che diventa proprietà privata, per cui svincolato per i successivi interventi dal codice degli appalti e dalle procedure pubbliche, le quali spesso sono difficilmente conciliabili con le particolari tempistiche e attività che caratterizzano uno stadio. Inoltre la cessione è stata subordinata al rispetto di una serie di obblighi di ammodernamento della struttura e dell’area interessata.

 Il Comune di Bergamo ha dovuto compiere una serie di passaggi prima di presentare il bando di alienazione. Innanzitutto ha approvato la Variante al Piano di Governo del Territorio, per aggiornare il quadro strategico del P.G.T. con l’obiettivo di mantenere  nell’attuale posizione lo stadio, indicato come “struttura privata per l’intrattenimento sportivo di interesse sovracomunale”. L’Ambito di trasformazione oggetto della variante prevedeva una superficie lorda di pavimento, aggiuntiva rispetto a quella esistente, di  2.000 mq. per funzioni commerciali e di  2.000 mq. (ricavabili all’interno dell’impianto) per funzioni di servizio connesse all’attrezzatura sportiva (spogliatoi, magazzini, etc…); Si tratta di volumetrie molto contenute, se confrontate con quelle che circondano l’Allianz Stadium di Torino. Questa variante ha consentito di “anticipare” il bando pubblico e così ha vincolato l’area dove sorge l’impianto, mettendo comunque a riparo il sito da grandi manovre speculative che esulassero dall’utilizzo per finalità sportive. 

Inoltre, poiché gli stadi comunali appartengono al patrimonio indisponibile del Comune, ex art. 826 c.c. ult. co., essendo destinati al soddisfacimento dell’interesse proprio dell’intera comunità allo svolgimento delle attività sportive, che vi hanno luogo (T.A.R. Lazio Roma, Sent. n. 2545/2013), è stato necessario con deliberazione consiliare del 20/02/2017 inserire lo Stadio nell’elenco dei beni da alienare e “trasferirlo dalla categoria dei beni indisponibili per destinazione a quella dei beni patrimoniali disponibili, in quanto il bene “non è più destinato ad un servizio pubblico”. Nella stessa delibera sono state richiamate le previsioni contenute nella variante urbanistica, soprattutto laddove si subordinava la realizzazione degli interventi alla presentazione del Piano Attuativo, mettendo in evidenza come esse “avevano fatto venir meno la funzione pubblica dell’immobile”; di conseguenza il compendio immobiliare, pur rimanendo destinato all’intrattenimento sportivo sovra comunale e, quindi, di interesse generale, non essendo più destinato a servizio pubblico, è divenuto alienabile.

Nella suddetta riunione consiliare è stata scelta quale strumento di cessione l’asta pubblica con le modalità stabilite dagli artt. 66, 73 lett. c) e 76 del R.D. 827/1924. L’amministrazione ha quindi provveduto alla pubblicazione in data 01/03/2017 del bando di alienazione, con base d’asta di 7.826.000,00 euro.

L’operazione nel complesso avrebbe un valore tra i 25 e i 30 milioni di euro. Tra gli stringenti adempimenti in capo all’aggiudicatario anche quello di presentare entro 6 mesi un Piano attuativo, che doveva poi essere approvato dal Comune. Nel bando veniva anche stabilito il termine massimo di 6 anni per portare a termine la ristrutturazione. Oltre alla ricostruzione ex novo delle due curve, a carico dell’acquirente sono stati posti alcuni interventi su pertinenze non sdemanializzate circostanti lo stadio e la realizzazione di un parcheggio pubblico interrato. I lavori si sarebbero dovuti svolgere secondo il Parere della Sovrintendenza sulla struttura, che è di interesse storico: infatti alcune parti dell’impianto risalgono agli anni ’20, pertanto non si potranno effettuare modifiche alle tribune. Infine il neoproprietario avrebbe dovuto rispettare gli impegni contrattuali fino a naturale scadenza con chi ha la gestione degli spazi pubblici e soprattutto con le due squadre che giocano nell’impianto, cioè Atalanta e AlbinoLeffe, società militante in Serie C rappresentante due comuni della provincia.

Aggiudicataria della gara pubblica è risultata la Stadio Atalanta srl, partecipata dalla società calcistica Bergamasca, con un’offerta di rialzo del 10 per cento sulla base d’asta. L’unica altra offerta, presentata dall’Albinoleffe, è stata esclusa immediatamente, in quanto poneva delle nuove condizioni, invece di rispettare quelle del bando, alla stregua di una controproposta (chiedendo l’accesso alla disciplina prevista dall’art.1 co. 304 della L. n.147 /2013 o la costruzione di uno stadio di 10.000 posti, mentre la stessa Variante ne prevedeva già uno da 25.000). 

L’AlbinoLeffe ha quindi proposto ricorso al Tar, chiedendo l’annullamento di tutti gli atti posti in essere dal Comune propedeutici al bando di asta pubblica, dello stesso bando e del provvedimento recante comunicazione dell’esclusione della ricorrente. La sezione di Brescia del Tar Lombardia si è pronunciata con la sentenza del 26/04/18, dando il triplice fischio a questo “derby giudiziario”. 

Nel valutare la legittimità della scelta di procedere all’alienazione, Il Collegio afferma che essa è avvenuta in conformità con quanto affermato da pacifica giurisprudenza, poiché, nonostante gli stadi comunali rientrino nella categoria dei beni pubblici indisponibili,  in assenza di specifica disposizione di legge, è consentito il loro passaggio dal patrimonio indisponibile al patrimonio disponibile mediante atto amministrativo, che illustri il venir meno delle ragioni di pubblico interesse al loro mantenimento come beni pubblici (T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV – 18/1/2011 n. 131).  È seguendo questa falsariga che avrebbe agito il Comune di Bergamo, dal momento che aveva dichiarato nella suddetta delibera consiliare che l’impianto, a seguito della variante, non era più destinato ad un pubblico servizio e ciò lo rendeva alienabile. Inoltre i provvedimenti, recanti il trasferimento dei beni dal patrimonio indisponibile a quello disponibile, sono caratterizzati da un’ampia discrezionalità. (Consiglio di Stato, sez. V – 22/12/2014). Allo stesso tempo la proprietà privata dello stadio non è incompatibile con la conservazione della fruizione collettiva. Infatti ciò non esclude che l’Ente locale possa, come nel caso di specie avvenuto, stabilire vincoli sul compendio immobiliare per il mantenimento delle finalità di intrattenimento, garantendo lo svolgimento di manifestazioni sportive professionistiche aperte agli appassionati. Inoltre il Tar fa il punto sulla scelta del comune di non usufruire del c.d. “Project Financing per impianti sportivi”. Tale decisione, oltre che legittimo esercizio di una facoltà allo stesso riservata, è anche nella sostanza giustificata dal fatto che, nonostante il ricorso a quella disciplina avrebbe permesso di conservare la proprietà dello stadio, l’alienazione permette invece di raggiungere altri obiettivi “di più ampio orizzonte”, come la riqualificazione dell’area circostante, ponendo sull’aggiudicatario i relativi costi.

Infine l’Albinoleffe ha anche lamentato che il bando, pur formalmente aperto a tutti, fosse “fatto su misura” per l’Atalanta, poiché sarebbe stata l’unica società calcistica interessata allo stadio dotata della disponibilità economica per far fronte all’acquisto e agli interventi. Ma il collegio ha chiarito che la differente “forza economica” tra una Società che milita in Serie A con ottimi risultati e una Società di Serie C è una realtà di fatto, che non può precludere all’ente proprietario dello stadio di intraprendere scelte di ampio respiro sulla futura gestione del bene. L’Atalanta ha scelto di completare i lavori dell’ora denominato Gewiss Stadium in 3 fasi, alternandoli agli impegni della squadra. Gli interventi, cominciati nel maggio 2019, saranno completati nel 2021. Finalmente la “Dea” avrà uno stadio moderno e, soprattutto, conforme alle normative UEFA, cosa che le permetterà di disputare nel suo stadio le competizioni europee. Obiettivo ormai economicamente necessario e “sportivamente dovuto”, alla luce dei recenti risultati in Champions League.

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