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PANDEMIA E SOSPETTA SPECULAZIONE: NECESSITÀ DI UNA REGOLAMENTAZIONE FINANZIARIA TRANSNAZIONALE?

23 marzo 2020

Roberto Macchia

Come reagì la Consob alla volatilità dei mercati determinata dall’attacco terroristico del 2001? Quando a Wall Street furono sospese le contrattazioni, in Italia vennero vietate le operazioni di vendita allo scoperto. 

Oggi, di fronte ad un’inedita emergenza di carattere sanitario,  ci si chiede quali debbano essere le misure da adottare – se ve ne siano – per contrastare la vertiginosa perdita registrata dalle Borse mondiali, e particolarmente da quella italiana. È opportuno che la Consob limiti l’attività degli operatori dei mercati finanziari? Deve forse sospendere tout court le contrattazioni per evitare attacchi speculativi?

Di fronte ad un’eccezionale situazione di emergenza epidemiologica ci si è chiesti, quindi, se l’Authority dovesse adottare delle misure per salvaguardare le contrattazioni sul mercato finanziario italiano; a tali interrogativi la Consob, in un primo momento, ha risposto affermando di non voler procedere ad una chiusura totale del mercato né vietare le operazioni di short sell.

Infatti, se da un lato la crisi epidemiologica ha inevitabilmente scosso gli investitori, la cui emotività rende incerto l’andamento futuro del mercato finanziario, dall’altro, tuttavia, la Consob ha ritenuto di non dover prendere provvedimenti, e lo ha affermato in una nota, divulgata dopo il crollo del 10% di Piazza Affari registrato nella giornata del 9 marzo, dove si legge che “La Consob non ha evidenziato che gli andamenti della Borsa italiana siano riflesso di attacchi speculativi, salvo che non si voglia attribuire a questo termine la reazione degli operatori alle incertezze sul futuro generate dagli effetti del coronavirus sull’economia”. Il crollo di un mercato è infatti causato, oltre che dal fattore economico in sé, anche dal panico che si genera fra gli investitori. Se un investitore perde fiducia in un mercato, questo potrebbe comportare la vendita massiccia delle azioni e quindi una drastica caduta dei prezzi; e, prosegue la Consob, “questi effetti non sono correggibili con decisioni restrittive di Borsa, soprattutto se queste avvenissero in modo indipendente dai Paesi membri dell’Unione Europea che sono investiti degli stessi problemi che colpiscono l’Italia”. Quindi, a parere dell’Authority, per la borsa di Milano non era possibile parlare di attacchi speculativi e la sospensione delle contrattazioni, specialmente se adottata solo per Piazza Affari, non avrebbe prodotto gli effetti sperati.

Tuttavia, la situazione è drasticamente mutata il 12 marzo 2020, quando, a seguito del repentino crollo subito dalla Borsa italiana, che ha registrato in chiusura una perdita del 17%, la Consob è corsa al riparo vietando le operazioni di short sell per 85 titoli azionari italiani, in ottemperanza all’art. 23 del Regolamento (UE) n. 236/2012 (delibera Consob n. 21301 del 12 marzo 2020). 

Ai sensi dell’art. 23 del Reg. 236/2012 l’autorità competente dello Stato membro verifica se sia opportuno vietare o porre delle restrizioni a persone fisiche o giuridiche per quanto riguarda l’avvio di vendite allo scoperto “quando il prezzo di uno strumento finanziario in una sede di negoziazione ha subito una diminuzione significativa (+/-10%) durante un solo giorno di negoziazione rispetto al prezzo di chiusura in tale sede del giorno di negoziazione precedente”.

Il provvedimento adottato dalla Consob è in linea con le dichiarazioni rese dal presidente del Copasir – Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica – R. Volpi, il quale, a seguito delle affermazioni della presidente della BCE C. Lagarde, ha sollecitato un maggiore intervento della Consob per vigilare sul rischio di speculazioni, affinché si accerti che a seguito del crollo registrato il 12 marzo non siano stati effettuati tentativi di scalata su aziende quotate ritenute strategiche per il Paese; il presidente Volpi ha infatti dichiarato che il Copasir intende “sollecitare e sostenere qualsiasi azione di maggior vigilanza verso azioni, speculative o aggressive tendenti a modificare, in questo particolare momento, assetti di controllo e di governance di società quali quelle dei settori bancario-assicurativi, telecomunicazioni, energia e difesa che debbono rimanere nell’alveo dell’interesse nazionale”. 

In sintonia con quanto sopra riportato, Enrico Borghi (membro del Copasir) ha riconosciuto la necessità di un intervento della Consob sulla verifica della sussistenza delle condizioni per avviare un’ispezione su eventuali attacchi speculativi nei confronti del mercato italiano.

In concomitanza con il provvedimento adottato dalla Consob, l’autorità spagnola (Comision Nacional del Mercado de Valores) ha vietato operazioni di vendita allo scoperto su determinati titoli della Borsa di Madrid.

Contestualmente è intervenuta anche l’Authority britannica, la quale ha emesso un divieto di vendita allo scoperto delle stesse azioni italiane e spagnole sul mercato inglese (FTSE 100). In base alla normativa europea infatti l’autorità inglese, la FCA – Financial Conduct Authority, ha dovuto impedire agli investitori di scommettere sul continuo calo dei titoli italiani e spagnoli.

La Consob quindi alla luce delle operazioni sulla borsa di Milano, dove è stata registrata una forte accelerazione delle vendite con circa il 50% di contratti in più rispetto al giorno precedente, è intervenuta per contrastare gli attacchi speculativi in atto, dal momento che – come affermato dal presidente Consob P. Savona – tale accelerazione non ha reso più possibile distinguere le forme speculative propriamente definite dai comportamenti pratici degli operatori e ha pertanto suggerito di distinguere il trattamento dei contratti allo scoperto dagli altri contratti.

Assume particolare importanza quanto affermato dalla Consob nella nota divulgata il 9 marzo in riferimento alla globalità del mercato finanziario e all’impossibilità di agire attraverso provvedimenti a carattere strettamente nazionale, e di conseguenza l’avvenuto intervento di concerto di più autorità nazionali competenti per contrastare le perdite registrate dalle Borse europee. Questa nuova crisi, determinata dalla rapida ed apparentemente inarrestabile diffusione dell’epidemia su scala globale, dimostra quanto impellente sia la necessità di una regolamentazione transazionale dei mercati finanziari, che sia capace di fornire gli strumenti adeguati per tutelare quanti – ormai molti – investono i propri risparmi in strumenti finanziari, più o meno complessi e particolarmente esposti alla volatilità dei mercati che, in situazioni di emergenza globale, si dimostra particolarmente ampia. 

Con la globalizzazione e l’introduzione delle nuove tecnologie, le crisi si espandono in brevissimo tempo in tutto il mondo, amplificando il collasso dei mercati finanziari, e non è pensabile poter fronteggiare tali situazioni critiche rimettendo alla discrezionalità delle singole autorità nazionali la decisione in merito all’eventuale adozione di un provvedimento.

Che sia forse maturo il tempo per una regolamentazione globale?

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